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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 02851/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILELa Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3137/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] NPL 2018 rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n.844/2024 depositata il 26/11/2024.

Numero registro generale 3137/2025 Numero sezionale 57/2026 Numero di raccolta generale 2851/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 09/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3137/2025 Numero sezionale 57/2026 Numero di raccolta generale 2851/2026 Data pubblicazione 09/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILELa Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3137/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] NPL 2018 rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n.844/2024 depositata il 26/11/2024. Numero registro generale 3137/2025 Numero sezionale 57/2026 Numero di raccolta generale 2851/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3137/2025 Numero sezionale 57/2026 Numero di raccolta generale 2851/2026 Data pubblicazione 09/02/2026
Decreto Cassazione n. 02851/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris