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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 01043/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Palermoconvalidava la proroga, disposta in data 15 dicembre 2025 dal Questore di Trapani, del trattenimento del cittadino richiedente protezione internazionale [OSCURATO:PERSONA], adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2d.lgs. n. 142 del 2015 In particolare, la Corte territoriale ha osservato che: -il 24 ottobre 2025 il Questore di Ragusa aveva disposto il trattenimento del cittadino extracomunitario; -il 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Catania aveva convalidato il trattenimento, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 6, c. 2 lett. d), d. lgs n. 142/2015, ossia il pericolo di fuga dello straniero, che, entrato in Italia dalla frontiera di Catania il 25 novembre 2024, pur munito di passaporto in corso di validità, è risultato inottemperante all’obbligo di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Ragusa, con concessione del termine di 30 giorni dalla data di notifica (28 agosto 2025); -la [OSCURATO:PERSONA] per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata dal trattenuto e avverso tale decisione è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale, che risulta ancora pendente; -nell’ambito del suindicato giudizio,il Tribunale di Palermoha disposto il non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale, atteso che in sede amministrativa non erano stati rispettati i termini previsti per lo svolgimento della procedura accelerata, ed è stata quindi fissata l’udienza per il merito del giorno 11 febbraio 2026; -ai sensi dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142 del 2015, il richiedente trattenuto che presenta ricorso avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonché per tutto il periodo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale a seguito del ricorso proposto.

La Corte palermitana, dopo avere dato atto che, nel corso dell’udienza, il cittadino extracomunitario aveva dichiarato di non avere nulla da aggiungere a quanto già dichiarato innanzi alla Corte di appello Catania, ha conclusivamente ritenuto che permanessero gli originari presupposti del trattenimento (art. 6 c.2 lett. d) D.lgs. n. 142 cit.), e precisamente che permanesseil presupposto del pericolo di fuga, ex art. 13, c. 4 D.lgs. n. 286 del 1998,stante la pregressa inottemperanza all’obbligo di lasciare il territorio nazionale, rilevando altresì come tale pericolo non potesse ritenersi eliso dalla circostanza che lo straniero è in possesso di un passaporto ed ha la disponibilità di un alloggio.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensorededucendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per difetto di motivazione.

La Corte di Appello ha convalidato la proroga del trattenimento richiamando genericamente i presupposti originari, senza fornire una motivazione autonoma, specifica e aggiornata sulla situazione personale dell’interessato con specifico riferimento alle nuove allegazioni difensive.

Evidenzia la Difesa come l’originario provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Ragusa risultava adottato ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera c) n. 142 del 2015, e che solo nel corso dell’udienza di convalida innanzi la Corte di Appello di Catania era stato mutato il titolo del trattenimento, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera d); tuttavia, sottolineava il ricorrente, nel caso di specie non era configurabile alcun pericolo di fuga da parte dello straniero, dal momento che non era ipotizzabile alcuna inottemperanza all’ordine di allontanamento del 28/08/2025, dal momento che, in data 01/09/2025 erastata manifestata l’intenzione di richiedere la protezione internazionale: la domanda di protezione con consegna del passaporto è stata avanzatain data precedente allo spirare del termine per l’allontanamento volontario, e, peraltro, in assenza della conoscenza sull’inammissibilità del ricorso proposto sul provvedimento espulsivo prodromico.

Ebbene, la Corte d’appello, nel limitarsi ad effettuareun richiamo “per relationem” al precedente provvedimento di convalida, ha omesso di confrontarsi con le nuove doglianze difensive, e con la documentazione prodotta, in particolare, quella sanitaria, nonché la dichiarazione di ospitalità da parte del cognato del lo straniero, corredatada una vera e propria presa in carico da parte di detto parente.

Il provvedimento impugnato è quindi censurabile essendo mancata la verifica dell’assoluta necessità di protrazione della misura in quanto necessaria e proporzionata, nonché la sussistenza o meno di misure alternative meno afflittive. 3.Il Procuratore generale ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero dell’Interno – Questura di Trapani, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 5.All’esito dell’odierna udienza, fissata con le forme di cui all’art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è parzialmente fondato. 2.Dall’esame degli atti risulta che: -il ricorrente è entrato in Italia il 25/11/2024 munito di passaporto. -il 26/8/2025 il Prefetto di Ragusa ne ha decretato l’espulsione ex art. 13 comma 5 TUI, con termine di 30 giorni per l’allontanamento volontario; -il trattenimento presso il Centro per i rimpatri è stato disposto dal Questore di Ragusa, con provvedimento del 24/10/2025, e convalidato dalla Corte di appello di Catania con decreto 28/10/2025, per il pericolo di fuga ex art. 6 comma 2 lettera d) d.lgs. n. 142 del 2015, in considerazione dell’inottemperanza all’obbligo di lasciare il territorio nazionale. -la Corte di appello di Palermo ha convalidato la proroga del trattenimento disposta dal Questore di Trapani, confermando i presupposti originari ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 142 del 2015. 3.Ciò premesso, va innanzitutto chiarito come non sussista la lamentata discrepanza tra le ragioni giustificatrici dell’applicazione dell’originario trattenimento (asseritamente disposto ex art. 6 lett c)d.lgs. n. 142 del 2015 e quindi sul presupposto diuna pericolosità del soggetto), dal momento cheil provvedimento di trattenimento del Questore di Ragusa del 24/10/2025 è chiarissimo nell’individuare quale titolo di trattenimento solo l’art.6, c. 2 lett. d), D.Lgs n. 142/2015: il pericolo di fuga viene desunto esclusivamente dall’inottemperanza all’obbligo di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Ragusa, con concessione del termine di 30 giorni dalla data di notifica (28 agosto 2025).

Né può ritenersi fondata la censura con cui si è dedotta l'apparenza della motivazione sulla proroga, operata attraverso un mero richiamo per relationem alle ragioni poste a fondamento del provvedimento di convalida.

Occorre rammentare che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato, per quel che qui interessa, dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

Ritiene il Collegio che la motivazione addotta a sostegno del provvedimento censurato non possa definirsi né inesistente, né apparente, avendo la Corte palermitana esplicitato la permanenza del pericolo di fuga, osservando come lo stesso «ben può essere integrato anche soltanto da una delle condizioni di cui all’art. 13 c. 4 D. Lgs. n. 286/1998 – ossia, nel caso di specie, la pregressa inottemperanza all’obbligo di lasciare il T.N. (lett.

D), - cosicché la circostanza che il richiedente sia in possesso del passaporto e possa addurre la disponibilità di un alloggio ove eventualmente essere rintracciato no appare di per sé idonea ad elidere il suddetto pericolo» (pag. 2).

4. Èinvece fondato il motivo di ricorso, laddove ci si duole dell’assenza di motivazione in ordine all’applicazione di misure alternative al trattenimento.

Va osservato, a tale proposito, che, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998«Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente».

La lettera della disposizione indica, quale uno dei requisiti indispensabili per l'adozione di misure alternative all'espulsione il possesso, da parte dello straniero, di un passaporto ovvero altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro nel rispetto di quelle sovranazionale.

Siè chiarito infattiche, in tema di convalida del trattenimento di cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (Sez. 1 civ., n. 18409 del 28/06/2023, Rv. 668302 - 01; Sez. 1 civ., n. 28155 del 24/11/2017, Rv. 646213 - 01).

Ebbene, ciò premesso, dal verbale di udienza innanzi alla Corte di appello di Catania (per la convalida del trattenimento) emerge che in quella sede lo straniero aveva dichiarato di vivere a casa della sorella e del cognato, quest’ultimo cittadino italiano, a Ragusa e che la difesa aveva chiesto misure alternative al trattenimento.

Nel verbale di udienza innanzi alla Corte palermitana (per la proroga del trattenimento), lo straniero ha richiamato le dichiarazioni già fatte innanzi alla Corte catanese (di cui veniva data lettura); la difesa aveva rappresentato la disponibilità di un alloggio (con dichiarazione di ospitalità e presa in carico da parte di un cugino) oltre che le precarie condizioni di salute.

La esistenza del passaporto, unita alla esistenza di un domicilio idoneo in cui lo straniero avrebbe potuto "essere agevolmente rintracciato", per citare l'art. 14, comma 1-bis, lett. b), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avrebbe imposto di valutare la eventuale sussistenza nel caso in esame della situazione di cui al citato comma 1-bis dell'art. 14, che prevede "in luogo del trattenimento di cui al comma 1", la possibilità per l'autorità amministrativa di disporre una o più delle misure alternative di cui alle lettere a), b), c) della stessa norma, valutazione che manca del tutto nel decreto impugnato. 5.Per le ragioni enunciate il provvedimento deve essere annullato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per nuovo esame sul punto.

Si dispone l'oscuramento dei dati sensibili in guanto imposto dalla legge.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle misure alternative con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Palermoconvalidava la proroga, disposta in data 15 dicembre 2025 dal Questore di Trapani, del trattenimento del cittadino richiedente protezione internazionale [OSCURATO:PERSONA], adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2d.lgs. n. 142 del 2015 In particolare, la Corte territoriale ha osservato che: -il 24 ottobre 2025 il Questore di Ragusa aveva disposto il trattenimento del cittadino extracomunitario; -il 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Catania aveva convalidato il trattenimento, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 6, c. 2 lett. d), d. lgs n. 142/2015, ossia il pericolo di fuga dello straniero, che, entrato in Italia dalla frontiera di Catania il 25 novembre 2024, pur munito di passaporto in corso di validità, è risultato inottemperante all’obbligo di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Ragusa, con concessione del termine di 30 giorni dalla data di notifica (28 agosto 2025); -la [OSCURATO:PERSONA] per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata dal trattenuto e avverso tale decisione è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale, che risulta ancora pendente; -nell’ambito del suindicato giudizio,il Tribunale di Palermoha disposto il non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale, atteso che in sede amministrativa non erano stati rispettati i termini previsti per lo svolgimento della procedura accelerata, ed è stata quindi fissata l’udienza per il merito del giorno 11 febbraio 2026; -ai sensi dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142 del 2015, il richiedente trattenuto che presenta ricorso avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonché per tutto il periodo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale a seguito del ricorso proposto. La Corte palermitana, dopo avere dato atto che, nel corso dell’udienza, il cittadino extracomunitario aveva dichiarato di non avere nulla da aggiungere a quanto già dichiarato innanzi alla Corte di appello Catania, ha conclusivamente ritenuto che permanessero gli originari presupposti del trattenimento (art. 6 c.2 lett. d) D.lgs. n. 142 cit.), e precisamente che permanesseil presupposto del pericolo di fuga, ex art. 13, c. 4 D.lgs. n. 286 del 1998,stante la pregressa inottemperanza all’obbligo di lasciare il territorio nazionale, rilevando altresì come tale pericolo non potesse ritenersi eliso dalla circostanza che lo straniero è in possesso di un passaporto ed ha la disponibilità di un alloggio. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensorededucendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per difetto di motivazione. La Corte di Appello ha convalidato la proroga del trattenimento richiamando genericamente i presupposti originari, senza fornire una motivazione autonoma, specifica e aggiornata sulla situazione personale dell’interessato con specifico riferimento alle nuove allegazioni difensive. Evidenzia la Difesa come l’originario provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Ragusa risultava adottato ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera c) n. 142 del 2015, e che solo nel corso dell’udienza di convalida innanzi la Corte di Appello di Catania era stato mutato il titolo del trattenimento, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera d); tuttavia, sottolineava il ricorrente, nel caso di specie non era configurabile alcun pericolo di fuga da parte dello straniero, dal momento che non era ipotizzabile alcuna inottemperanza all’ordine di allontanamento del 28/08/2025, dal momento che, in data 01/09/2025 erastata manifestata l’intenzione di richiedere la protezione internazionale: la domanda di protezione con consegna del passaporto è stata avanzatain data precedente allo spirare del termine per l’allontanamento volontario, e, peraltro, in assenza della conoscenza sull’inammissibilità del ricorso proposto sul provvedimento espulsivo prodromico. Ebbene, la Corte d’appello, nel limitarsi ad effettuareun richiamo “per relationem” al precedente provvedimento di convalida, ha omesso di confrontarsi con le nuove doglianze difensive, e con la documentazione prodotta, in particolare, quella sanitaria, nonché la dichiarazione di ospitalità da parte del cognato del lo straniero, corredatada una vera e propria presa in carico da parte di detto parente. Il provvedimento impugnato è quindi censurabile essendo mancata la verifica dell’assoluta necessità di protrazione della misura in quanto necessaria e proporzionata, nonché la sussistenza o meno di misure alternative meno afflittive. 3.Il Procuratore generale ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto o l’inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell’Interno – Questura di Trapani, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 5.All’esito dell’odierna udienza, fissata con le forme di cui all’art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è parzialmente fondato. 2.Dall’esame degli atti risulta che: -il ricorrente è entrato in Italia il 25/11/2024 munito di passaporto. -il 26/8/2025 il Prefetto di Ragusa ne ha decretato l’espulsione ex art. 13 comma 5 TUI, con termine di 30 giorni per l’allontanamento volontario; -il trattenimento presso il Centro per i rimpatri è stato disposto dal Questore di Ragusa, con provvedimento del 24/10/2025, e convalidato dalla Corte di appello di Catania con decreto 28/10/2025, per il pericolo di fuga ex art. 6 comma 2 lettera d) d.lgs. n. 142 del 2015, in considerazione dell’inottemperanza all’obbligo di lasciare il territorio nazionale. -la Corte di appello di Palermo ha convalidato la proroga del trattenimento disposta dal Questore di Trapani, confermando i presupposti originari ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 142 del 2015. 3.Ciò premesso, va innanzitutto chiarito come non sussista la lamentata discrepanza tra le ragioni giustificatrici dell’applicazione dell’originario trattenimento (asseritamente disposto ex art. 6 lett c)d.lgs. n. 142 del 2015 e quindi sul presupposto diuna pericolosità del soggetto), dal momento cheil provvedimento di trattenimento del Questore di Ragusa del 24/10/2025 è chiarissimo nell’individuare quale titolo di trattenimento solo l’art.6, c. 2 lett. d), D.Lgs n. 142/2015: il pericolo di fuga viene desunto esclusivamente dall’inottemperanza all’obbligo di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Ragusa, con concessione del termine di 30 giorni dalla data di notifica (28 agosto 2025). Né può ritenersi fondata la censura con cui si è dedotta l'apparenza della motivazione sulla proroga, operata attraverso un mero richiamo per relationem alle ragioni poste a fondamento del provvedimento di convalida. Occorre rammentare che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato, per quel che qui interessa, dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01). Ritiene il Collegio che la motivazione addotta a sostegno del provvedimento censurato non possa definirsi né inesistente, né apparente, avendo la Corte palermitana esplicitato la permanenza del pericolo di fuga, osservando come lo stesso «ben può essere integrato anche soltanto da una delle condizioni di cui all’art. 13 c. 4 D. Lgs. n. 286/1998 – ossia, nel caso di specie, la pregressa inottemperanza all’obbligo di lasciare il T.N. (lett. D), - cosicché la circostanza che il richiedente sia in possesso del passaporto e possa addurre la disponibilità di un alloggio ove eventualmente essere rintracciato no appare di per sé idonea ad elidere il suddetto pericolo» (pag. 2). 4. Èinvece fondato il motivo di ricorso, laddove ci si duole dell’assenza di motivazione in ordine all’applicazione di misure alternative al trattenimento. Va osservato, a tale proposito, che, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998«Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente». La lettera della disposizione indica, quale uno dei requisiti indispensabili per l'adozione di misure alternative all'espulsione il possesso, da parte dello straniero, di un passaporto ovvero altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro nel rispetto di quelle sovranazionale. Siè chiarito infattiche, in tema di convalida del trattenimento di cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (Sez. 1 civ., n. 18409 del 28/06/2023, Rv. 668302 - 01; Sez. 1 civ., n. 28155 del 24/11/2017, Rv. 646213 - 01). Ebbene, ciò premesso, dal verbale di udienza innanzi alla Corte di appello di Catania (per la convalida del trattenimento) emerge che in quella sede lo straniero aveva dichiarato di vivere a casa della sorella e del cognato, quest’ultimo cittadino italiano, a Ragusa e che la difesa aveva chiesto misure alternative al trattenimento. Nel verbale di udienza innanzi alla Corte palermitana (per la proroga del trattenimento), lo straniero ha richiamato le dichiarazioni già fatte innanzi alla Corte catanese (di cui veniva data lettura); la difesa aveva rappresentato la disponibilità di un alloggio (con dichiarazione di ospitalità e presa in carico da parte di un cugino) oltre che le precarie condizioni di salute. La esistenza del passaporto, unita alla esistenza di un domicilio idoneo in cui lo straniero avrebbe potuto "essere agevolmente rintracciato", per citare l'art. 14, comma 1-bis, lett. b), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avrebbe imposto di valutare la eventuale sussistenza nel caso in esame della situazione di cui al citato comma 1-bis dell'art. 14, che prevede "in luogo del trattenimento di cui al comma 1", la possibilità per l'autorità amministrativa di disporre una o più delle misure alternative di cui alle lettere a), b), c) della stessa norma, valutazione che manca del tutto nel decreto impugnato. 5.Per le ragioni enunciate il provvedimento deve essere annullato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per nuovo esame sul punto. Si dispone l'oscuramento dei dati sensibili in guanto imposto dalla legge. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle misure alternative con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Decreto Cassazione n. 01043/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris