CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell' 11 gennaio 2023 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso è inammissibile. Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione a fini di cessione a terzi di diversi tipi di sostanza stupefacente, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare l'inadeguatezza della pena applicata. Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 g