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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 49534/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 novembre 1967 avverso la sentenza n. 1717/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 9 marzo 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 marzo 2022 la Corte d'appello di Milano, per ciò che rileva in questa sede, in accoglimento della richiesta ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano 1'11 maggio 2021, con cui il menzionato imputato è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli.

2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensori - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., avendo il Collegio d'appello accettato la proposta di concordato, senza verificare se vi fosse stata una violazione di legge.

Con il concordato era stata operata una sorta di cumulo materiale, caratterizzato dalla suddivisione dei reati in macrogruppi, dall'individuazione della pena per tali rispettivi gruppi di reati e dalla determinazione della pena finale attraverso un cumulo materiale, derivante dalla matematica addizione delle pene inflitte per ciascun macrogruppo.

Alcuni reati, iscritti all'imputato, sarebbero ostativi ai sensi dell'art. 4 O.P. e la mancanza di individuazione della pena base per il reato più grave renderebbe non identificabile la parte ostativa della pena; 2.2 violazione di legge e vizi di motivazione, atteso che il concordato ha tenuto conto che per alcuni reati l'imputato era stato assolto ma il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare la conseguente erronea determinazione del provento e del profitto dei reati, cui è conseguita la confisca.

In altri termini, il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare se l'accoglimento della proposta di concordato e, dunque, la conseguente correzione degli errori della sentenza di primo grado, ivi ravvisati, avrebbero potuto avere incidenza sulla determinazione dei beni confiscati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve premettersi che l'istanza di rinvio, presentata dal difensore del ricorrente, non è meritevole di accoglimento.

In difetto di richiesta di trattazione orale, il presente procedimento è stato trattato con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e questa Corte (Sez. 3, n. 32864 del 15/7/2022, Rv. 283415 — 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., relativo al legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale.

2. Ciò posto deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile. 2.1 II primo motivo non è consentito.

Giova ricordare che questa Corte (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Rv. 279504 — 01) è ferma nel ritenere che, in tema di "patteggiannento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata; ipotesi che, nel caso in esame, non ricorre.2.2 Il secondo motivo è privo di specificità.

Il ricorrente ha affermato che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se e di quanto il profitto del reato sarebbe diminuito per effetto dell'intervenutp assoluzione per alcuni reati ma, così deducendo, il medesimo ricorrente ha delineato una mera ipotesi, senza prospettare un effettivo errore in cui sarebbe incorsa la Corte anzidetta.

Per di più, dalla sentenza impugnata si evince che la confisca non aveva riguardato i reati per cui è intervenuta assoluzione (v. f. 36 e 38).

3. Il ricorso, quindi, è inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 28 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 novembre 1967 avverso la sentenza n. 1717/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 9 marzo 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 marzo 2022 la Corte d'appello di Milano, per ciò che rileva in questa sede, in accoglimento della richiesta ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano 1'11 maggio 2021, con cui il menzionato imputato è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli. 2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensori - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., avendo il Collegio d'appello accettato la proposta di concordato, senza verificare se vi fosse stata una violazione di legge. Con il concordato era stata operata una sorta di cumulo materiale, caratterizzato dalla suddivisione dei reati in macrogruppi, dall'individuazione della pena per tali rispettivi gruppi di reati e dalla determinazione della pena finale attraverso un cumulo materiale, derivante dalla matematica addizione delle pene inflitte per ciascun macrogruppo. Alcuni reati, iscritti all'imputato, sarebbero ostativi ai sensi dell'art. 4 O.P. e la mancanza di individuazione della pena base per il reato più grave renderebbe non identificabile la parte ostativa della pena; 2.2 violazione di legge e vizi di motivazione, atteso che il concordato ha tenuto conto che per alcuni reati l'imputato era stato assolto ma il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare la conseguente erronea determinazione del provento e del profitto dei reati, cui è conseguita la confisca. In altri termini, il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare se l'accoglimento della proposta di concordato e, dunque, la conseguente correzione degli errori della sentenza di primo grado, ivi ravvisati, avrebbero potuto avere incidenza sulla determinazione dei beni confiscati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve premettersi che l'istanza di rinvio, presentata dal difensore del ricorrente, non è meritevole di accoglimento. In difetto di richiesta di trattazione orale, il presente procedimento è stato trattato con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e questa Corte (Sez. 3, n. 32864 del 15/7/2022, Rv. 283415 — 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., relativo al legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale. 2. Ciò posto deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile. 2.1 II primo motivo non è consentito. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Rv. 279504 — 01) è ferma nel ritenere che, in tema di "patteggiannento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata; ipotesi che, nel caso in esame, non ricorre.2.2 Il secondo motivo è privo di specificità. Il ricorrente ha affermato che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se e di quanto il profitto del reato sarebbe diminuito per effetto dell'intervenutp assoluzione per alcuni reati ma, così deducendo, il medesimo ricorrente ha delineato una mera ipotesi, senza prospettare un effettivo errore in cui sarebbe incorsa la Corte anzidetta. Per di più, dalla sentenza impugnata si evince che la confisca non aveva riguardato i reati per cui è intervenuta assoluzione (v. f. 36 e 38). 3. Il ricorso, quindi, è inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 28 otto
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