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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 12768/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n.25584/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.51, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore Iannone -controrícorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n.377/05/14, pronunciata il 27/1/2014, depositata in data 24/2/2014 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO:

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Treviso avverso tre avvisi di accertamento per IRPEF, addizionali regionali e comunali e relative sanzioni, riferiti agli anni 2006 e 2007, chiedendo che venissero dichiarate non dovute le imposte richieste dall'Ufficio a seguito di accertamento sintetico eseguito in applicazione dell'art. 38 D.P.R. 600/73.

2. La C.T.P. rigettava il ricorso ed anche la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto con sentenza n. 377/05/14, pronunciata il 27.1.2014 e depositata il 24.2.2014, rigettava l'appello proposto dal contribuente, ritenendo congruo il reddito determinato dall'Ufficio e non compatibile con il tenore di vita quello dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva fornito elementi di prova idonei a giustificare il possesso di vari immobili ed autovetture.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza anzidetta.

4. Il ricorso è stato fissato nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

5. Con istanza in data 9.10.2019 il [OSCURATO:PERSONA] depositava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016 con la relativa documentazione attestante l'integrale versamento del complessivo importo dovuto ai fini della cessazione della materia del contendere.

6. Detta istanza non risultava tuttavia portata a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate, talché si ravvisava la necessità di disporre la notifica nei confronti dell'Agenzia medesima.

7. A seguito di notifica degli atti all'Agenzia delle entrate, che nulla opponeva, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 23/3/2022.

8. Considerato che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016 convertito r.g. n.25584/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con modificazioni dalla legge n. 225/2016 con la relativa documentazione attestante l'integrale versamento del complessivo importo dovuto e che nulla ha eccepito sul punto l'amministrazione finanziaria, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] (Ett rillo) [OSCURATO:PERSONA] cg'n 2 1 A• • 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n.25584/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.51, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore Iannone -controrícorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n.377/05/14, pronunciata il 27/1/2014, depositata in data 24/2/2014 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Treviso avverso tre avvisi di accertamento per IRPEF, addizionali regionali e comunali e relative sanzioni, riferiti agli anni 2006 e 2007, chiedendo che venissero dichiarate non dovute le imposte richieste dall'Ufficio a seguito di accertamento sintetico eseguito in applicazione dell'art. 38 D.P.R. 600/73. 2. La C.T.P. rigettava il ricorso ed anche la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto con sentenza n. 377/05/14, pronunciata il 27.1.2014 e depositata il 24.2.2014, rigettava l'appello proposto dal contribuente, ritenendo congruo il reddito determinato dall'Ufficio e non compatibile con il tenore di vita quello dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva fornito elementi di prova idonei a giustificare il possesso di vari immobili ed autovetture. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza anzidetta. 4. Il ricorso è stato fissato nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. 5. Con istanza in data 9.10.2019 il [OSCURATO:PERSONA] depositava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016 con la relativa documentazione attestante l'integrale versamento del complessivo importo dovuto ai fini della cessazione della materia del contendere. 6. Detta istanza non risultava tuttavia portata a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate, talché si ravvisava la necessità di disporre la notifica nei confronti dell'Agenzia medesima. 7. A seguito di notifica degli atti all'Agenzia delle entrate, che nulla opponeva, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 23/3/2022. 8. Considerato che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016 convertito r.g. n.25584/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con modificazioni dalla legge n. 225/2016 con la relativa documentazione attestante l'integrale versamento del complessivo importo dovuto e che nulla ha eccepito sul punto l'amministrazione finanziaria, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] (Ett rillo) [OSCURATO:PERSONA] cg'n 2 1 A• • 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12768/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris