CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], BELVEDERE Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], DIMITROVA Dinnitrina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], FLOREA Florian, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], GUEORGUIEVA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], HRISTACHE Anamaria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Isabella, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], BONELLI Mario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/5/2021 della Corte di appello di Messina; processo nel quale sono costituite parti civili FORTUNATO Rosario, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], FAI Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e Antiusura Italia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla riconosciuta aggravante della estorsione tentata di cui al capo A, per essere la condotta commessa da più persone riunite; annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], BELVEDRERE e [OSCURATO:PERSONA] e HRISTACHE in riferimento al capo C, estinto per prescrizione, con la conseguente rideterminazione della sanzione per [OSCURATO:PERSONA], BONELLI e HRISTACHE. Rigetto nel resto; udito il difensore delle costituite parti civili avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'associazione centro studi e iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA], ed in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per F.A.I., Federazione delle Associazioni antiracket ed antiusura, che ha depositato per tutti conclusioni scritte e notule spese; uditi i difensori dei ricorrenti: avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Dinnitrova, e Georguieva, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e Bonelli, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per Hristache, avv.to [OSCURATO:PERSONA] per Florea e, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per Belvedere, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La vicenda amministrativa che ha occasionato l'ipotesi di estorsione tentata di cui al capo A. Si verte in tema di appalto bandito dal Comune di Mistretta (ME), con fondi UE, per la valorizzazione del patrimonio artistico nebroideo di "Fiumara d'Arte". Il 4 ottobre 2013 il Comune di Mistretta bandiva la gara d'appalto per il lavoro di valorizzazione del patrimonio artistico nebroideo, l'importo dei lavori appaltati era stimato per un milione. Il 4 marzo 2014, l'ATI che vede quale capogruppo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed associata la [OSCURATO:SOCIETA]. si aggiudicava l'appalto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con ordinanza del 26 giugno 2014, in accoglimento della richiesta sospensiva che accompagnava il ricorso dell'ATI, con capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]. (legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] che poi denuncerà il tentativo di estorsione subito), il TAR Sicilia sospendeva l'aggiudicazione e con sentenza del 18 settembre 2014 ordinava la rivalutazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione. Il 27 marzo 2015 era però confermata l'aggiudicazione alla Castrovinci-Isa. Tale decisione era nuovamente impugnata, con esito favorevole alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (sentenza TAR 25 giugno 2015). Il 3 agosto 2015, rivalutati nuovamente i punteggi, l'appalto era provvisoriamente aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; gli atti erano contestualmente trasmessi al responsabile unico del procedimento, per la verifica delle giustificazioni relative alle voci di prezzo e agli altri elementi di valutazione dell'offerta. Con sentenza del 25 febbraio 2016 (dep. 15 aprile 2016) la C.G.A. Sicilia, in accoglimento dell'appello proposto dalla ATI Castrovinci-ISA, ordinava una nuova rivalutazione dei punteggi, a seguito dell'ultimo atto istruttorio, il 6 settembre 2016 la gara era definitivamente aggiudicata alla ATI appellante. Il tentativo di estorsione di cui al capo A si colloca cronologicamente nell'intervallo che va dal 3 agosto a fine settembre del 2015, seguendo un percorso che, partendo dalla iniziativa del Fortunato e della sua consorte, raggiunge la [OSCURATO:PERSONA], che coinvolge un suo nipote, [OSCURATO:PERSONA], attivo nella domanda ritenuta illecita e sembra comunicarsi anche al [OSCURATO:PERSONA], incaricato inizialmente per aiutare i coniugi Fortunato a sciogliere i nodi burocratici ostativi all'aggiudicazione della gara e, a parere del Fortunato frapposti dall'ente territoriale di proposito. Si procede quindi: nei confronti dei ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il reato di (capo A) tentata estorsione aggravata dall'essere stata la minaccia avanzata da più persone riunite, avvalendosi del metodo mafioso e per le finalità di agevolazione mafiosa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Bonelli, Ebrea, Hristache, per il delitto di fraudolenta intestazione di beni e valori (capo B), associazione [OSCURATO:PERSONA]; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Bonelli, Belvedere, Dimitrova, Hristache, per il medesimo delitto (capo C) relativo alla cessione dell'associazione denominata [OSCURATO:PERSONA]; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Gueorguieva, per il medesimo delitto (capo D) relativo alla cessione della omonima di ditta individuale; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Hristache, per il medesimo reato (capo E) relativo alla cessione dell'impresa La notte blu, di [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio di primo grado l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato prosciolto dalla ipotesi di concorso nel reato di cui al capo A (estorsione tentata aggravata in concorso e riunione), atteso che, alla luce della istruttoria dibattimentale condotta e valorizzato l'inequivoco il compendio intercettivo, il primo giudice stimava non raggiunta la prova della consapevolezza e della volontà di concorrere a realizzare l'anelito estorsivo progettato dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti, con la propria eccentrica condotta ausiliaria, solo agevolato il Fortunato nel districarsi tra le insidie burocratiche del procedimento amministrativo riguardante l'appalto di opere pubbliche in corso di assegnazione per via contenziosa (TAR e CGA Sicilia). La Corte, rinnovata la istruttoria dibattimentale, assumendo nuovamente la prova dichiarativa proveniente dalle due persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ribaltava la pronuncia assolutoria di primo grado, ritenendo sul punto raggiunta la prova della perfetta consonanza di intenti e propositi da parte di tutti i coimputati del fatto estorsivo contestato al capo A. Con la sentenza impugnata, dunque, la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Patti il 12 febbraio 2020, accoglieva l'impugnazione proposta dal pubblico ministero nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], e condannava quest'ultimo per il concorso nella estorsione tentata, così come aggravata, di cui al capo A, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 2.100 di multa, oltre le spese di giudizio, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la condanna al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili e la rifusione delle spese processuali da costoro sostenute; riconosceva le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava conseguentemente la pena nei confronti delle prime tre in un anno e mesi otto di reclusione ciascuna, per l'ultima in anni due di reclusione; concedeva alle stesse appellanti la sospensione condizionale della pena alle condizioni di legge; confermava nel resto la sentenza impugnata, condannando gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle costituite parti civili e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Belvedere e Bonelli alle spese del giudizio di gravame. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati in epigrafe indicati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti motivi: 1. FLOREA Florian, capo B, 1.1. violazione della legge penale incriminatrice, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputata (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento al delitto di cui all'art.512 bis cod. pen.); con i motivi di gravame spesi nel merito era stata dedotta la assoluta carenza dimostrativa del dolo specifico atto ad integrare la fattispecie, non ricorrendo in capo alla ricorrente alcuna specifica consapevolezza dei fini elusivi perseguiti da [OSCURATO:PERSONA] nell'affidare la titolarità della associazione "Phoenix club" alla ricorrente. Del resto, essendo stato questi appena raggiunto da misura di prevenzione patrimoniale riguardante altri cespiti e valori, non poteva certo intendere sottrarre la compagine associativa di persone alla scure ablativa delle misure di prevenzione patrimoniali. L'associazione di persone non aveva comunque alcun valore economico apprezzabile, dunque non ricorreva nel [OSCURATO:PERSONA] alcun interesse alla fraudolenta rappresentazione di una titolarità difforme dal reale; 1.2. vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), rispetto al motivo di gravame con il quale era stata dedotta la particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen.; 1.3. violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), quanto all'immotivato allontanamento della sanzione irrogata dal minimo edittale. 2. [OSCURATO:PERSONA], capo A, 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, omessa valutazione di prova decisiva, e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, d ed e, cod. proc. pen.), per illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento della prova e del fatto. La Corte territoriale ha proceduto a ribaltare la decisione assolutoria di primo grado eludendo il disposto di cui al comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen., atteso che la rinnovazione della prova dichiarativa proveniente dalle persone offese è stata solo formale, avendo la Corte valorizzato, non già il corredo dichiarativo rinnovato in appello, ma il coacervo intercettivo ed informativo che componeva la gravità indiziaria atta a sostenere la misura cautelare nel corso delle indagini preliminari, con ciò evidentemente venendo meno al dovere di dimostrare l'avvenuto rafforzamento del convincimento idoneo a ribaltare la precedente decisione, come pure del dovere di trarre dalla rinnovazione della prova dichiarativa e non aliunde il proprio convincimento (sul punto il ricorrente richiama Sez. 5, n. 3007, del 25/1/2021). La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto che il tentativo di estorsione (capo A) si fosse compiuto grazie all'azione sinergica dei tre imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avendo anche il [OSCURATO:PERSONA] contribuito -col suo contegno convincente e persuasivo- a rafforzare la subdola minaccia avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] e supportata anche dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, un tale argomentare, frutto di un differente apprezzamento della prova dichiarativa ed intercettiva, rispetto a quello di primo grado, non pare affatto l'esito di un esame approfondito delle prove dichiarative rinnovate in grado di appello, anche perché la Corte non accompagna il nuovo, diverso, convincimento con alcuna decisiva evidenza dichiarativa assunta nel grado di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA], capi A, B, C, D, E, 3.1. capo A, violazione di legge e vizi di motivazione, per mancanza e illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), la Corte territoriale nulla argomenta (si deduce carenza di segno grafico) in ordine ai motivi di gravame spesi nel merito dal ricorrente per contestare la sussistenza di un preciso quadro probatorio posto a sostegno della decisione, nulla rinviene altresì dalla rinnovata prova dichiarativa, la Corte continua ad attingere al patrimonio di conoscenze acquisito nel corso delle indagini preliminari, come se una istruttoria dibattimentale di primo e di secondo grado non si fosse affatto compiuta. Difettano, sulla base dell'analisi del testimoniale formatosi nel dibattimento, in particolare, sia la prova della minaccia (esplicita o implicita che essa fosse), per di più proveniente da soggetti che non paiono affatto mafiosamente qualificati (almeno nell'accertamento giudiziario irrevocabile), che quella della finalità di agevolazione mafiosa. Nulla sui temi proposti nel merito la Corte argomenta, se non il vuoto ripetersi di affermazioni distorte nella logica, recuperate dalla fase delle indagini preliminari. Argomenti che non tengono conto della ristretta cronologia degli accadimenti rilevanti, né della evidente inidoneità obiettiva dell'intento (peraltro diretto più al fraudolento convincimento che alla costrizione) rispetto alla palese impossibilità di realizzazione dell'evento minacciato, che neppure pare potersi definire entro precisi contorni. Né la Corte apprezza la evidente volontarietà di una desistenza che è negli atti e si compie (settembre 2015) ben prima della definitiva impossibilità di conseguire il risultato, per la sopravvenuta estromissione dell'impresa in titolarità del denunciante dall'appalto agognato (sentenza appello CGA Sicilia). Nessuna risposta la Corte ha offerto alla diversa morfologia che del fatto avevano disegnato i motivi di gravame; nulla in tema di tentata truffa vessatoria o di induzione o istigazione alla corruzione. Come pure alcuna attenzione la Corte dedica al tema della denunciata insussistenza ontologica della aggravante ad effetto speciale delle più persone riunite. Tema questo semplicemente dimenticato dalla Corte di merito. 3.2. Ancora violazione della legge penale e motivazione illogica o del tutto mancante il ricorrente denunzia in ordine al deficit probatorio del danno da reato provocato alle parti civili costituite, che neppure hanno sul punto offerto argomenti di convincimento. 3.3. I medesimi vizi avvincono anche la decisione della Corte di non escludere la recidiva contestata, non ricorrendo i presupposti cronologici per la contestazione della recidiva qualificata. 3.4. Quanto ai delitti di cui ai capi da B ad E (art. 512 bis cod. pen.), la Corte non ha tenuto conto del dolo specifico che deve caratterizzare l'intento dell'agente, evidentemente deficitario in chi dalla misura di prevenzione era stato già colpito da poco tempo, sebbene in relazione ad altri cespiti. 3.5. Ancora violazione della legge penale e vizio di motivazione caratterizza il quinto motivo di ricorso speso in ordine al negato ed immotivato accesso alle circostanze attenuanti generiche. 3.6. Da ultimo, i medesimi vizi attingono la dosimetria della sanzione, irragionevolmente discosta dal minimo edittale e la negata disciplina della continuazione tra fatto estorsivo e delitti in tema di fraudolenta intestazione di beni e valori. 4. [OSCURATO:PERSONA], capo C, 4.1. quanto al delitto di cui al capo C (art. 512 bis cod. pen.), la Corte non ha tenuto conto del dolo specifico che deve caratterizzare l'intento dell'agente e che non può presumersi sulla base di un legame di mera conoscenza, dovendo certamente il fittizio intestatario partecipare causalmente nella consapevolezza di contribuire a realizzare l'intento fraudolento proprio del disponente. 5. [OSCURATO:PERSONA], capo D, 5.1. la difesa ripete sul punto i medesimi argomenti spesi sub 4.1. 6. [OSCURATO:PERSONA], capo C, 6.1. violazione della legge penale, vizi di motivazione per mancanza o mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado impugnata dall'imputato senza punto tener conto dei motivi di gravame spesi nel merito, con i quali si deduceva la carenza assoluta di prova del fatto e del dolo specifico che deve accompagnare la condotta del concorrente nel reato di fraudolenta intestazione di beni e valori. In particolare, era stato dedotto che nulla emerge in ordine alla eventuale attribuzione della titolarità dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", si tratta di associazione culturale senza fine di lucro, composta da moltissimi soci, la cui titolarità non sembra poter corrispondere ad un bene o valore di interesse patrimoniale che sarebbe utile "schermare". Né emerge, per Belvedere, prova del dolo specifico (consapevolezza di contribuire con la propria condotta di "sponda contrattuale" alla realizzazione dell'intento elusivo proprio del disponente) che deve accompagnare la disponibilità alla intestazione del concorrente. 6.2. In ogni caso, il reato istantaneo, contestato come commesso il 10 marzo 2014 si sarebbe prescritto, in assenza di sospensioni di sorta, il 10 settembre 2021. 7. Anannaria HIRISTACHE, capi B, C, E, 7.1. inosservanza della legge processuale penale stabilita a pena di inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. C, in riferimento all'art. 468, cod. proc. pen.), avendo, prima il tribunale e poi la Corte, cui la doglianza era stata specificamente riproposta, respinto l'eccepita decadenza dalla prova orale per il pubblico ministero che in primo grado aveva trasmesso la lista testi a mezzo p.e.c. presso la cancelleria del giudice procedente, strumento di trasmissione atti non previsto dalla legge processuale, né è dato evincersi dagli atti se la lista testi da autorizzare fosse stata stampata dalla cancelleria, fascicolata ed indicizzata e, quindi, messa a disposizione del collegio e delle parti nel termine perentorio previsto dall'art. 468 del codice di rito (Sez. 3, n. 6883, del 26/10/2016, Rv. 269197, in motivazione pag. 4, sub 3.6 a 3.9; contra Sez. 6, n. 24714, del 11/5/2021, Rv. 281529; Sez. 3, n. 20929, del 27/5/2021). 7.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 157 cod. pen.) per la intervenuta estinzione dei reati istantanei commessi il 2 gennaio ed il 10 marzo 2014, attesa l'assenza di sospensioni rilevanti del corso della prescrizione. 7.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione della legge penale incriminatrice ed il vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) atteso che l'associazione Phoenix risulta cessata il 10 giugno 2016, mentre la ricorrente assume la legale rappresentanza il 16 giugno 2016. In ogni caso, difetta la prova della consapevolezza in capo alla ricorrente della finalità fraudolenta ed elusiva perseguita dal disponente. 7.4-5. I medesimi motivi sono posti a sostegno del quarto e del quinto motivo di ricorso, afferenti i distinti capi C ed E della imputazione. 8. [OSCURATO:PERSONA], capo A; i motivi di ricorso proposti seguono tutti il medesimo schema logico rappresentativo; tutti sono strutturati secondo la sequenza motivo di gravame, omesso esame ed omessa motivazione su di esso, illogica conseguente motivazione, che non tiene conto delle doglianze spese nel merito. 8.1. Il vizio di omessa motivazione viene quindi proposto in riferimento a quanto dedotto con il primo motivo di gravame, che aveva rappresentato alla Corte la evidente nullità di una sentenza argomentata tutta sulla prova rinveniente dal compendio indiziario delle indagini preliminari, senza che alcun rilievo fosse mosso ai risultati della istruttoria dibattimentale condotta in primo grado (e inutilmente rinnovata in appello), ove le stesse persone offese costituite parti civili avevano reso dichiarazioni contraddittorie e assai poco chiare circa l'iniziativa intrapresa ed i rapporti avuti con gli imputati. Si lamenta dunque la totale pretermissione delle doglianze avanzate con il primo motivo di gravame, che quella contraddizione dichiarativa e quella omissione di valutazione del compendio dibattimentale assunto nel contraddittorio avevano evidenziato. 8.2. Il medesimo deserto argomentativo viene dedotto con riferimento al secondo motivo di gravame speso nel merito, avendo la Corte confermato il giudizio di responsabilità per una estorsione tentata commessa senza alcuna violenza o minaccia, né esplicita, né implicita, tantonneno ambientale o tacita, semplicemente inesistente. 8.3. Del pari è a dirsi per l'omessa motivazione in ordine al quarto motivo di gravame, con il quale si era contestata la natura estorsiva della domanda rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] al Fortunato, giacché quest'ultimo sembrava viceversa più interessato a trovare un "canale di comunicazione" illecito con quell'amministrazione comunale, che non sembrava aver apprezzato il suo interesse per l'appalto, poi aggiudicato definitivamente, per via giurisdizionale, ad altra impresa concorrente. 8.4. Ancora, manifesta illogicità della motivazione spesa dalla Corte in ordine al quarto ed al quinto motivo di gravame, in assoluta carenza di evidenze atte a rappresentare una minaccia qualsivoglia; potendo al più l'induzione vestire i panni qualificanti della tentata truffa o della induzione alla corruzione. 8.5. Motivazione nuovamente omessa è dedotta in relazione al settimo motivo di gravame, con il quale si censurava l'assenza di argomentazione in ordine alla dedotta omessa valutazione di attendibilità delle persone offese, che, oltre a rivelarsi contraddittori nel narrato e poco chiari sui motivi, non così reconditi, di approccio alla [OSCURATO:PERSONA], non avevano mai fatto alcuna chiarezza sull'interesse che muoveva le loro mozioni informative. 8.6. Omissione motivazione altrettale è dedotta in riferimento al nono motivo di gravame, con il quale si era invocata la ricorrenza della causa di non punibilità del tentativo, per la desistenza volontaria dall'intento perseguito, atteso che nessuna insistenza vi era stata in ordine alla iniziale richiesta, anche prima che cessasse l'interesse del Fortunato a mantenere la tranquillità di un futuro quanto irrealizzabile cantiere edile. Le condotte, dunque, cessano volontariamente ben prima che il progetto si rivelasse irrealizzabile. 8.7. Le stesse argomentazioni affondano nella mancanza di motivazione rispetto al decimo motivo di gravame speso in tema di insussistenza ontologica della aggravante delle più persone riunite (art. 629 cpv., in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, terza ipotesi, cod. pen.), non emergendo alcuna evidenza circa la compresenza di più concorrenti al momento della esternazione della domanda illecita. 9. [OSCURATO:PERSONA], capi B e C, i motivi di ricorso ripercorrono la medesima struttura argomentativa che caratterizza il ricorso [OSCURATO:PERSONA], per ciascuno dei motivi di gravame il ricorrente deduce omessa o manifestamente illogica argomentazione. 9.1. Così è per il primo motivo speso in tema di dedotta e non confutata assenza di evidenze in tema di consapevolezza del dolo specifico atto a caratterizzare la condotta elusiva del disponente. 9.2. Così pure è per il secondo motivo, teso a censurare l'omessa confutazione degli argomenti spesi con il secondo motivo di gravame svolto in tema di ontologica insussistenza del fatto contestato. 9.3. Lo stesso dicasi quanto alla dedotta carenza di consapevolezza del dolo specifico che doveva animare l'intento fraudolento ed elusivo del disponente, in ordine al reato di cui al capo B, ass. Phoenix. 9.4. Manifesta illogicità della motivazione spesa in ordine al primo motivo di gravame riguardante il delitto di cui al capo C (ass. [OSCURATO:PERSONA]), essendo l'associazione non attiva al momento della assunzione della carica e trattandosi di associazione non avente fini di lucro o carattere patrimoniale; anche in questo caso difetta comunque la prova della consapevolezza in capo al concorrente delle finalità elusive perseguite dal disponente. 9.5. Mancata e omessa valutazione della prova documentale offerta con riguardo alla composizione della associazione "[OSCURATO:PERSONA]", composta da 100 soci, non avente scopo di lucro, e nel cui ambito la qualità di socio del [OSCURATO:PERSONA] non poteva di certo essere occultata. 9.6. La medesima censura attinge la mancanza di motivazione sul motivo di gravame col quale si censurava il deficit strutturale della fattispecie incriminatrice, atteso che [OSCURATO:PERSONA] era uno dei cento soci e tale è rimasto anche dopo, senza che la qualità di amministratore o gestore possa al riguardo rilevare. 9.7. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. C, in relazione all'art. 270 cod. proc. pen.), avendo la Corte ritenuto utilizzabili le intercettazioni poste a sostegno dimostrativo del fatto, ancorché tale attività fosse stata autorizzata in riferimento a diverso reato il distinto procedimento (v. Sez. U. n. 51, del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01). 9.8. Con l'ultimo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine alla censura afferente la ritenuta continuazione tra i distinti fatti contestati ai capi B e C, non avendo la Corte offerto giustificazione alla ritenuta illegittimità della applicata disciplina della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fondati sono i motivi di ricorso, sia in tema di ontologica e giuridica sussistenza dei fatti di fraudolento "trasferimento" di beni e valori per finalità elusive delle disposizioni applicative delle misure di prevenzione, che con riguardo alla omessa o, al più apparente ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), motivazione di appello sui motivi di gravame spesi nel merito, quanto a sussistenza del conato estorsivo descritto al capo A; del pari è a dirsi per i vizi di travisamento della prova e motivazione manifestamente illogica che si colgono nella motivazione spesa dalla Corte di merito per ribaltare la decisione assolutoria di primo grado adottata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La ricostruzione dei fatti operata nel doppio grado di giudizio di merito valorizza soprattutto il contenuto degli atti a contenuto probatorio (in divenire) formatisi nel corso delle indagini preliminari; mentre scarsa o nessuna rilevanza viene attribuita alla prova dichiarativa, formatasi in contraddittorio nel corso della istruzione dibattimentale, rinnovata in appello col nuovo esame delle persone ritenute offese, senza che gli effetti euristici di tale rinnovazione abbiano punto impressionato la Corte di merito, tanto da non lasciarne traccia nella motivazione della sentenza. Il compendio probatorio descritto in parte motiva dalle sentenze di primo e secondo grado ha indotto la giurisdizione di merito a ritenere che i coniugi Fortunato, nei primi giorni di agosto 2015, ancorché incoraggiati dall'effimero esito favorevole della vicenda processuale amministrativa, nutrivano comunque il sospetto che l'amministrazione territoriale avrebbe, in qualche modo, cercato di ostacolare il conseguimento dell'obiettivo di gara. In ragione di tale sospetto la moglie del Fortunato, [OSCURATO:PERSONA], interpellò una sua conoscente ([OSCURATO:PERSONA]), per avere da costei consigli, suggerimenti strategici e, non ultimo, anche un qualche ausilio dall'interno dell'amministrazione comunale. [OSCURATO:PERSONA] (versata nel settore predittivo) si dichiarò da subito disponibile ad offrire aiuto all'amica e coinvolse immediatamente un "nipote", tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto che avrebbe goduto in ambito territoriale di una certa efficace influenza sull'amministrazione. Il primo incontro con [OSCURATO:PERSONA] è datato agli inizi di agosto 2015. Questi, raggiunto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai coniugi Fortunato-Scaffidi, raccolse la lamentela dell'imprenditore e promise di informarsi presso l'ente territoriale; sin da subito, però, affermò: "ci vuole benzina sennò il motore non parte". Dopo un paio di giorni la [OSCURATO:PERSONA] riferì ai coniugi dogliosi di quanto il nipote Pino aveva saputo parlando con un intraneo all'amministrazione. La gara era stata inizialmente attribuita all'ATI Castrovinci-Isa, che aveva già versato (non è chiaro nelle mani di chi) la somma di euro 50.000,00: 35.000 avrebbero raggiunto l'indirizzo di una anziana signora, che vantava parentele mafiose, ed i restanti 15.000 sarebbero stati indirizzati verso funzionari dell'amministrazione comunale di Mistretta. Di tale prospettazione il processo non restituirà alcuna conferma, nel senso che nessuno è stato nemmeno sentito per confermare tale ipotesi, asseverarne o smentirne l'autenticità, talché non può affatto escludersi, si sosteneva con i motivi di gravame, che la "novella" fosse frutto della fantasia del [OSCURATO:PERSONA], che intendeva così indurre l'imprenditore doglioso a versare una cospicua somma di denaro in suo favore. Poco dopo il 5 agosto si colloca il secondo incontro dei coniugi Fortunato con [OSCURATO:PERSONA]. Costui conferma quanto già anticipato dalla [OSCURATO:PERSONA] e fornisce al Fortunato il numero di telefono di [OSCURATO:PERSONA] (consigliere comunale di minoranza), cui il Fortunato avrebbe potuto rivolgersi per risolvere i nodi burocratici frapposti dall'amministrazione alla definitiva attribuzione dell'appalto. Al primo incontro con il [OSCURATO:PERSONA], questi, che si mostrava ignaro della "novella" narrata dal [OSCURATO:PERSONA], consigliava al Fortunato di chiedere una proroga del termine imposto dall'amministrazione per fornire i chiarimenti richiesti dall'amministrazione in ordine(prezzi indicati nell'offerta. La proroga richiesta dal Fortunato sarà però rigettata dall'ufficio tecnico della amministrazione. Pochi giorni dopo ricorre il terzo incontro con [OSCURATO:PERSONA]. E' questa l'occasione nel corso della quale viene prospettata da [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto Fortunato riferirà al coniuge, l'ipotesi di risolvere ogni problema di aggiudicazione e (futura ed eventuale) sicurezza dei cantieri, versando la stessa somma di euro 50.000, già versata dall'ATI antagonista, che avrebbe dovuto esserne rimborsata, oltre la promessa di assumere tre operai e rivolgersi all'impresa [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura del calcestruzzo. Tra il 18 ed il 19 agosto si verifica il secondo incontro di Fortunato con il [OSCURATO:PERSONA] presso il Comune di Mistretta, ove nulla di rilevante emerge in ordine alla fattispecie. Nel corso del terzo incontro, dopo il 5 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] viene informato delle proposte avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] al Fortunato. [OSCURATO:PERSONA] non sembra però prendere sul serio la proposta del [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 8 e 9 sentenza di primo grado) ed invita il Fortunato a non dar seguito alle indicazioni del Pino e fare invece ciò che lui gli consiglia sotto il profilo procedurale amministrativo. In questo contesto [OSCURATO:PERSONA] chiede al Fortunato, con toni cortesi e facendo seguire alla richiesta una mail di dettaglio, se fosse possibile assumere un operaio del paese che aveva bisogno di lavorare. Richiesta che Fortunato non accoglie, dicendo che per ora lì non ci sono occasioni di lavoro.A questo punto si interrompono i rapporti tra Fortunato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rimarrà solo la [OSCURATO:PERSONA] a continuare ad insistere con la moglie di Fortunato per indurla a raccogliere, in uno al coniuge, l'invito del nipote Pino a versare la somma indicata. E' tuttavia rilevante evidenziare quanto argomentato dal tribunale alle pagine 8 e 9 della sentenza di primo grado, laddove si valorizzava una conversazione intervenuta tra i coniugi Fortunato, che commentando la condotta del [OSCURATO:PERSONA] giungevano alla conclusione che costui nulla sapesse della proposta del [OSCURATO:PERSONA], men che meno la condivideva, anzi consigliò il Fortunato di tenerla in assoluto non cale. Da tanto i coniugi Fortunato dedussero in quel momento che erano solo [OSCURATO:PERSONA] e di Bella a volerli "truffare", profittando della loro dabbenaggine per spillare loro un pò di denaro. Da fine ottobre 2015 Fortunato si disinteresserà all'appalto, né alcuna ulteriore proposta perverrà al suo orecchio. La Corte, sollecitata dalla impugnazione proposta dal pubblico ministero di primo grado e tenendo in assoluto non cale i motivi di gravame spesi nel merito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], valorizza in sentenza una dedotta condizione di supremazia intellettuale del [OSCURATO:PERSONA] rispetto al [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], per inferire che il conato estorsivo fu completato grazie all'apporto sinergico dei tre attori, ciascuno dei quali svolse un ruolo efficace nel sollecitare il Fortunato ad accedere alle richieste illecite del [OSCURATO:PERSONA]. Tali richieste furono avanzate, ad avviso della Corte, in più persone riunite, ancorché non contemporaneamente presenti, ma in perfetta sinergia tra loro, secondo un cliche, modale chiaramente mafioso, essendo state valorizzate le qualità familiari mafiose della (ipotizzata) destinataria finale della prevalente somma da versare per il buon esito della vicenda amministrativa. 1.2. Orbene, quanto a ritenuta responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] per il conato estorsivo inizialmente realizzato dalla coppia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la sentenza di secondo grado ha ribaltato la precedente assoluzione privilegiando un diverso significato, una differente lettura, del medesimo "significante". Pur avendo la Corte di merito proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa (esame parte civile Fortunato e suo coniuge [OSCURATO:PERSONA]) non ha infatti punto valorizzato alcun frammento di tale rinnovata prova dichiarativa al fine di dare conforto al proprio diverso convincimento. La Corte si è quindi limitata ad offrire una differente interpretazione delle medesime evidenze intercettive, che il giudice di primo grado aveva ritenuto niente affatto indicative della condivisione di un comune piano estorsivo, sinergicamente portato avanti dai tre attori. Nel ribaltare il verdetto assolutorio, non solo la Corte non ha inteso valorizzare alcun profilo dichiarativo oggetto di rinnovazione, ma neppure ha "rafforzato" la motivazione stesa in primo grado, che anzi, rispetto a questa, appare assai più debole, non foss'altro perché abbandona totalmente all'oblio la conversazione tra i coniugi Fortunato riportata alle pag. 8/9 della sentenza di primo grado, ove era emersa -come certa- la convinzione di costoro che [OSCURATO:PERSONA] nulla sapesse della richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] e non intendesse affatto favorirla o rafforzarla, avendo viceversa invitato il Fortunato a non dare ascolto a quanto prospettava il [OSCURATO:PERSONA], che era solito avventurarsi su chine tanto pericolose, quanto inefficaci: Pino già si buttò, come suo solito. [OSCURATO:PERSONA] aveva invece in quella occasione invitato il Fortunato a dargli ascolto nel modo di affrontare la procedura amministrativa, raccomandando con modi cortesi e trasparenti (mail di conferma e precisazione) l'assunzione, ove possibile, di un operaio che aveva necessità di lavorare. 1.3. Appare dunque assorbente, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], rilevare che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza e di poi assunti a paradigma normativo (art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.) in tema di riforma da parte del giudice dell'appello della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con un arresto ormai non più recente (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679 - 01), hanno dapprima insegnato che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (in senso conforme, Sez. 6, n. 6221, del 20/4/2005, Rv. 233083). Per poi, sul diverso piano dell'applicazione dei principi di immediatezza ed oralità esaltati dalla giurisprudenza comunitaria, ribadire il consolidato principio di diritto, secondo cui, anche per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533, cod. proc. pen., ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), nel giudizio di appello, per la riforma, anche ai soli effetti civili, di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486; seguita sul punto da Sez. U, n. 18620, del 19/1/2017, Rv. 269787-01; Sez. 6, n.52544, del 7/10/2016, Rv. 268579-01; con le successive differenti declinazioni offerte del medesimo principio da Sez. 2, n. 24478, del 8/5/2017, Rv. 269967-01; Sez. 2, n. 53594, del 16/11/2017, Rv. 271694-01; Sez. 5, n. 32351, del 27/3/2018, Rv. 273574-01; per una esaustiva ricostruzione dell'istituto si veda Sez. 5, n. 3007, del 24/11/2020, dep 2021, Marino, Rv. 280257, in motivazione pag. 15 e ss., sub 2 e ss., pag. 24 e ss., sub 5. per la necessaria motivazione rafforzata che deve connotare la decisione che ribalta la precedente assoluzione nel merito). Il ribaltamento dello scrutinio di responsabilità compiuto nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio dichiarativo acquisito in primo grado deve essere sorretto, quindi, da argomenti dirimenti, conseguenti al rinnovato contatto diretto della prova con il soggetto che deve esaminarla nella sua formazione, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità. 1.4. Orbene, nel caso in esame, si è già detto che la sentenza di primo grado aveva individuato alcune evidenze intercettive (pag. 8/9) che si presentavano apertamente distoniche rispetto all'ipotesi d'accusa e che determinavano una obiettiva certezza negativa in ordine alla ricostruzione dell'apporto concorsuale (ignoranza della proposta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], non condivisione di tale proposta al momento della comunicazione, invito a non tenerne conto e seguire invece i consigli tecnici offerti in prima persona) ipotizzato a carico del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, pur procedendo formalmente a nuova escussione delle fonti dichiarative, non ha valorizzato neppure un segmento di tale "contatto" diretto con la prova, semplicemente ignorandola, così come ha confinato nell'oblio quelle espressioni dichiarative della [OSCURATO:PERSONA] (allegate ai motivi di ricorso), che deponevano chiaramente per la "genetica" sottovalutazione del vigore costrittivo della proposta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], che sembrava atteggiarsi, secondo quanto percepito dai coniugi Fortunato, più a fraudolenta induzione all'esborso di denaro, che a ultimativa coercizione. 1.5. Quanto invece alle posizioni soggettive di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], si è pure già detto in premessa che la Corte territoriale ha del tutto omesso, fatta eccezione per le poche righe di apparente argomentazione dedicate ai diffusi motivi prodotti in favore della [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di gravame, ogni dovuta confutazione dei numerosi e niente affatto irragionevoli argomenti proposti con i motivi di gravame. In particolare, la sentenza non motiva o svolge argomenti meramente apparenti nel richiamare acriticamente la motivazione della sentenza di primo grado sui seguenti punti.1.5.1. Attendibilità soggettiva delle persone offese, coniugi [OSCURATO:PERSONA]. E' rimasto dimostrato che costoro nella prima denunzia-querela sporta ebbero scientemente ad omettere tutto il segmento di azione ascrivibile alla iniziativa del duo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; in quella prima occasione scelsero volontariamente, consapevoli di omettere circostanze assai rilevanti del fatto, di accusare, finanche ingiustamente, il [OSCURATO:PERSONA] per condotte che ben sapevano esser addebitabili anche e soprattutto ad altri, la circostanza emerge con evidenza dal corredo intercettivo utilizzato nel merito, ma la Corte, sollecitata sul punto dai motivi di appello, nulla osserva in ordine alle circostanze che mettevano in seria crisi la valutazione di soggettiva affidabilità dei dichiaranti, costanza e coerenza del loro narrato. Solo nella seconda occasione informativa, dopo lungo intervallo cronologico, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] si decidono a coinvolgere nei fatti denunziati anche il duo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la giustificazione offerta a tale colpevole ritardo riposa nell'avvertito timore di denunziare persone avvertite come pericolose. Le stesse persone "pericolose" cui, senta timori, i coniugi si erano invece volontariamente rivolti per guadagnare i favori dell'amministrazione territoriale. 1.5.2. Ancora omessa è la motivazione della Corte in ordine ad altro tema strettamente connesso al primo: l'intento che muove i denunzianti è evidentemente macchiato di originaria illiceità. Costoro infatti si rivolgono, prima alla [OSCURATO:PERSONA], poi al [OSCURATO:PERSONA], consapevoli di non interloquire né con professionisti del diritto amministrativo, né con la polizia giudiziaria; e quando [OSCURATO:PERSONA] ricorda loro che per far funzionare un motore a scoppio occorre il carburante, la reazione dei coniugi non è il netto e manifesto rifiuto della logica (vagamente corruttiva) esposta, ma anzi l'ulteriore insistenza sulle modalità cui attingere per superare gli ostacoli burocratici frapposti alla assegnazione dei lavori già finanziati. Lo stesso intento porta i coniugi a cercare l'incontro con [OSCURATO:PERSONA]; ma i postulanti restano delusi quando si avvedono che i consigli ricevuti restano chiusi nell'ambito tecnico e il soggetto che loro pensavano potesse costituire il grimaldello interno all'amministrazione comunale non offre loro il supporto ipotizzato. Nella immanenza di una tale comune causa turpe, si affaccia, ancora una volta secondo il narrato del Fortunato, della cui soggettiva attendibilità si è già detto, la proposta del [OSCURATO:PERSONA], che riferisce della necessità di rimborsare l'imprenditore che sarebbe rimasto escluso dalla gara, il quale aveva già versato il prezzo complessivo illecito per ottenere i favori dell'amministrazione. A tale richiesta si aggiunge poi la prospettata necessità di assumere tre soggetti graditi allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e di rifornirsi di calcestruzzo presso impresa "amica". Orbene, sul punto, rispetto ai temi prospettati con i motivi di gravame (intento corruttivo del Fortunato, evidente intento fraudolento vessatorio del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], che avevano individuato gli sprovveduti da spogliare con la frode, assenza assoluta di animo ed intento intimidatorio del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva prospettato nessun male ingiusto concretamente realizzabile ad opera sua a fronte della mancata adesione alla proposta) la Corte nulla oppone, se non il mesto richiamo alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado. La difesa aveva ancora evidenziato che dal testimoniale assunto, vieppiù successivamente rafforzato dalla rinnovazione svolta in grado di appello, emergeva con chiarezza che i coniugi erano essi stessi convinti di aver subito una frode e proseguirono negli incontri solo perché animati dalla curiosità di capire chi veramente volesse truffarli. Del resto, proseguivano ancora i motivi di gravame spesi nel merito, la cartina di tornasole che chiude il cerchio sul carattere non intimidatorio che accompagnava la proposta del [OSCURATO:PERSONA] è costituita dalla spontanea interruzione della domanda (se di domanda si può parlare) allo scemare dell'interesse "corruttivo" del Fortunato. Neppure sul punto la Corte ha offerto la sua ragione oppositiva. 1.5.3. Conclusivamente, è mancata nella motivazione della sentenza impugnata, la confutazione di tutti i seri argomenti di censura versati dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla ricorrenza -nella concreta fattispecie- degli elementi costitutivi del delitto di estorsione contestato nella forma tentata ed aggravata da un metodo mafioso, non meglio delineato, che nella motivazione di merito ha evidentemente tenuto luogo di una minaccia assente. Non è dato infatti comprendere quale fosse il male ingiusto prospettato, anche perché la esclusione dall'appalto non era certo nella potestà del Comune di Mistretta, tantomeno del [OSCURATO:PERSONA] o di [OSCURATO:PERSONA], in quanto legata solo alle vicende processuali amministrative attivate con ricorso dello stesso Fortunato e proseguite poi con l'impugnazione proposta dalla ATI resistente in primo grado. 1.6. La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto contestato al capo A, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio, che tenga conto dei principi di diritto espressi ai punti che precedono. 1.7. I residui motivi di ricorso, anche in tema di censurata sussistenza ontologica della aggravante della più persone riunite contestualmente al momento in cui l'azione si compie, restano assorbiti dalla decisione di annullamento. 2. Quanto ai delitti di fraudolento trasferimento di valori, capi B, C, D, E, (art. 512 bis cod. pen., che, in virtù del principio della "riserva di codice" di cui all'art. 3 bis del codice penale, ha avvinto alla sistematica codicistica il delitto già previsto dall'art. 12 quinquies I. 356/1992), nel giudizio di merito si è ritenuto dimostrato sia nel [OSCURATO:PERSONA] (interponente), che era mosso dall'interesse di manifestare all'esterno una realtà apparente posticcia rispetto alla titolarità delle quote associative, della legale rappresentanza e della gestione operativa degli enti partecipati, che nei soggetti interposti (in ragione del loro legami intimi, profondi e assidui con l'interponente) il dolo specifico consistente nel partecipare della volontà di creare, a fini di elusione della normativa in tema di prevenzione patrimoniale, uno schermo nella intestazione di quote e rappresentanza delle compagini di fatto gestite(Sez. 2, n. 45080, del 14/10/2021, Rv. 282437). E' stata altresì ritenuta la natura fittizia della intestazione delle quote sociali (associazioni personali senza fini di lucro, capi B e C) e delle aziende individuali (capi D ed E), ricostruendo le intervenute vicende sulla base di dati descrittivi emergenti dalle conversazioni oggetto di occulta captazione. Tali evidenze, tuttavia, non riempiono di contenuto dimostrativo il "tipo" descritto dalla norma incriminatrice, che sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere .....". 2.1. Quasi tutti i motivi di ricorso deducono, rispetto a tutte le concrete fattispecie contestate, la carenza della finalità dissimulatoria o elusiva, giacché, come puntualmente indicato nelle imputazioni, la misura di prevenzione (personale e patrimoniale) aveva già appena colpito il simulato alienante, che dunque non aveva cosa dissimulare o eludere. Difetterebbe, dunque, la finalità che caratterizza il dolo specifico richiesto per la incriminazione di una condotta altrimenti perfettamente lecita ed anzi attentamente disciplinata dall'ordinamento civile (art. 1322, primo e secondo comma, cod. civ.) e costituzionale (art. 41 Cost.). Così come difetterebbe nei concorrenti aventi causa dei "valori" fittiziamente alienati la consapevolezza di concorrere, con la loro condotta accipiente, a realizzare l'intento che avrebbe mosso l'agire del disponente; non potendosi pretendere di dimostrare tale consapevolezza sula base di rapporti più o meno confidenziali intrattenuti con lo stesso dante causa (Sez. 2, n. 45080, del 14/10/2021, Rv. 282437). Ebbene, su entrambi gli argomenti sviluppati già nel merito con i motivi di gravame la Corte si è limitata a ripetere le non esaustive ragioni opposte in sentenza dal tribunale, così concretamente eludendo i temi oggetto di ragionevole impugnazione. 2.2. Quanto alla fattispecie descritta al capo C (associazione di persone senza scopo di lucro), l'ipotesi contestata non corrisponde al "tipo" incriminato, atteso che [OSCURATO:PERSONA] compare nella compagine sociale (uno dei 100 soci) sia prima che dopo i fatti contestati, ciò che muta è la titolarità e la responsabilità amministrativa, il che non è oggetto di incriminazione. Deve infatti rilevarsi innanzitutto che appare piuttosto ardito identificare come un "valore" di interesse patrimoniale la titolarità di una associazione di persone senza fine di lucro, le cui quote non sono peraltro state cedute ad alcuno. Né può ritenersi integrato il "tipo" sulla base della mera successione nei compiti di amministrazione della compagine sociale, se non accompagnata dalla cessione di quote sociali (si veda, in tema di società commerciali aventi scopo di lucro: Sez. 3, n. 23335, del 28/1/2021, Rv. 281589; Sez. 2, n. 29633, del 28/5/2019, Rv. 276733; Sez. 2, n. 20769/2014, n.m.; Sez. 6, n. 37375/2014, Rv. 261655). 2.3. Le medesime argomentazioni riverberano effetti trancianti quanto alle condotte descritte al capo B (Circolo ANSPI, Phoenix club), peraltro cessato nel momento in cui si immuta la titolarità amministrativa della associazione, il cui "valore", che costituisce l'in sé della cessione criminalizzata, non appare invero percepibile. 2.4-5. Quanto alle ditte indicate ai capi D ed E, agli argomenti appena sopra evidenziati, si aggiungono i motivi già spesi in precedenza (sub 2.1.), non potendo identificarsi la volontà elusiva in capo a soggetto appena raggiunto da provvedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale, né è dimostrata, se non su base presuntiva, in capo al concorrente la consapevolezza di concorrere con la propria condotta alla finalità elusiva del disponente. 2.6. In accoglimento dei ricorsi propost