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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30344/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/2/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano riformava - quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Tribunale di Varese che, all'esito di giudizio abbreviato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen., commesso il 3 ottobre 2014).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 517, 521, 522 e 598 cod. proc. pen.

La Corte di appello, nel rideterminate la pena, ha calcolato un concorso formale di reati non risultante dalla imputazione e dalla sentenza di primo grado, che aveva fissato la pena base in mesi nove di reclusione.

La contestazione era quantomeno equivoca non essendo sufficiente la mera presenza di più pubblici ufficiali per determinare la plurima lesione del bene giuridico protetto dalla norma e l'applicazione della continuazione fra reati postula la contestazione del concorso formale di reati commessi in danno dei carabinieri. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato.

Deve rilevarsi che all'imputato era stato contestato il reato di cui all'art. 337 cod. pen. per aver usato violenza e minacce nei confronti di quattro carabinieri, nominativamente indicati e appartenenti all'Arma di Besozzo, al fine di opporsi a costoro che stavano compiendo un atto del loro ufficio, avventandosi contro i militari con violente spinte e proferendo al loro indirizzo minacce varie.

La Corte di appello, in accoglimento del motivo di appello con il quale l'imputato chiedeva di contenere la pena nel minimo edittale in considerazione dell'entità davvero modesta del disvalore della condotta posta in essere, ha ritenuto maggiormente aderente alla gravità dei fatti la pena minima di mesi sei di reclusione aumentata, per il concorso formale, di mesi uno e giorni quindici di reclusione, poi ridotta all'inflitto (mesi cinque di reclusione) per il rito, fermo restando il giudizio di equivalenza alla contestata recidiva delle circostanze attenuanti già applicate in primo grado.

La Corte di appello si è interrogata sulla legittimità del giudizio di determinazione della pena ed ha ritenuto che la pena detentiva fosse stata quantificata in primo grado in nove mesi di reclusione in quanto comprensiva dell'aumento per la continuazione, trattandosi di reato commesso nei confronti di più militari, come si evinceva dalla motivazione della sentenza appellata.

In particolare, il Tribunale aveva fissato la pena base "in mesi nove di reclusione non potendosi assestare la pena sul minimo edittale in ragione della gravità della condotta posta in essere dall'imputato nei confronti dei Carabinieri di Besozzo, connotata sia da violenza che da minacce...".Ritiene il Collegio che le conclusioni alle quali è giunta la Corte di appello - che, come detto, si è interrogata sulla legittimità della articolazione del trattamento sanzionatorio - non violano le prescrizioni in materia di contestazione e di correlazione tra fatto contestato e sentenza.

Non era, in primo luogo, necessaria la contestazione con la indicazione dell'art. 81 cod. pen. essendo sufficiente che la pluralità di fatti delittuosi risultasse, come nella specie, dalla descrizione della condotta, oggetto di imputazione.

I giudici di appello hanno fatto, dunque, corretta applicazione del principio secondo cui in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602).

La sentenza impugnata, inoltre, ha esaminato in dettaglio le concrete modalità della condotta e, soprattutto, l'aspetto della direzione della condotta, ovvero che la violenza e minaccia era stata posta in essere nei confronti di più pubblici ufficiali - si veda in proposito l'analisi condotta a pag. 3 della sentenza impugnata- aspetto, questo neppure seriamente contestato con il ricorso che concentra l'attenzione sulla asserita genericità della motivazione della sentenza di primo grado nella individuazione delle persone offese dal reato, effettivamente indicate con la cumulativa e forse superficiale espressione di appartenenti all'Arma di Besozzo, ma che erano, invece, nominativamente indicati nel capo di imputazione come destinatari della condotta oppositiva e violenta dell'imputato.

Deve, pertanto, escludersi in presenza di una chiara contestazione in fatto - rispetto alla quale l'imputato ha potuto appieno dispiegare tutte le sue difese sia nel giudizio di primo grado che con i motivi di appello - la violazione del diritto di difesa anche tenuto conto che alla difesa tecnica era altrettanto chiaro l'indirizzo di questa Corte di ravvisare il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., nella condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez.

U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771), indirizzo affermatosi prima della pronuncia della sentenza di primo grado emessa il 2 ottobre 2020.

La misura della pena inflitta, infine, non viola il divieto di reformatio in pejus, neppure allegato dalla difesa.

Solo per completezza va precisato che, con la contestata e ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale il termine di prescrizione del reato è di là da venire (e maturerebbe solo il 23 agosto 2028).2.Segue alla soccombenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/2/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano riformava - quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Tribunale di Varese che, all'esito di giudizio abbreviato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen., commesso il 3 ottobre 2014). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 517, 521, 522 e 598 cod. proc. pen. La Corte di appello, nel rideterminate la pena, ha calcolato un concorso formale di reati non risultante dalla imputazione e dalla sentenza di primo grado, che aveva fissato la pena base in mesi nove di reclusione. La contestazione era quantomeno equivoca non essendo sufficiente la mera presenza di più pubblici ufficiali per determinare la plurima lesione del bene giuridico protetto dalla norma e l'applicazione della continuazione fra reati postula la contestazione del concorso formale di reati commessi in danno dei carabinieri. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. Deve rilevarsi che all'imputato era stato contestato il reato di cui all'art. 337 cod. pen. per aver usato violenza e minacce nei confronti di quattro carabinieri, nominativamente indicati e appartenenti all'Arma di Besozzo, al fine di opporsi a costoro che stavano compiendo un atto del loro ufficio, avventandosi contro i militari con violente spinte e proferendo al loro indirizzo minacce varie. La Corte di appello, in accoglimento del motivo di appello con il quale l'imputato chiedeva di contenere la pena nel minimo edittale in considerazione dell'entità davvero modesta del disvalore della condotta posta in essere, ha ritenuto maggiormente aderente alla gravità dei fatti la pena minima di mesi sei di reclusione aumentata, per il concorso formale, di mesi uno e giorni quindici di reclusione, poi ridotta all'inflitto (mesi cinque di reclusione) per il rito, fermo restando il giudizio di equivalenza alla contestata recidiva delle circostanze attenuanti già applicate in primo grado. La Corte di appello si è interrogata sulla legittimità del giudizio di determinazione della pena ed ha ritenuto che la pena detentiva fosse stata quantificata in primo grado in nove mesi di reclusione in quanto comprensiva dell'aumento per la continuazione, trattandosi di reato commesso nei confronti di più militari, come si evinceva dalla motivazione della sentenza appellata. In particolare, il Tribunale aveva fissato la pena base "in mesi nove di reclusione non potendosi assestare la pena sul minimo edittale in ragione della gravità della condotta posta in essere dall'imputato nei confronti dei Carabinieri di Besozzo, connotata sia da violenza che da minacce...".Ritiene il Collegio che le conclusioni alle quali è giunta la Corte di appello - che, come detto, si è interrogata sulla legittimità della articolazione del trattamento sanzionatorio - non violano le prescrizioni in materia di contestazione e di correlazione tra fatto contestato e sentenza. Non era, in primo luogo, necessaria la contestazione con la indicazione dell'art. 81 cod. pen. essendo sufficiente che la pluralità di fatti delittuosi risultasse, come nella specie, dalla descrizione della condotta, oggetto di imputazione. I giudici di appello hanno fatto, dunque, corretta applicazione del principio secondo cui in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602). La sentenza impugnata, inoltre, ha esaminato in dettaglio le concrete modalità della condotta e, soprattutto, l'aspetto della direzione della condotta, ovvero che la violenza e minaccia era stata posta in essere nei confronti di più pubblici ufficiali - si veda in proposito l'analisi condotta a pag. 3 della sentenza impugnata- aspetto, questo neppure seriamente contestato con il ricorso che concentra l'attenzione sulla asserita genericità della motivazione della sentenza di primo grado nella individuazione delle persone offese dal reato, effettivamente indicate con la cumulativa e forse superficiale espressione di appartenenti all'Arma di Besozzo, ma che erano, invece, nominativamente indicati nel capo di imputazione come destinatari della condotta oppositiva e violenta dell'imputato. Deve, pertanto, escludersi in presenza di una chiara contestazione in fatto - rispetto alla quale l'imputato ha potuto appieno dispiegare tutte le sue difese sia nel giudizio di primo grado che con i motivi di appello - la violazione del diritto di difesa anche tenuto conto che alla difesa tecnica era altrettanto chiaro l'indirizzo di questa Corte di ravvisare il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., nella condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771), indirizzo affermatosi prima della pronuncia della sentenza di primo grado emessa il 2 ottobre 2020. La misura della pena inflitta, infine, non viola il divieto di reformatio in pejus, neppure allegato dalla difesa. Solo per completezza va precisato che, con la contestata e ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale il termine di prescrizione del reato è di là da venire (e maturerebbe solo il 23 agosto 2028).2.Segue alla soccombenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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