CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hiedendo chesia dichiarata la competenza della Corte di appello di Catanzaro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13 febbraio 2026, la Corte d’appello di Catanzaro –ritenendosi funzionalmente incompetente a decidere sull’istanza di modificadell’orario di firma avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura diprevenzione personale della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, peresigenze legate allo svolgimento dell’attività lavorativa – ha sollevato conflittonegativo di competenza nei confronti del Tribunale di Catanzaro, rimettendo gli1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.2. Il Tribunale di Catanzaro, investito della istanza, si era dichiaratoincompetente sul rilievo che il decreto di applicazione della misura di prevenzioneera stato impugnato innanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, alla quale per taleragione aveva trasmesso gli atti.3. Osserva la Corte di appello di Catanzaro che dalla disposizione di cuiall’art. 11, comma 2,del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codicedelle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni inmateria di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13agosto 2010, n. 136; d’ora in poi cod. antimafia) deriva che ogni intervento cheincida sulle modalità di esecuzione della misura rientra nella competenzafunzionale esclusiva del giudice che ha disposto la misura, ossia, nel caso dispecie, il Tribunale di Catanzaro, non subendo tale competenza alcuna deroganelle more della definizione dei giudizi di impugnazione.Si osserva altresì che il provvedimento, pur se non ancora definitivo, èimmediatamente esecutivo; di conseguenza tutte le questioni che emergononella fase successiva all’adozione e che possono modificare o incidere sulleprescrizioni devono essere sottoposte allo stesso giudice che le ha determinate.La ratio di tale scelta normativa risiederebbe nell’esigenza di concentrare lavalutazione delle sopravvenienze in capo allo stesso organo che ha già accertatoi presupposti della misura e formulato il giudizio di pericolosità sociale. Attribuirela competenza ad un giudice diverso comporterebbe, inoltre, una sostanzialeelusione della disciplina vigente, svuotando di contenuto la previsione che riservaall’organo emanante il potere di revisione della misura e generando unaframmentazione non prevista dal legislatore.Pertanto, ad avviso della Corte di appello di Catanzaro, la competenza adecidere sull’istanza è del Tribunale di Catanzaro.4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza della Corte di appello diCatanzaro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, va dichiarata l’ammissibilità del conflitto in quantodue giudici hanno contemporaneamente ricusato di provvedere sulla medesimarichiesta, indicando ciascuno la competenza dell'altro e così dando luogo allasituazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen.2. Nel caso di specie la competenza spetta alla Corte d’appello diCatanzaro.2.1. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermareche: «la competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delleprescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emessoil decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenutodefinitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, spetta al giudice investito delgravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto,in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimentiincidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa» (Sez. 1, n.18742 del 28/04/2010, Confl. comp. in proc. Careri, Rv. 247456 – 01;recentemente, Sez. 1, n. 12521 del 19/03/2026, T., Rv. 289715 – 01; Sez. 1, n.26849 del 21/05/2024, Rv. 286605 – 01).2.1. In tutte le decisioni indicate, si è opportunamente sottolineato che lacompetenza del Tribunale a riconsiderare la misura di prevenzione, interessatadalla domanda di revoca, modificazione o aggravamento, presuppone ladefinitività della decisione impositiva, atteggiandosi a competenza di tipoesecutivo, lì dove, in pendenza del giudizio di secondo grado, e a fronte dimisura (provvisoriamente esecutiva, ma) ancora in predicato, l'oggetto delladomanda refluisce nel più ampio potere-dovere di generale riesame dellapericolosità del proposto, intestato al giudice superiore, sicché la competenza è2.2. Sez. 2, n. 22915 del 10/05/2024, Costantino, Rv. 286702 – 01, nelconcludere che, «in tema di misure di prevenzione personale, competente adecidere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento applicativo,basata sulla sopravvenuta attenuazione o cessazione della pericolosità sociale è,ex art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale che hadisposto la misura, in quanto la competenza della corte di appello, in qualità digiudice dell'impugnazione, ricorre nel solo caso in cui sia dedotta l'inizialeinsussistenza delle condizioni che avevano fondato l'adozione della misurastessa», si occupa di questione radicalmente diversa che attiene nonall’assunzione di decisioni gestionali, ma allo specifico tema della revoca o dellamodifica della misura applicata, alla luce del problema, prospettato nel casoconcreto, degli elementi istruttori sottoponibili al giudice dell’impugnazione deltitolo genetico. Essa, in definitiva, ha avuto ad oggetto, non l'autorizzazione,modificativa delle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione, richiestanella pendenza del procedimento in grado di appello (come è nel caso qui inesame), bensì la richiesta di annullamento della misura di prevenzione applicatain primo grado e respinta dal giudice dell’impugnazione.Pur alla luce di tali assorbenti considerazioni, il Collegio ritiene diribadirela consolidata giurisprudenza di legittimità che corrobora il principio quiriaffermato: Sez. 1, n. 19995 del 30/01/2013, Masotina, Rv. 256159 – 01: «invirtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento diprevenzione, non è precluso al giudice di appello l'esame di ufficio di elementi,sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere una5, n. 48095 del 18/10/2019, Tocchio, Rv. 278038 – 01: «nel procedimento diprevenzione, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, non èprecluso al giudice di appello l'esame d'ufficio di elementi, sopravvenuti alladecisione di primo grado, che inducano a ritenere l'attenuazione della pericolositàdel proposto ovvero un suo aggravamento»; Sez. 1, n. 25474 del 14/01/2021,conflitto competenza Tribunale Trieste, Rv. 281445 – 01: «nel procedimento diprevenzione finalizzato all'applicazione di una misura di carattere personale, incaso pendenza del giudizio in grado d'appello, spetta alla corte d'appello, e nonal tribunale, la competenza a provvedere sulla proposta di aggravamento dellamisura correlata all'emersione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 11, comma 2, deld.lgs. 6 settembre 2011, n. 159»; Sez. 1, n. 43878 del 09/09/2022, conflittocompetenza Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283744 – 01: «in tema di misuredi prevenzione personali, spetta al giudice del gravame, pendente l'impugnazioneavverso il provvedimento applicativo della misura, la competenza a decideresull'istanza di rivalutazione della pericolosità sociale del proposto all'esito dellacessata detenzione ultrabiennale, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6settembre 2011, n. 159»).Optare, soprattutto nel caso del vaglio di istanze di modifica puntuativadelle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione nel corso del procedimentodi appello, per la competenza del Tribunale condurrebbe, d'altro canto, a unaindubbia frizione con il principio di concentrazione processuale e di ragionevoledurata del processo stabilito dall’art. 111 Cost. Ne deriverebbe, peraltro, uningiustificato frazionamento della cognizione del giudice procedente a secondache gli elementi dedotti in appello riguardino l’iniziale sussistenza delle condizioniche avevano fondato la misura di prevenzione, piuttosto che nuovi elementi,come se il secondo grado avesse una cognizione di natura strettamentecassatoria.3. Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte d’appello di Catanzaro,dichiarata competente. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d'appello diCatanzaro, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]