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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1290/2012

ECLI:EU:T:2012:530
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2012 – Grecia / [OSCURATO:PERSONA] (causa T-158/09) «FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento – Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per quanto riguarda le spese finanziate dal FEAOG – Negligenze dello Stato membro nel recupero delle somme indebitamente versate – Messa a carico dello Stato membro delle conseguenze finanziare della mancanza di recupero»

1. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Obbligo di diligenza degli Stati membri nel recupero delle somme irregolarmente versate (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 8, §§ 1 e 2, e n. 1290/2005) (v. punti 46-49)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punti 56-60)

3. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Obblighi degli Stati membri – Adozione di misure atte a garantire la regolarità delle spese – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 729/70, artt. 2, 3 e 8, § 1, n. 1258/1999, artt. 2, 3 e 8, § 1, e n. 1290/2005, artt. 3 e 9, § 1) (v. punti 63-65)

4. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Diniego di accollo di spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 5, § 2, c), e n. 1258/1999, art. 7, § 4] (v. punto 66)

5. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] recante soppressione di un contributo finanziario dell’Unione – Competenza a sostituire un’altra decisione alla decisione impugnata o a riformare quest’ultima – Insussistenza (Art. 261 TFUE) (v. punto 176)

6. Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Ambito di applicazione – Inapplicabilità alle violazioni di disposizioni del diritto dell’Unione derivanti da un atto o da un’omissione di uno Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 2988/95) (v. punto 183)

7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punti 184-186)

8. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Diniego di accollo di spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, artt. 5, § 2, lettera c), e 8, § 2, n. 1258/1999, artt. 7, § 4, quinto comma, e 8, § 2, e n. 1290/2005, artt. 31, §§ 4 e 5, e 32] (v. punti 186-192)

9. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Procedura di liquidazione dei conti – Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Conseguenze (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, art. 31, § 3) (v. punti 193-202) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento o di riforma della decisione della [OSCURATO:PERSONA] C(2009) 810 def., del 13 febbraio 2009, relativa al trattamento finanziario da applicarsi in sede di liquidazione dei conti delle spese finanziate dalla sezione “Garanzia” del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), in determinate ipotesi di irregolarità commesse da imprese, nella parte in cui tale decisione esclude dal finanziamento comunitario e imputa alla Repubblica ellenica un importo di EUR 13 348 979,02.

Dispositivo 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] C(2009) 810 def., del 13 febbraio 2009, relativa al trattamento finanziario da applicarsi in sede di liquidazione dei conti delle spese finanziate dalla sezione “Garanzia” del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), in determinate ipotesi di irregolarità commesse da imprese, è annullata nella parte in cui archivia le pratiche EL/1993/01 e EL/1994/031 e imputa, a tale titolo, alla Repubblica ellenica, importi di EUR 519 907 e di EUR 300 914,99. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) La Repubblica ellenica è condannata a sopportare quattro quinti delle sue spese e quattro quinti delle spese della [OSCURATO:PERSONA] europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare un quinto delle sue spese e un quinto delle spese della Repubblica ellenica.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2012 – Grecia / [OSCURATO:PERSONA] (causa T-158/09) «FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento – Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per quanto riguarda le spese finanziate dal FEAOG – Negligenze dello Stato membro nel recupero delle somme indebitamente versate – Messa a carico dello Stato membro delle conseguenze finanziare della mancanza di recupero» 1. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Obbligo di diligenza degli Stati membri nel recupero delle somme irregolarmente versate (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 8, §§ 1 e 2, e n. 1290/2005) (v. punti 46-49) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punti 56-60) 3. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Obblighi degli Stati membri – Adozione di misure atte a garantire la regolarità delle spese – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 729/70, artt. 2, 3 e 8, § 1, n. 1258/1999, artt. 2, 3 e 8, § 1, e n. 1290/2005, artt. 3 e 9, § 1) (v. punti 63-65) 4. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Diniego di accollo di spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 5, § 2, c), e n. 1258/1999, art. 7, § 4] (v. punto 66) 5. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] recante soppressione di un contributo finanziario dell’Unione – Competenza a sostituire un’altra decisione alla decisione impugnata o a riformare quest’ultima – Insussistenza (Art. 261 TFUE) (v. punto 176) 6. Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Ambito di applicazione – Inapplicabilità alle violazioni di disposizioni del diritto dell’Unione derivanti da un atto o da un’omissione di uno Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 2988/95) (v. punto 183) 7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punti 184-186) 8. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Diniego di accollo di spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, artt. 5, § 2, lettera c), e 8, § 2, n. 1258/1999, artt. 7, § 4, quinto comma, e 8, § 2, e n. 1290/2005, artt. 31, §§ 4 e 5, e 32] (v. punti 186-192) 9. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Procedura di liquidazione dei conti – Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Conseguenze (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, art. 31, § 3) (v. punti 193-202) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento o di riforma della decisione della [OSCURATO:PERSONA] C(2009) 810 def., del 13 febbraio 2009, relativa al trattamento finanziario da applicarsi in sede di liquidazione dei conti delle spese finanziate dalla sezione “Garanzia” del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), in determinate ipotesi di irregolarità commesse da imprese, nella parte in cui tale decisione esclude dal finanziamento comunitario e imputa alla Repubblica ellenica un importo di EUR 13 348 979,02. Dispositivo 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] C(2009) 810 def., del 13 febbraio 2009, relativa al trattamento finanziario da applicarsi in sede di liquidazione dei conti delle spese finanziate dalla sezione “Garanzia” del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), in determinate ipotesi di irregolarità commesse da imprese, è annullata nella parte in cui archivia le pratiche EL/1993/01 e EL/1994/031 e imputa, a tale titolo, alla Repubblica ellenica, importi di EUR 519 907 e di EUR 300 914,99. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) La Repubblica ellenica è condannata a sopportare quattro quinti delle sue spese e quattro quinti delle spese della [OSCURATO:PERSONA] europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare un quinto delle sue spese e un quinto delle spese della Repubblica ellenica.