Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 27055/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10753/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte LocA di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di 121.ilann di condanna del reato di furto aggravato; Letta la memoria — con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha ripercorso il ricorso motivo per motivo, insistendo per l'ammissibilità del ricorso e per la sua fondatezza — e ritenuto che essa non fornisca elementi che smentiscano le considerazioni di seguito riportate; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in ordine all'omessa notifica ex art.415 bis cod. proc. pen. - è manifestamente infondato giacché l'eccezione di nullità che la parte afferma essere stata formulata come doglianza preliminare nell'atto di appello era intempestiva, donde non rileva che la Corte di appello non abbia risposto.

A questo riguardo, infatti, il Collegio accede all'esegesi di legittimità secondo cui la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025; Sez. 6, n. 1043 del 20/12/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 253843); Rilevato che i rimanenti motivi di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., al mancato riconoscimento del tentativo, all'errata affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5) cod. pen., nonché inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - sono manifestamente infondati in quanto sui relativi punti la Corte di Appello ha adeguatamente motivato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato, in particolare, quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità, attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

La Corte di appello, infatti, ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, illustrando quali fossero gli indicatori che, al di là di qualsiasi elemento positivo l'imputato abbia addotto, facevano propendere per la non tenuità del fatto, mentre il ricorrente insiste per la rilevanza della condotta successiva, consistita semplicemente nell'ammissione del fatto una volta vistosi scoperto; Considerato, in particolare, quanto alla mancata riqualificazione in tentativo, che la Corte distrettuale, con motivazione immune da vizi logici, ha chiarito perché l'azione, benché osservata a distanza dal denunziante — appostato sul tetto di un edificio adiacente — avesse raggiunto lo stadio della consumazione e il ricorrente non fa altro che riproporre le medesime argomentazioni già sconfessate dalla Corte di merito, adducendo dati di fatto — circa un ulteriore controllo a distanza del ricorrente — che non emergono con la dovuta chiarezza dalle sentenze di merito; Considerato, in particolare, circa il quarto motivo di ricorso, che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti da Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), evidenziando le circostanze sulla base delle quali l'azione furtiva del prevenuto era stata agevolata dall'essersi compiuta in tempo di notte, senza che l'attitudine fisiologicamente agevolativa di tale momento della giornata rispetto alla commissione del reato fosse stata ostacolata da dati fattuali sufficienti a neutralizzarla; Considerato, quanto al motivo di ricorso sulla sospensione condizionale della pena, che la Corte distrettuale ha fatto riferimento ai dati che ha ritenuto ostativi nell'ottica della prognosi di recidiva, secondo una valutazione non manifestamente illogica e, quindi non censurabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10753/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte LocA di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di 121.ilann di condanna del reato di furto aggravato; Letta la memoria — con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha ripercorso il ricorso motivo per motivo, insistendo per l'ammissibilità del ricorso e per la sua fondatezza — e ritenuto che essa non fornisca elementi che smentiscano le considerazioni di seguito riportate; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in ordine all'omessa notifica ex art.415 bis cod. proc. pen. - è manifestamente infondato giacché l'eccezione di nullità che la parte afferma essere stata formulata come doglianza preliminare nell'atto di appello era intempestiva, donde non rileva che la Corte di appello non abbia risposto. A questo riguardo, infatti, il Collegio accede all'esegesi di legittimità secondo cui la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025; Sez. 6, n. 1043 del 20/12/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 253843); Rilevato che i rimanenti motivi di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., al mancato riconoscimento del tentativo, all'errata affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5) cod. pen., nonché inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - sono manifestamente infondati in quanto sui relativi punti la Corte di Appello ha adeguatamente motivato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato, in particolare, quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità, attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. La Corte di appello, infatti, ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, illustrando quali fossero gli indicatori che, al di là di qualsiasi elemento positivo l'imputato abbia addotto, facevano propendere per la non tenuità del fatto, mentre il ricorrente insiste per la rilevanza della condotta successiva, consistita semplicemente nell'ammissione del fatto una volta vistosi scoperto; Considerato, in particolare, quanto alla mancata riqualificazione in tentativo, che la Corte distrettuale, con motivazione immune da vizi logici, ha chiarito perché l'azione, benché osservata a distanza dal denunziante — appostato sul tetto di un edificio adiacente — avesse raggiunto lo stadio della consumazione e il ricorrente non fa altro che riproporre le medesime argomentazioni già sconfessate dalla Corte di merito, adducendo dati di fatto — circa un ulteriore controllo a distanza del ricorrente — che non emergono con la dovuta chiarezza dalle sentenze di merito; Considerato, in particolare, circa il quarto motivo di ricorso, che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti da Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), evidenziando le circostanze sulla base delle quali l'azione furtiva del prevenuto era stata agevolata dall'essersi compiuta in tempo di notte, senza che l'attitudine fisiologicamente agevolativa di tale momento della giornata rispetto alla commissione del reato fosse stata ostacolata da dati fattuali sufficienti a neutralizzarla; Considerato, quanto al motivo di ricorso sulla sospensione condizionale della pena, che la Corte distrettuale ha fatto riferimento ai dati che ha ritenuto ostativi nell'ottica della prognosi di recidiva, secondo una valutazione non manifestamente illogica e, quindi non censurabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Decreto Cassazione n. 27055/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris