CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42476/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto lette le conclusioni del difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che il 16/1/2019, parzialmente riformando a pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Modena il 2/3/2010, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. contestatogli, perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. A sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione dell'art. 178 lett c) cod. proc. pen. per essere stata celebrata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello alle ore 12,30, nonostante il processo fosse stato rinviato a tale udienza alle ore 13,00, sicché il difensore dell'imputato, così come il patrono di parte civile, intervenuti rispettivamente alle ore 13,00 ed alle ore 12,45, non potevano far altro che far verbalizzare la loro presenza nell'aula deserta e, poi, al momento della lettura del dispositivo. 2. Il pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che al termine dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna rinviava "all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 13,00" il giudizio di cui si tratta, instaurato con il ricorso in appello proposto dal Mestieri avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Modena. Risulta anche che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva celebrata, invece, alle ore 12,30, in presenza del solo Procuratore Generale e nell'assenza del difensore della parte civile e dei difensori di fiducia dei due imputati ricorrenti, sostituiti da difensori di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.: come dedotto nel ricorso, il patrono di parte civile ed il difensore del Mestieri, intervenuti rispettivamente alle ore 12„45 e 13,00, non potevano far altro che far verbalizzare la loro presenza nell'aula deserta e presenziare, poi, al momento della lettura del dispositivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, integra la nullità assoluta, ex art.179 cod. proc. pen., l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore (cfr. Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, Rv. 262676, in una fattispecie in cui l'udienza fissata alle ore 12,00 era stata celebrata alle 10,08, designando un difensore ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.; così anche Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Rv. 271343). 4. Giova, peraltro, rilevare che il ricorrente non ha rinunciato alla prescrizione, né ha censurato specificamente la declaratoria di estinzione del reato, censura alla quale non avrebbe interesse, nel difetto di rinuncia alla causa estintiva. Deve, pertanto, osservarsi che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso - che non ricorre nella fattispecie in esame - assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). La prevalenza dell'estinzione del reato per prescrizione sulla declaratoria di nullità assoluta ed insanabile per violazione del diritto di difesa, pertanto, nel caso di specie ha efficacia ai soli effetti penali, ma non in ordine alla responsabilità dell'imputato nei confronti della parte civile (Sez. 1, n. 36296 del 03/11/2015, Rv. 268260): l'annullamento della sentenza impugnata, pertanto, va limitato ai soli effetti delle statuizioni civili, con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 21 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Pr.idente Luc