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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30605/2026

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relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello in ordine all'inapplicabilità della disciplina dettata per la detenzione domiciliare speciale - così come estesa dalla Corte costituzionale alle ipotesi di cui all'art. 47, comma 1, lett.a) e lett.n) - non ricorrendone i presupposti; ritenuto che il motivo concernente il diniego delle generiche è generico, non confutando la validità della motivazione resa sul punto dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello in ordine all'inapplicabilità della disciplina dettata per la detenzione domiciliare speciale - così come estesa dalla Corte costituzionale alle ipotesi di cui all'art. 47, comma 1, lett.a) e lett.n) - non ricorrendone i presupposti; ritenuto che il motivo concernente il diniego delle generiche è generico, non confutando la validità della motivazione resa sul punto dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30605/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris