CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18163/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22618-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI—[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso; -controricorrente– avverso la sentenza n. 1391/19/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 15/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, in sede di rinvio da Cass. n. 7394/2019, aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 377/2012 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, in rigetto del ricorso, proposto avverso avviso di accertamento ICI 2004, emesso dal Comune di Presenzano, in relazione alla tassazione di alcuni beni (come turbine e impianti) installati nella centrale elettrica, ubicata in detto Comune, alla sanzione irrogata per l'omessa dichiarazione dei suddetti impianti industriali, ed alla determinazione degli interessi; il Comune resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione di norme di diritto (art. 6, comma 2, d.lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente disatteso la richiesta disapplicazione delle sanzioni irrogate dal Comune di Presenzano nell’avviso di accertamento impugnato, data la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, avendo affermato, i Giudici di seconde cure, che «per la rendita variata d’ufficio ... ai finidel calcolo ICI, occorre prendere in considerazione la rendita come rettificata dall’ufficio risultante in catasto al 1° gennaio 2004 ... a nulla rileva(ndo)... che avverso l'accertamento dell’ufficio sia stato proposto ricorso perché qualora, in seguito alla chiusura del contenzioso, il contribuente dovesse uscire vittorioso, dovrà essere rimborsata l'ICI se versata in misura maggiore rispetto a quella calcolata sulla base della rendita definita», rilevando inoltre che «l'incertezza sulla portata della norma dedotta dall'[OSCURATO:SOCIETA]. ...(era)... riferita al solo criterio da adottarsi per l'attribuzione della rendita alle centrali elettriche e non certamente alla portata della norma in materia ICI», cosicché non era «applicabile l'art. 8 del D.Lgs. 546/92 cheesclude l'applicazione delle sanzioni»; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. come già affermato da questa Corte in fattispecie assimilabili alla presente (cfr. Cass. nn. 32082 del 9/12/2019, 3277 del 5/2/2019, 10313 del 9/12/2019), l'art. 1 quinquies del d.l. 44/2005, norma di interpretazione autentica, ha chiarito la questione dell’assoggettabilità ad Ici delle componenti elettromeccaniche stabilmente infisse al suolo, ponendo fine ai dubbi interpretativi in materia; 1.4. in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto in virtù del quale «l'incertezza normativa oggettiva che —ai sensi degli artt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992; 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n, 472; 10, comma 3, legge 2 luglio 2000, n. 212 —costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass.28/11/2007, n. 24670; 16/02/2012, n. 2192; 26/10/2012, n. 18434; 11/02/2013, n. 3245; 22/02/2013, n. 4522); 1.5. in altri termini, «l'incertezza normativa oggettivatributaria», che consente di non applicare le sanzioni, «è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito», quindi in «senso oggettivo» (con conseguente esclusione di «qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali» atteso che «l'incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti»), e «l'incertezza normativa oggettiva», pertanto «non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria» (cfr. Cass. 11/09/2009, n. 19638); 1.6. inoltre, trattandosi di un'esimente prevista dalla legge a favore del contribuente, l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, qualora effettivamente esistenti, grava sul contribuente secondo le regole generali in materia di onere della prova (art. 2697 cod. civ.)» (cfr. Cass. 7/12/2017, n. 29368); 1.7. nella fattispecie l'incertezza normativa trova conferma nell'adozione della norma interpretativa (art. 1 quinquies d.l. 44/2005) e nel sussistente contrasto giurisprudenziale su questo specifico aspetto del thema decidendum; 1.8. è inoltre possibile evincere elementi di incertezza dalla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012 la cui finalità era quella di dare risposta ai numerosi quesiti finalizzati a chiarire, nell'ambito dell'accertamento catastale, le metodologie tecnico operative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da recensire nei gruppi D ed E; 1.9. tale Circolare, invero, adottata ben sette anni dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, sottendeva il permanere di dubbi nell'applicazione della legge pur essendo decorsi sette anni dall'entrata in vigore dell'art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, il che vieppiù evidenzia l'incertezza in cui versava la contribuente nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della norma; 2.1. con il secondo motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 17, comma 1, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, dell’art. 2 del D.M. del 27 giugno 2003 e dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente disatteso la censura della contribuente circa la misura degli interessi, applicati dal Comune di Presenzano, pari al tasso del 7% semestrale, stabilito dall’originario disposto dell’art. 14, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, risultando, invece, applicabile «a) il tasso d'interesse dell’'1,375% semestrale, previsto dall’art. 2 del D.M. del 27 giugno 2003, per le annualità 2004, 2005 e 2006 e b) il tasso d’interesse del 2,5% annuale, previsto dall’art. 1, comma 165, della L. n. 296/2006, per l’annualità 2007»; 2.2. la doglianza è infondata; 2.3. la Commissione tributaria regionale, al riguardo, ha così motivato:« ... in ordine agli interessi applicati con l'atto di accertamento si osserva che quando la stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una speciale, quest’ultima prevale sulla prima anche nell’ipotesi in cui la norma generale sia successiva nel tempo (criterio della specialità). Inoltre, la norma generale non ha capacità abrogante sulla speciale. Considerato che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è una norma speciale non si rendono applicabili le successive norme generali citate dalla parte ricorrente con la conseguenza che per quanto concerne gli interessi da corrispondere resta applicabile il tasso di interesse del 7% disposto dell’art. 14 comma 6 del suddetto decreto fino al 31/12/2006 e successivamente il tasso determinato dall'ente locale nei limiti del tasso legale maggiorato di tre punti come stabilito dall’art. 1 comma 165 della legge 296/2006»; 2.4. le conclusioni raggiunte dai Giudici di secondo grado vanno esenti da censure; 2.5. il comma 6 dell'art. 14, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, abrogato dall'art. 1, comma 173, della legge n. 296/2006 prevedeva l’applicazione degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto «sulle somme dovute per l’imposta» (ICI); 2.6. a seguito dell’entrata in vigore del citato art. 1, comma 173, leggen. 296/2006, la misura degli interessi doveva essere determinata dal Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge n. 296/2007 nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; 2.7. ne consegue che alla fattispecie in esame, relativa all’omesso versamento ICI annualità 2004, il calcolo degli interessi, ratione temporis, era disciplinato dall’originario testo dell’art. 14, comma 6, cit. con conseguente applicazione del tasso in misura pari al 7%; 2.8. unicamente per le annualità successive all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 173, legge n. 296/2006, dunque, il tasso di interesse legale era il parametro di riferimento per determinare il tasso di interesse e rappresentava la misura applicabile ai tributi locali nel caso in cui l'ente non avesse inteso disciplinare la materia, avvalendosi degli effetti disposti dall'articolo 52 del Dlgs 446/97, il quale stabilisce che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 2.9. l’importo degli interessi moratori, calcolato con il tasso di interesse del 7% sulla maggiore imposta accertata, risultava quindi correttamente applicato; 2.10 in particolare va, poi, rimarcato che: -la l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 141 e 142, disponeva nei seguenti termini: - 141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli artt. 9, 20, 21, 39 e 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla L. 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento; 142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (secondo quest’ultima disposizione [OSCURATO:PERSONA] delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995; -la l. l. 8 maggio 1998, n. 146, art. 13, comma 1, ha quindi disposto nei seguenti termini: -Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.; -tra le disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 richiamate dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 141, non figura quella relativa agli interessi moratori (art. 30); - la disciplina degli interessi moratori va, pertanto, ricondotta al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14, comma 6, e quindi alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 165; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ; 4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente limitatamente all'applicazione delle sanzioni; 5. la parziale reciproca soccombenza induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente limitatamente all’applicazi