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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14482/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7814/20 16 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. ; -intimata– nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; INAMMISSIBILITA’ APPELLO- controricorrente - avverso la sentenza n. 105 / 4 /201 5 della Commissione tributaria regionale della Calabria, pronunciata in data 15 gennaio 2015 e pubblicata in data11 febbraio 2015, non noti ficata ; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro cinque avvisi di accertamento per Ires, Irap ed Iva anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 e contro la successiva cartella di pagamento.

In particolare, i giudici di appello evidenziavano di aver ordinato alla società appellante di   regolarizzare, entro sessanta giorni, il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. mediante notifica al difensore costituito in primo grado e che l’appellante non aveva ottemperato all’ordinanza, per cui il gravame andava dichiarato inammissibile.

Evidenziava no altresì che ad analoga conclusione si perveniva alla luce della circostanza che l’appello era stato sottoscritto da un difensore il cui incarico non risultava attribuito con le forme di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.

2. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente affidandosi acinque motivi.

E’ rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] delle entrate resiste con controricorso.In corso di giudizio siè costitui to nuovo difensore per la ricorrente.

La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 27aprile 2023.

Considerato che:

1. C on il primo motivo la ricorrente deduce   violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 331 c.p.c. per asserita violazione di integrazione del contraddittorio nel termine indicato dalla Commissione tributaria regionale.

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 36 d.l.gs. n. 546 del 1992, per mancata indicazione della disposizione violata, dolendosi che l’atto diappello era stato notificato al difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso la sede della società, raggiungendo il suo scopo, e che la C .

T .

P . non aveva indicato la disposizione violata.

Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dinorme di diritto in relazione all’art. 331 cod. proc. civ. per asserito difetto di procura al procuratore costituito   , essendo caduta in errore di fatto la C.T.R. laddove non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della società, era Ragioniere abilitato all’esercizio dell’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, ed in errore di diritto laddove non ha ordinato la sanatoria della causa di inammissibilità.

Col terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 8, comma 7, l. n. 388 del 2000.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in merito alla violazione dell’obbligo di chiarezza e motivazione dell’atto impositivo (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Col quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme didiritto in relazione all’art. 8 l. n. 388 del 20000 nonché all’art.2697 c.c..Col quinto motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in merito alla natura dei beni strumentali (art. 360 n. 5 c.p.c.).

2. La natura processuale di alcuni dei motivi e delle eccezioni dell’[OSCURATO:SOCIETA] rende necessaria l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7814/20 16 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. ; -intimata– nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; INAMMISSIBILITA’ APPELLO- controricorrente - avverso la sentenza n. 105 / 4 /201 5 della Commissione tributaria regionale della Calabria, pronunciata in data 15 gennaio 2015 e pubblicata in data11 febbraio 2015, non noti ficata ; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro cinque avvisi di accertamento per Ires, Irap ed Iva anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 e contro la successiva cartella di pagamento. In particolare, i giudici di appello evidenziavano di aver ordinato alla società appellante di   regolarizzare, entro sessanta giorni, il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. mediante notifica al difensore costituito in primo grado e che l’appellante non aveva ottemperato all’ordinanza, per cui il gravame andava dichiarato inammissibile. Evidenziava no altresì che ad analoga conclusione si perveniva alla luce della circostanza che l’appello era stato sottoscritto da un difensore il cui incarico non risultava attribuito con le forme di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore. 2. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente affidandosi acinque motivi. E’ rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] delle entrate resiste con controricorso.In corso di giudizio siè costitui to nuovo difensore per la ricorrente. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 27aprile 2023. Considerato che: 1. C on il primo motivo la ricorrente deduce   violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 331 c.p.c. per asserita violazione di integrazione del contraddittorio nel termine indicato dalla Commissione tributaria regionale. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 36 d.l.gs. n. 546 del 1992, per mancata indicazione della disposizione violata, dolendosi che l’atto diappello era stato notificato al difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso la sede della società, raggiungendo il suo scopo, e che la C . T . P . non aveva indicato la disposizione violata. Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dinorme di diritto in relazione all’art. 331 cod. proc. civ. per asserito difetto di procura al procuratore costituito   , essendo caduta in errore di fatto la C.T.R. laddove non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della società, era Ragioniere abilitato all’esercizio dell’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, ed in errore di diritto laddove non ha ordinato la sanatoria della causa di inammissibilità. Col terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 8, comma 7, l. n. 388 del 2000. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in merito alla violazione dell’obbligo di chiarezza e motivazione dell’atto impositivo (art. 360 n. 5 c.p.c.). Col quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme didiritto in relazione all’art. 8 l. n. 388 del 20000 nonché all’art.2697 c.c..Col quinto motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in merito alla natura dei beni strumentali (art. 360 n. 5 c.p.c.). 2. La natura processuale di alcuni dei motivi e delle eccezioni dell’[OSCURATO:SOCIETA] rende necessaria l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquis
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