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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01395/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. in relazione ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309 del 1990, 416-bis e 56 e 629 cod. pen. e altro e ha pertanto quantificato la pena complessiva in anni ventidue, mesi due e giorni venti di reclusione; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli aumenti applicati in continuazione con riferimento al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. oggetto della sentenza c.d.

Crimine, quantificato in quattro anni, e a cinque ipotesi di tentata estorsione oggetto del procedimento “Morsa sugli appalti”, quantificato complessivamente in anni cinque e mesi due e giorni venti; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine agli aumenti applicati in continuazione sia con riferimento al reato associativo, per cui a fronte della gravità e pluralità dei fatti e del tempo di permanenza l’aumento è coerentemente indicato come congruo, sia in ordine alle tentate estorsioni pluriaggravate per le quali un aumento pari a meno di un anno e quattro mesi ognuna appare minimo e la motivazione sul punto risulta pertanto sufficiente e coerente con i principi contenuti nella sentenza delle Sezioni unite pure citata dalla difesa (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. in relazione ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309 del 1990, 416-bis e 56 e 629 cod. pen. e altro e ha pertanto quantificato la pena complessiva in anni ventidue, mesi due e giorni venti di reclusione; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli aumenti applicati in continuazione con riferimento al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. oggetto della sentenza c.d. Crimine, quantificato in quattro anni, e a cinque ipotesi di tentata estorsione oggetto del procedimento “Morsa sugli appalti”, quantificato complessivamente in anni cinque e mesi due e giorni venti; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine agli aumenti applicati in continuazione sia con riferimento al reato associativo, per cui a fronte della gravità e pluralità dei fatti e del tempo di permanenza l’aumento è coerentemente indicato come congruo, sia in ordine alle tentate estorsioni pluriaggravate per le quali un aumento pari a meno di un anno e quattro mesi ognuna appare minimo e la motivazione sul punto risulta pertanto sufficiente e coerente con i principi contenuti nella sentenza delle Sezioni unite pure citata dalla difesa (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec
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