CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 30488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsiderato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto dimotivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per ireati contestati ai capi c) e d), è finalizzato ad ottenere una rivalutazione dellerisultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzatedai giudici di merito; ed invero questi ultimi hanno esplicitato, con motivazioneesente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sullacompletezza del compendio probatorio ai fini della riconducibilità dei fatti alricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 15 e 16 sulla prova della circostanzache l’imputato abbia spedito le missive incriminate e sull’irrilevanzadell’incongruenza dedotta dalla difesa nonché sugli ulteriori elementi di prova asostegno della riconducibilità delle lettere all’acquirente);considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il viziodi motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, èmanifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuantie agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguitosoltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; laddoveinvece, nel caso in esame, la pena per il reato più grave è stata quantificata nelminimo edittale, e alla stessa è stato applicato un aumento contenuto per effettodella continuazione con i reati satellite;rilevato che la memoria depositata dal difensore del ricorrente il 17/06/2026non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilitàdel ricorso sopra evidenziate;ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti e/o della condizionedelle parti, ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, va disposto, in casodi diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità e deglialtri dati identificativi delle parti private. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.