CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 novembre 2024
Cassazione n. 13131/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 313/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 39345/2024 [OSCURATO:PERSONA] M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1067 avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Salerno l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; rilevato che il difensore di fiducia ha depositato rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale della libertà di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), nel ruolo di partecipe, quale soggetto in grado di esfiltrare lo stupefacente dal porto di Salerno in quanto autotrasportatore in grado di accedere nell’area portuale, e per episodi di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 13131/2025 Roma, lì, 04/04/2025 importazione dello stupefacente di cui ai capi 4), 5) e 6), in ordine ai quali confermava il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 274, 275 comma 3 cod.proc.pen. in relazione 284 cod.proc.pen. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, mancata valutazione del tempo trascorso e dell’assenza di attualità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va rilevato, in primo luogo, che le S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. La rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, sicchè è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale. Nel caso in esame, la rinuncia al ricorso per cassazione è sottoscritta dal solo difensore avv. D. Balestrieri, al quale il ricorrente non ha rilasciato la procura speciale. Va ancora rilevato che da accertamenti presso il DAP, risulta che al ricorrente è stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in data 19 dicembre 2024. Residua, dunque, la valutazione del ricorso in punto sussistenza delle esigenze cautelari, essendo il profilo dell’adeguatezza della misura superato dalla modifica della misura in data 19 dicembre 2024. Il ricorso sul punto è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sotto un primo profilo il motivo che lamenta la mancata valutazione ex se del c.d. tempo silente con richiamo alle decisioni della giurisprudenza di legittimità è generico. Ma la censura è anche manifestamente infondata. L’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, ha congruamente argomentato la sussistenza del pericolo di recidiva, in presenza di presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen., in ragione della circostanza che il sodalizio avesse operato fino alla chiusura delle indagini (2023) nonostante l'arresto e la sottoposizione a regime custodiale sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], capi promotori, sicchè doveva ritenersi che l’associazione e i partecipi, tra cui l’Apicella, avessero proseguito anche sino all'attualità in un contesto nel quale le operazioni di esfiltrazione della droga dal porto di Salerno non si erano arrestate durante il periodo nel quale [OSCURATO:PERSONA] era detenuto agli arresti domiciliari, e ciò grazie al contributo indispensabile dell’Apicella, quale autotrasportatore, e quindi di soggetto in grado di entrare nella zona portuale del porto di Salerno. La motivazione è congrua e in linea con l’orientamento maggioritario, espresso con recenti pronunce, secondo cui in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), non essendo sufficiente, ad escludere l’attualità del pericolo, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto conto che non si può ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", tenuto conto della intervenuta modifica dello status in punto adeguatezza, non si dispone il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]