CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 46633/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze emesse, rispettivamente: a) dalla Corte di appello di Palermo il 14 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2017; b) dalla Corte di appello di Palermo il 15 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2017; c) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena 1 111 maggio 2017, divenuta irrevocabile il 12 giugno 2017; d) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna 1'11 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 3 marzo 2018; e) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena, divenuta irrevocabile il 29 marzo 2017. 2. Con ordinanza del 22 aprile 2024, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto diretto ad ottenere l'annullamento della citata ordinanza. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure sono tutte infondate. 1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principì di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156-01). 1.2. Nel caso ora in valutazione, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso adeguata motivazione. L'ordinanza, che pure dimostra di aver tenuto conto delle caratteristiche dei reati commessi e delle qualità soggettive dell'istante, mette in evidenza, in modo adeguato e non illogico, gli elementi in base ai quali ha ritenuto che non sussistano elementi per affermare che le condotte siano state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso unificante tutti i reati. 1.3. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha posto in luce nell'ordinanza le ragioni che l'hanno condotto al rigetto dell'istanza. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di diritto, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso