CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18566/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege,-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Valentino unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 307/2025 depositatail 22/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede (unitamente al germano PaoloTortorano) del defunto padre avv.to [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorsoNumero registro generale 7845/2025Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 18566/2026Data pubblicazione 08/06/2026alla Corte d’appello di Napoli, ai sensi degli artt. 14 d. lgs. 150/2011 e 281-decies c.p.c., per ottenere il pagamento dei compensi spettanti al de cuiusper l’attività di difesa svolta a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in unprocedimento innanzi alla medesima Corte d’appello, allegandol’intervenuta rinuncia all’eredità da parte della propria madre, moglie deldefunto.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], sollevando eccezioni in rito e di merito echiedendo il rigetto della domanda.La Corte d’appello, ritenuta la correttezza del rito prescelto e la nonnecessarietà dell’integrazione del contraddittorio, accoglieva la domanda econdannava la convenuta al pagamento della somma di euro 6.418,35, oltreaccessori di legge.La decisione, in particolare, affermava, in merito alla mancatapresentazione della dichiarazione di successione, che essa assumeva rilievosolo a fini fiscali, mentre la qualità di erede era da ritenere ritenuta provatasulla base dall’accettazione tacita dell’eredità, desumibile dalla proposizionedella domanda.2. Contro la decisione della Corte d’appello di Napoli propone ricorso laDeutsche Bank sulla scorta di tre motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art.14 d.lgs. n. 150/2011, sotto il profilo dell’art. 360 comma 1 n. 4. c.p.c., inquanto il giudizio di merito si era svolto applicando erroneamente il rito e lacompetenza, prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, sebbene lanormativa si debba ritenere limitata alla sola ipotesi di azione svoltadall’avvocato in persona e non dagli eredi di questo.Numero registro generale 7845/2025Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 18566/2026Data pubblicazione 08/06/20262. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art 48 del d.lgs. n.346/1990.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui, rigettandol’eccezione in tal senso sollevata dalla banca, ha erroneamente affermatol’irrilevanza della presentazione della dichiarazione di successione, che, alcontrario rappresenterebbe condizione di esigibilità del credito ereditario, aisensi dell’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 346/1990.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 4, comma 5, d.m.55/2014 e delle relative tabelle sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha riconosciuto e liquidatoanche la fase istruttoria e di trattazione, relativa al giudizio di appello in cuiil defunto avvocato aveva svolto la propria assistenza, sebbene essa nonavesse avuto luogo in secondo grado.4. Con riguardo alla censura del secondo motivo, occorre esprimersi – anchealla luce della pronuncia citata dal ricorrente (Cass. n. 9670 del13/04/2021), nonché di quanto, precedentemente affermato da Cass. n.10692 del 20/05/2005 – sul valore da ascrivere alla presentazione delladenuncia di successione, da parte dell’erede, il quale agisca, in viagiudiziale, nei confronti del debitore del proprio de cuius per ottenere lacondanna al pagamento, in proprio favore, del suddetto debito.A tal fine, il Collegio rileva l’opportunità della trattazione del ricorso inpubblica udienza, cosicché la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, a tal fine,rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civiledella Corte suprema di cassazione, il 14/05/2026.Il Presidente