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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2021

Cassazione n. 45564/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 24/02/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui il ricorrente è stato condannato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 476 e 482, 640, comma 2, cod. pen. (il ricorrente - nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - avrebbe presentato ad [OSCURATO:SOCIETA]. dei falsi bollettini di conto corrente postale al fine di attestare il pagamento di somme iscritte a ruolo per un importo di rilevante entità).

Al riguardo deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. per avere la sentenza motivato erroneamente/illogicamente rispetto alle prove acquisite in sede di rinnovazione istruttoria".

La censura attiene alla prova di colpevolezza e, in particolare, alla valenza a discarico delle dichiarazioni rese in sede di rinnovazione dal teste Grassi, la cui ricostruzione dei fatti deponeva nell'individuare, quale autore del reato in contestazione, altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] che lavorava presso l'Ufficio postale di Roma "[OSCURATO:PERSONA]", deceduto qualche anno prima, che si era costantemente occupato dei pagamenti effettuati dalla società, a mezzo bollettino di conto corrente postale e reo di condotte di appropriazione indebita ai danni sempre dell'ente Poste (per un complessivo ammanco di euro 5.400).

Illogica era la motivazione resa dalla Corte di merito per confutare la rilevanza a discarico della prova, e cioè che la società Poste, non appena venuta a conoscenza dell'ammanco della somma di C 5.400, si sarebbe resa conto a maggior ragione di un ammanco ben superiore, quale quello relativo ai bollettini della [OSCURATO:SOCIETA].

Tali rilievi del giudice di merito, invero, fungevano da elemento confermativo dell'estraneità del ricorrente.

1.2. "Vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 482 cod. pen., per avere la sentenza omesso di motivare sugli elementi integranti le condotte delittuose contestate al ricorrente".

Difettava l'individuazione, da parte dei giudici di merito, di una concreta condotta materiale attribuibile al ricorrente che lo coinvolgesse nell'attività delittuosa, né rispetto alla sua funzione all'interno del gruppo imprenditoriale, né riguardo ai suoi rapporti con il Grassi (che ha confermato in sede di rinnovazione di essersi personalmente occupato del pagamento dei bollettini della [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso Peloso, già dipendente delle Poste), né riguardo alla forma, ai tempi, ai modi che avrebbero caratterizzato il coinvolgimento del ricorrente nella formazione dei bollettini falsi.

Anzi, la Corte di merito aveva anche travisato le dichiarazioni rese dalla teste Maddonni, preposta alla gestione degli aspetti amministrativi della Como s.r.I., la quale aveva fornito punti di riscontro della versione resa dal Grassi a conferma dell'estraneità dell'imputato.

2. Il P.G. presso questa Corte, in data 14/10/2021, ha depositato memoria con cui ha evidenziato le ragioni a sostegno delle conclusioni di inammissibilità del ricorso rese in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati.

Il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ricostruito in modo erroneo l'intera vicenda, svalutando in maniera illogica la ricostruzione della difesa, la quale rinveniva invece elementi di riscontro nell'esito della prova rinnovata (teste Grassi) e di altro testimone (teste Maddonni, madre dell'imputato), sul presupposto che le [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto non accorgersi di un ammanco di denaro così rilevante, senza peraltro illustrare il coinvolgimento diretto o indiretto del Colella nella formazione e nella utilizzazione dei bollettini ritenuti falsi.

La censura difensiva, per come evidenziato dallo stesso P.G. nella memoria di udienza il cui contenuto il Collegio condivide, è stata superata dalla Corte territoriale con la logica osservazione secondo cui la responsabilità non è stata addebitata al Colella "solo perché egli rivestiva la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].", ma in forza di ulteriori elementi e, innanzitutto, sulla scorta dell'informativa dei Carabinieri di Roma da cui emergeva che non era verosimile il coinvolgimento dell'ex dipendente delle [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale "non risultavano denunzie presentate dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di un pregresso ammanco di cassa pari ad euro 5.440, che era stato ripianato nei giorni immediatamente successivi".

In motivazione è stato ampiamente illustrato che l'informativa dei Carabinieri e le risposte fornite dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. consentono di escludere che possa essere addebitata al Peloso anche la responsabilità per i versamenti apparentemente effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo dei bollettini postali contraffatti: la concessionaria dei servizi postali, infatti, non avrebbe avuto certamente difficoltà a scoprire un ammanco per un ammontare superiore, per più di cento volte, all'importo indicato.Sulla base di tali considerazioni appare logica e congruamente motivata l'affermazione della penale responsabilità a carico del Colella, avuto riguardo ai rilevanti importi dei bollettini falsificati e all'utilizzo della documentazione falsa come prova dell'adempimento, da parte della società esecutata, al fine di ottenere la sospensione o l'estinzione del procedimento esecutivo e recuperatorio intrapreso dall'Amministrazione finanziaria.

Sul punto, il Collegio osserva che ciò che rileva, ai fini del risultato probatorio, è il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza, che conferiscono al dato obiettivo della falsificazione dei bollettini valore di prova e della imputabilità della condotta illecita al Colella, dovendo essere esclusa plausibilmente ogni spiegazione alternativa in grado di fare convergere su terzi la responsabilità dell'accaduto.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'imputato, infatti, quale amministratore della società, non ha dimostrato che i versamenti (peraltro di ingente importo) siano stati realmente effettuati, comprovando l'uscita delle relative somme dalla società.

Si tratta di una lacuna probatoria che concorre a smentire la tesi difensiva che individua il Peloso quale autore dei reati.

Inoltre, è astato altresì precisato come i bollettini falsi siano stati utilizzati dalla società di cui il Colella era amministratore per conseguire un risultato processuale e fiscale a sé favorevole (utilizzo degli stessi come prova dell'adempimento, da parte della Como s.r.I., quale società esecutata, al fine di ottenere la sospensione e, successivamente, l'estinzione del processo esecutivo avviato nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA].).

Sempre allo stesso ricorrente è stato riferito - avendola sottoscritta - l'istanza di rateizzazione con riferimento alla quale erano stati poi prodotti i bollettini.

Sono stati quindi declinati dalla sentenza impugnata anche altri ulteriori elementi, che danno conto dell'individuazione di precisi elementi di diretto coinvolgimento dell'imputato nell'ordito truffaldino, funzionale a consentire alla società di evitare l'azione esecutiva conseguente al mancato pagamento di debiti esattoriali.

Non si tratta, pertanto, di avere ricavato una sorta di responsabilità di posizione a carico del ricorrente desunta dalla mera qualità di legale rappresentante della società, ma di averne asseverato un coinvolgimento personale - che assumerebbe rilievo anche a livello concorsuale - in ragione del diretto interesse sotteso alle falsificazioni, stante la rilevante entità delle somme in gioco, incidente in modo diretto e manifesto sugli interessi della società dallo stesso gestita e rappresentata.

I motivi di ricorso finiscono, dunque, per proporre, in questa sede, una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

In tema di giudizio di cassazione, infatti, è precluso alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 24/02/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui il ricorrente è stato condannato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 476 e 482, 640, comma 2, cod. pen. (il ricorrente - nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - avrebbe presentato ad [OSCURATO:SOCIETA]. dei falsi bollettini di conto corrente postale al fine di attestare il pagamento di somme iscritte a ruolo per un importo di rilevante entità). Al riguardo deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. per avere la sentenza motivato erroneamente/illogicamente rispetto alle prove acquisite in sede di rinnovazione istruttoria". La censura attiene alla prova di colpevolezza e, in particolare, alla valenza a discarico delle dichiarazioni rese in sede di rinnovazione dal teste Grassi, la cui ricostruzione dei fatti deponeva nell'individuare, quale autore del reato in contestazione, altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] che lavorava presso l'Ufficio postale di Roma "[OSCURATO:PERSONA]", deceduto qualche anno prima, che si era costantemente occupato dei pagamenti effettuati dalla società, a mezzo bollettino di conto corrente postale e reo di condotte di appropriazione indebita ai danni sempre dell'ente Poste (per un complessivo ammanco di euro 5.400). Illogica era la motivazione resa dalla Corte di merito per confutare la rilevanza a discarico della prova, e cioè che la società Poste, non appena venuta a conoscenza dell'ammanco della somma di C 5.400, si sarebbe resa conto a maggior ragione di un ammanco ben superiore, quale quello relativo ai bollettini della [OSCURATO:SOCIETA]. Tali rilievi del giudice di merito, invero, fungevano da elemento confermativo dell'estraneità del ricorrente. 1.2. "Vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 482 cod. pen., per avere la sentenza omesso di motivare sugli elementi integranti le condotte delittuose contestate al ricorrente". Difettava l'individuazione, da parte dei giudici di merito, di una concreta condotta materiale attribuibile al ricorrente che lo coinvolgesse nell'attività delittuosa, né rispetto alla sua funzione all'interno del gruppo imprenditoriale, né riguardo ai suoi rapporti con il Grassi (che ha confermato in sede di rinnovazione di essersi personalmente occupato del pagamento dei bollettini della [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso Peloso, già dipendente delle Poste), né riguardo alla forma, ai tempi, ai modi che avrebbero caratterizzato il coinvolgimento del ricorrente nella formazione dei bollettini falsi. Anzi, la Corte di merito aveva anche travisato le dichiarazioni rese dalla teste Maddonni, preposta alla gestione degli aspetti amministrativi della Como s.r.I., la quale aveva fornito punti di riscontro della versione resa dal Grassi a conferma dell'estraneità dell'imputato. 2. Il P.G. presso questa Corte, in data 14/10/2021, ha depositato memoria con cui ha evidenziato le ragioni a sostegno delle conclusioni di inammissibilità del ricorso rese in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ricostruito in modo erroneo l'intera vicenda, svalutando in maniera illogica la ricostruzione della difesa, la quale rinveniva invece elementi di riscontro nell'esito della prova rinnovata (teste Grassi) e di altro testimone (teste Maddonni, madre dell'imputato), sul presupposto che le [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto non accorgersi di un ammanco di denaro così rilevante, senza peraltro illustrare il coinvolgimento diretto o indiretto del Colella nella formazione e nella utilizzazione dei bollettini ritenuti falsi. La censura difensiva, per come evidenziato dallo stesso P.G. nella memoria di udienza il cui contenuto il Collegio condivide, è stata superata dalla Corte territoriale con la logica osservazione secondo cui la responsabilità non è stata addebitata al Colella "solo perché egli rivestiva la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].", ma in forza di ulteriori elementi e, innanzitutto, sulla scorta dell'informativa dei Carabinieri di Roma da cui emergeva che non era verosimile il coinvolgimento dell'ex dipendente delle [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale "non risultavano denunzie presentate dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di un pregresso ammanco di cassa pari ad euro 5.440, che era stato ripianato nei giorni immediatamente successivi". In motivazione è stato ampiamente illustrato che l'informativa dei Carabinieri e le risposte fornite dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. consentono di escludere che possa essere addebitata al Peloso anche la responsabilità per i versamenti apparentemente effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo dei bollettini postali contraffatti: la concessionaria dei servizi postali, infatti, non avrebbe avuto certamente difficoltà a scoprire un ammanco per un ammontare superiore, per più di cento volte, all'importo indicato.Sulla base di tali considerazioni appare logica e congruamente motivata l'affermazione della penale responsabilità a carico del Colella, avuto riguardo ai rilevanti importi dei bollettini falsificati e all'utilizzo della documentazione falsa come prova dell'adempimento, da parte della società esecutata, al fine di ottenere la sospensione o l'estinzione del procedimento esecutivo e recuperatorio intrapreso dall'Amministrazione finanziaria. Sul punto, il Collegio osserva che ciò che rileva, ai fini del risultato probatorio, è il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza, che conferiscono al dato obiettivo della falsificazione dei bollettini valore di prova e della imputabilità della condotta illecita al Colella, dovendo essere esclusa plausibilmente ogni spiegazione alternativa in grado di fare convergere su terzi la responsabilità dell'accaduto. Al riguardo, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'imputato, infatti, quale amministratore della società, non ha dimostrato che i versamenti (peraltro di ingente importo) siano stati realmente effettuati, comprovando l'uscita delle relative somme dalla società. Si tratta di una lacuna probatoria che concorre a smentire la tesi difensiva che individua il Peloso quale autore dei reati. Inoltre, è astato altresì precisato come i bollettini falsi siano stati utilizzati dalla società di cui il Colella era amministratore per conseguire un risultato processuale e fiscale a sé favorevole (utilizzo degli stessi come prova dell'adempimento, da parte della Como s.r.I., quale società esecutata, al fine di ottenere la sospensione e, successivamente, l'estinzione del processo esecutivo avviato nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA].). Sempre allo stesso ricorrente è stato riferito - avendola sottoscritta - l'istanza di rateizzazione con riferimento alla quale erano stati poi prodotti i bollettini. Sono stati quindi declinati dalla sentenza impugnata anche altri ulteriori elementi, che danno conto dell'individuazione di precisi elementi di diretto coinvolgimento dell'imputato nell'ordito truffaldino, funzionale a consentire alla società di evitare l'azione esecutiva conseguente al mancato pagamento di debiti esattoriali. Non si tratta, pertanto, di avere ricavato una sorta di responsabilità di posizione a carico del ricorrente desunta dalla mera qualità di legale rappresentante della società, ma di averne asseverato un coinvolgimento personale - che assumerebbe rilievo anche a livello concorsuale - in ragione del diretto interesse sotteso alle falsificazioni, stante la rilevante entità delle somme in gioco, incidente in modo diretto e manifesto sugli interessi della società dallo stesso gestita e rappresentata. I motivi di ricorso finiscono, dunque, per proporre, in questa sede, una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. In tema di giudizio di cassazione, infatti, è precluso alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore d
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