CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26934/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria datata 10 giugno 2026 con la quale si è richiesto diritenere ammissibile il ricorso sviluppandone alcuni argomenti e di rimettere gliRilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 14 aprile2025, dal G.u.p. del Tribunale della medesima città con la quale era stataaffermata la penale responsabilità del predetto imputato in relazione a due reatidi concorso in rapina aggravata commessi rispettivamente in data 16 dicembre2023 ed in data 24 gennaio 2024.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione dilegge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cuiall’art. 62-bis cod. pen. in quanto non si è tenuto conto della totaleincensuratezza dell’imputato, della sua personalità e della buona condottaprocessuale ed extraprocessuale dallo stesso tenuta.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedelle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata)di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;che, nel caso in esame la Corte di appello nel negare il beneficio invocatoha richiamato la gravità dei fatti, la circostanza che gli stessi sono stati posti inessere in orario notturno, con l’uso di rilevante violenza e con danni non minimicagionati alle persone offese;che stante la manifesta infondatezza del ricorso non ricorrono lecondizioni invocate dalla per procedere alla restituzione degli atti al Presidentedella Corte per procedere con diverse modalità di trattazione del procedimento.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI