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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46621/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. presso il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri ( [OSCURATO:PERSONA], sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], consigliere di maggioranza, [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale, [OSCURATO:PERSONA] e Ciriaco, rispettivamente padre e zio della ricorrente) per i reati, contestati in via alternativa ai capi A) e Al), di cui agli artt. 319, 321 cod. pen. e 353-bis cod. pen., riqualificati ai sensi dell'art. 353 cod. pen.

Il Tribunale ha condiviso la valutazione del G.i.p. in punto di gravità indiziaria, ravvisando nella condotta dell'indagata e dei correi il reato di turbata libertà degli incanti in ragione dell'alterazione della procedura di assegnazione del posto pubblico di istruttore direttivo di ragioneria comunale sin dalla fase iniziale di preparazione del bando, predisposto dalla stessa indagata, unica partecipante e vincitrice del concorso.

Il Tribunale ha ritenuto che, in presenza di una contestazione alternativa, la ravvisata gravità indiziaria per un reato rendesse superflua la valutazione relativa all'altra ipotesi contestata; ha, altresì, condiviso anche la valutazione negativa espressa dal primo giudice in punto di esigenze cautelari alla luce della risalenza dei fatti al dicembre 2018, dell'assenza di condotte ulteriori nonché dell'acquisizione degli atti del procedimento amministrativo e dell'espletamento degli interrogatori.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Paola.

2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale si contestava l'assenza di motivazione in relazione al delitto di corruzione, atteso che il G.i.p. aveva riqualificato il reato, contestato in via alternativa, ai sensi dell'art. 353 cod. pen., ma aveva omesso di motivare sulla configurabilità del delitto di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen, che può concorrere con il reato di turbata libertà degli incanti.

Il Tribunale era incorso nella medesima omissione, non avendo motivato sul reato di corruzione e non avendo considerato che la contestazione alternativa si era resa necessaria solo in ragione della contestazione del reato di cui all'art.353 bis cod. pen., che, in base alla clausola di salvaguardia prevista, non può concorrere con un reato più grave, quale quello di corruzione, a differenza del reato di cui all'art. 353 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo denuncia l'omessa motivazione in punto di esigenze cautelari per mancata considerazione del motivo di appello con il quale si evidenziava la perdurante funzione di pubblico ufficiale ricoperta dall'indagata, che riveste ancora la carica di responsabile di due settori economici del comune di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore Generale ha trasmesso requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.Nella richiesta cautelare il P.m. aveva espressamente chiarito di aver contestato, in via alternativa, al capo Al) il reato di cui all'art. 353 bis cod. pen. nell'eventualità che le condotte descritte nel capo A) non fossero state ritenute sussumibili nell'ipotesi di corruzione (p. 41 ordinanza G.i.p.), reato questo escluso dal G.i.p. per mancanza di correlazione tra la promessa di appoggio elettorale al sindaco e allo Stumbo e l'assegnazione del posto all'indagata.

In particolare, il G.i.p. aveva escluso che l'appoggio elettorale al sindaco offerto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -padre e zio dell'indagata- costituisse la contropartita per l'assunzione della loro congiunta, in quanto: a) era stato il sindaco a contattare la Ciponte per chiederle la disponibilità a lavorare per il comune; b) vi erano stati numerosi contatti tra i due prima dell'emissione del bando; c) l'ingerenza del sindaco e dello Stumbo nel procedimento amministrativo per l'emissione del bando, predisposto dalla stessa Ciconte in base ai propri requisiti e titoli professionali, risultava dalle intercettazioni; d) il colloquio del settembre 2018 (nel corso del quale lo zio dell'indagata riferiva al padre della Ciponte di aver incontrato il sindaco, che gli aveva assicurato e dato per certa l'assunzione dell'indagata) era avvenuto dopo la pubblicazione del bando e anche il colloquio del 2 gennaio 2020 (in cui il sindaco riferiva ad un suo interlocutore che il padre dell'indagata lo avrebbe votato perché aveva fatto trasferire la figlia a [OSCURATO:PERSONA]) si inseriva in un discorso più ampio sul possibile bacino elettorale del Granata ed era, quindi, interpretabile come una supposizione del Granata, come, peraltro, provato dall'assenza di ulteriori contatti tra le parti.

Il giudice aveva, pertanto, ritenuto di ravvisare nei fatti accertati sulla scorta delle intercettazioni telefoniche gravi indizi del delitto di cui all'art. 353 cod. pen., in quanto le collusioni e gli accordi illeciti erano precedenti all'emissione del bando, predisposto a misura dell'indagata, risultata vincitrice della procedura di mobilità, grazie all'interessamento del sindaco e dello Stumbo.

Aveva, infatti, ritenuto provati i contatti tra il sindaco e la Ciponte prima della pubblicazione del bando; provata la collusiva partecipazione del sindaco e dello Stumbo alla procedura di formazione del bando, esercitando pressioni sul Pepe per accelerare la procedura di mobilità in oggetto, e provate le pressioni del sindaco sul presidente della commissione d'esame perché effettuasse una prova più elastica della candidata.

Il G.i.p. aveva quindi, ritenuto sussistenti a carico degli indagati (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 353 cod. pen. in relazione ai fatti contestati ai capi A), Al) e B), dovendo escludersi la configurabilità dell'art. 353 bis cod. pen., che sanziona le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dall'emissione del bando, invece, emesso nel caso di specie - p. 44 ordinanza cautelare-.Diversamente per i fatti contestati al capo C) il G.i.p. aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi del reato di corruzione in ragione della tempistica del colloquio tra l'indagata il presidente della commissione e dell'evidente rapporto sinallagmatico emerso tra la valutazione favorevole espressa dal presidente della commissione esaminatrice e le promesse di tempestiva liquidazione di compensi dovuti allo stesso da parte dell'indagata.

Pertanto, erroneamente nell'appello il P.m. sosteneva che il giudice non aveva motivato sull'esclusione del reato di corruzione e da tale presupposto discendeva l'ulteriore contestazione di omessa valutazione sul concorso formale, ammissibile, tra il reato di corruzione e quello di turbata libertà degli incanti: conseguentemente, l'appello si diffondeva sugli elementi dimostrativi, nella prospettiva dell'appellante, del rapporto sinallagmatico tra l'appoggio elettorale offerto dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] al sindaco e le condotte di favore poste in essere dai pubblici amministratori.

A fronte di tali doglianze, il Tribunale del riesame ha condiviso la valutazione del G.i.p. e ritenuto di non dover estendere il giudizio alla contestazione alternativa originariamente formulata dal P.m., ma non accolta dal G.i.p. per insussistenza di gravità indiziaria.

L'impostazione non è censurabile, atteso che i fatti erano stati riqualificati ai sensi dell'art. 353 cod. pen., previa esclusione dei gravi indizi del reato di corruzione e della configurabilità del reato contestato in via alternativa per l'accertata emissione del bando, mentre il ricorso ripropone le stesse censure formulate nell'appello, concentrandosi nuovamente sull'omessa motivazione sui punti indicati piuttosto che sul reato ritenuto dal G.i.p. e dal Tribunale e contestarne l'erronea valutazione.

In sostanza, il ricorso non deduce l'erronea qualificazione dei reati ai sensi dell'art. 353 cod. pen. né la contesta, ma si duole della mancata valutazione del possibile e ammissibile concorso tra la turbativa d'asta e il reato di corruzione, dimenticando che proprio il reato di corruzione contestato al capo A) era stato riqualificato in quello di turbativa d'asta, sicché non vi era spazio per la configurabilità del concorso formale tra due diversi reati.

Il ricorso risulta peraltro, generico, in quanto si limita a ritenere dovuta la motivazione sul reato di corruzione: motivazione che il Tribunale ha ritenuto superflua in ragione della riqualificazione operata dal G.i.p. e della ritenuta non configurabilità del reato oggetto della contestazione alternativa, correttamente ritenendo preclusa l'estensione dell'oggetto del proprio esame ad un'ipotesi esclusa dal G.i.p. con argomentazioni condivise e convalidate nell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che il comportamento assunto dall'indagata e dai correi rientra nella cornice dell'art. 353 cod. pen., in quanto ha falsato sin dal principio l'intera procedura di assegnazione del posto pubblico (p. 2 ordinanza).

2. Analoga genericità si riscontra per le esigenze cautelari, in quanto il ricorso reitera censure già proposte, ignorando la risposta non manifestamente illogica resa dal Tribunale.

Il Tribunale ha condiviso la valutazione del G.i.p., escludendo il pericolo di inquinamento probatorio per le ragioni indicate a pag. 3 dell'ordinanza e, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, anche la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, non solo in ragione della risalenza dei fatti al 2018, ma anche della mancanza di prove da cui desumere l'ulteriore sfruttamento della funzione pubblica ancora ricoperta dall'indagata.

Sul punto non può non rilevarsi l'astrattezza degli elementi su cui è fondata la prognosi di recidiva formulata nel ricorso con generico riferimento al ruolo pubblico ricoperto dall'indagata e alla rete di relazioni con amministratori pubblici e privati ancora disponibile, quali elementi idonei a consentire la prosecuzione delle condotte illecite, senza alcun riferimento ad episodi o comportamenti in grado di conferire concretezza all'ipotizzata reiterazione del reato.

Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. presso il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri ( [OSCURATO:PERSONA], sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], consigliere di maggioranza, [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale, [OSCURATO:PERSONA] e Ciriaco, rispettivamente padre e zio della ricorrente) per i reati, contestati in via alternativa ai capi A) e Al), di cui agli artt. 319, 321 cod. pen. e 353-bis cod. pen., riqualificati ai sensi dell'art. 353 cod. pen. Il Tribunale ha condiviso la valutazione del G.i.p. in punto di gravità indiziaria, ravvisando nella condotta dell'indagata e dei correi il reato di turbata libertà degli incanti in ragione dell'alterazione della procedura di assegnazione del posto pubblico di istruttore direttivo di ragioneria comunale sin dalla fase iniziale di preparazione del bando, predisposto dalla stessa indagata, unica partecipante e vincitrice del concorso. Il Tribunale ha ritenuto che, in presenza di una contestazione alternativa, la ravvisata gravità indiziaria per un reato rendesse superflua la valutazione relativa all'altra ipotesi contestata; ha, altresì, condiviso anche la valutazione negativa espressa dal primo giudice in punto di esigenze cautelari alla luce della risalenza dei fatti al dicembre 2018, dell'assenza di condotte ulteriori nonché dell'acquisizione degli atti del procedimento amministrativo e dell'espletamento degli interrogatori. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Paola. 2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale si contestava l'assenza di motivazione in relazione al delitto di corruzione, atteso che il G.i.p. aveva riqualificato il reato, contestato in via alternativa, ai sensi dell'art. 353 cod. pen., ma aveva omesso di motivare sulla configurabilità del delitto di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen, che può concorrere con il reato di turbata libertà degli incanti. Il Tribunale era incorso nella medesima omissione, non avendo motivato sul reato di corruzione e non avendo considerato che la contestazione alternativa si era resa necessaria solo in ragione della contestazione del reato di cui all'art.353 bis cod. pen., che, in base alla clausola di salvaguardia prevista, non può concorrere con un reato più grave, quale quello di corruzione, a differenza del reato di cui all'art. 353 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'omessa motivazione in punto di esigenze cautelari per mancata considerazione del motivo di appello con il quale si evidenziava la perdurante funzione di pubblico ufficiale ricoperta dall'indagata, che riveste ancora la carica di responsabile di due settori economici del comune di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore Generale ha trasmesso requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.Nella richiesta cautelare il P.m. aveva espressamente chiarito di aver contestato, in via alternativa, al capo Al) il reato di cui all'art. 353 bis cod. pen. nell'eventualità che le condotte descritte nel capo A) non fossero state ritenute sussumibili nell'ipotesi di corruzione (p. 41 ordinanza G.i.p.), reato questo escluso dal G.i.p. per mancanza di correlazione tra la promessa di appoggio elettorale al sindaco e allo Stumbo e l'assegnazione del posto all'indagata. In particolare, il G.i.p. aveva escluso che l'appoggio elettorale al sindaco offerto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -padre e zio dell'indagata- costituisse la contropartita per l'assunzione della loro congiunta, in quanto: a) era stato il sindaco a contattare la Ciponte per chiederle la disponibilità a lavorare per il comune; b) vi erano stati numerosi contatti tra i due prima dell'emissione del bando; c) l'ingerenza del sindaco e dello Stumbo nel procedimento amministrativo per l'emissione del bando, predisposto dalla stessa Ciconte in base ai propri requisiti e titoli professionali, risultava dalle intercettazioni; d) il colloquio del settembre 2018 (nel corso del quale lo zio dell'indagata riferiva al padre della Ciponte di aver incontrato il sindaco, che gli aveva assicurato e dato per certa l'assunzione dell'indagata) era avvenuto dopo la pubblicazione del bando e anche il colloquio del 2 gennaio 2020 (in cui il sindaco riferiva ad un suo interlocutore che il padre dell'indagata lo avrebbe votato perché aveva fatto trasferire la figlia a [OSCURATO:PERSONA]) si inseriva in un discorso più ampio sul possibile bacino elettorale del Granata ed era, quindi, interpretabile come una supposizione del Granata, come, peraltro, provato dall'assenza di ulteriori contatti tra le parti. Il giudice aveva, pertanto, ritenuto di ravvisare nei fatti accertati sulla scorta delle intercettazioni telefoniche gravi indizi del delitto di cui all'art. 353 cod. pen., in quanto le collusioni e gli accordi illeciti erano precedenti all'emissione del bando, predisposto a misura dell'indagata, risultata vincitrice della procedura di mobilità, grazie all'interessamento del sindaco e dello Stumbo. Aveva, infatti, ritenuto provati i contatti tra il sindaco e la Ciponte prima della pubblicazione del bando; provata la collusiva partecipazione del sindaco e dello Stumbo alla procedura di formazione del bando, esercitando pressioni sul Pepe per accelerare la procedura di mobilità in oggetto, e provate le pressioni del sindaco sul presidente della commissione d'esame perché effettuasse una prova più elastica della candidata. Il G.i.p. aveva quindi, ritenuto sussistenti a carico degli indagati (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 353 cod. pen. in relazione ai fatti contestati ai capi A), Al) e B), dovendo escludersi la configurabilità dell'art. 353 bis cod. pen., che sanziona le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dall'emissione del bando, invece, emesso nel caso di specie - p. 44 ordinanza cautelare-.Diversamente per i fatti contestati al capo C) il G.i.p. aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi del reato di corruzione in ragione della tempistica del colloquio tra l'indagata il presidente della commissione e dell'evidente rapporto sinallagmatico emerso tra la valutazione favorevole espressa dal presidente della commissione esaminatrice e le promesse di tempestiva liquidazione di compensi dovuti allo stesso da parte dell'indagata. Pertanto, erroneamente nell'appello il P.m. sosteneva che il giudice non aveva motivato sull'esclusione del reato di corruzione e da tale presupposto discendeva l'ulteriore contestazione di omessa valutazione sul concorso formale, ammissibile, tra il reato di corruzione e quello di turbata libertà degli incanti: conseguentemente, l'appello si diffondeva sugli elementi dimostrativi, nella prospettiva dell'appellante, del rapporto sinallagmatico tra l'appoggio elettorale offerto dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] al sindaco e le condotte di favore poste in essere dai pubblici amministratori. A fronte di tali doglianze, il Tribunale del riesame ha condiviso la valutazione del G.i.p. e ritenuto di non dover estendere il giudizio alla contestazione alternativa originariamente formulata dal P.m., ma non accolta dal G.i.p. per insussistenza di gravità indiziaria. L'impostazione non è censurabile, atteso che i fatti erano stati riqualificati ai sensi dell'art. 353 cod. pen., previa esclusione dei gravi indizi del reato di corruzione e della configurabilità del reato contestato in via alternativa per l'accertata emissione del bando, mentre il ricorso ripropone le stesse censure formulate nell'appello, concentrandosi nuovamente sull'omessa motivazione sui punti indicati piuttosto che sul reato ritenuto dal G.i.p. e dal Tribunale e contestarne l'erronea valutazione. In sostanza, il ricorso non deduce l'erronea qualificazione dei reati ai sensi dell'art. 353 cod. pen. né la contesta, ma si duole della mancata valutazione del possibile e ammissibile concorso tra la turbativa d'asta e il reato di corruzione, dimenticando che proprio il reato di corruzione contestato al capo A) era stato riqualificato in quello di turbativa d'asta, sicché non vi era spazio per la configurabilità del concorso formale tra due diversi reati. Il ricorso risulta peraltro, generico, in quanto si limita a ritenere dovuta la motivazione sul reato di corruzione: motivazione che il Tribunale ha ritenuto superflua in ragione della riqualificazione operata dal G.i.p. e della ritenuta non configurabilità del reato oggetto della contestazione alternativa, correttamente ritenendo preclusa l'estensione dell'oggetto del proprio esame ad un'ipotesi esclusa dal G.i.p. con argomentazioni condivise e convalidate nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che il comportamento assunto dall'indagata e dai correi rientra nella cornice dell'art. 353 cod. pen., in quanto ha falsato sin dal principio l'intera procedura di assegnazione del posto pubblico (p. 2 ordinanza). 2. Analoga genericità si riscontra per le esigenze cautelari, in quanto il ricorso reitera censure già proposte, ignorando la risposta non manifestamente illogica resa dal Tribunale. Il Tribunale ha condiviso la valutazione del G.i.p., escludendo il pericolo di inquinamento probatorio per le ragioni indicate a pag. 3 dell'ordinanza e, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, anche la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, non solo in ragione della risalenza dei fatti al 2018, ma anche della mancanza di prove da cui desumere l'ulteriore sfruttamento della funzione pubblica ancora ricoperta dall'indagata. Sul punto non può non rilevarsi l'astrattezza degli elementi su cui è fondata la prognosi di recidiva formulata nel ricorso con generico riferimento al ruolo pubblico ricoperto dall'indagata e alla rete di relazioni con amministratori pubblici e privati ancora disponibile, quali elementi idonei a consentire la prosecuzione delle condotte illecite, senza alcun riferimento ad episodi o comportamenti in grado di conferire concretezza all'ipotizzata reiterazione del reato. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibil
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