CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 36553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; lette per l'indagato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angiulli, che ha rinunciato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 29 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il GIP del Tribunale di Velletri aveva disposto il sequestro preventivo del VII invaso della discarica di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Il ricorrente presenta un unico motivo con cui giustifica sia la legittimazione che l'interesse ad agire. Presenta, prima della decisione, rituale atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rituale rinuncia allo stesso da parte del ricorrente personalmente, con atto dallo stesso proveniente e autenticato nella firma dal difensore, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 21 giugno 2022