CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 31463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in PERU' avverso la sentenza del 13/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 13/07/2022 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 05/11/2021 del Tribunale di Monza, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, qualificata ai sensi delll'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce: 1.1. Inosservanza di norma processuale. Secondo il ricorrente l'udienza del 13 luglio è stata celebrata senza che l'imputato fosse assistito da un difensore. Precisa che il processo veniva celebrato in forma cartolare, ma che il 4 luglio il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, con dichiarazione fatta pervenire in pari data alla Corte di appello a mezzo PEC. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio all'imputato. Denuncia, dunque, l'omissione di tale incombente e la conseguente nullità della sentenza. Aggiunge che l'omessa nomina di un nuovo difensore ha pregiudicato il diritto di difesa, in quanto è stata preclusa la possibilità di intervenire nel contraddittorio cartolare mediante la replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione, emerge che il difensore di fiducia rinunciava al mandato con dichiarazione in data 4 luglio 2022 ritualmente trasmessa alla Corte di appello, che aveva fissato la trattazione a contraddittorio scritto per l'udienza del 13 luglio 2023. A fronte di tale situazione fattuale, la sentenza è in effetti nulla, alla luce del seguente principio di diritto: La rinuncia al mandlato da parte del difensore di fiducia comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente un nuovo difensore all'imputato che non abbia provveduto ad altra nomina fiduciaria, dovendosi attribuire al differimento degli effetti dell'atto abdicativo, previsto dall'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., carattere temporaneo, a garanzia dell'effettività della difesa. (Sez. 6 - , Sentenza n. 47159 del 25/10/2022, Ghaidour, Rv. 284024 — 01). La sentenza va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 13 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]