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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29417/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 giugno 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso il 30 dicembre 2012 in [OSCURATO:PERSONA].

Veniva altresì disposta la confisca del profitto del reato.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale, sotto il duplice profilo dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, si censura la conferma del giudizio di colpevolezza, con particolare riferimento al quantum dell'imposta evasa, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'attenta ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina del materiale probatorio e di un adeguato confronto con le obiezioni difensive, hanno valorizzato gli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che Messina, titolare dell'omonima ditta individuale, ha omesso la presentazione delle dichiarazioni Iva sin dal 2006, pur avendo avuto rapporti con la società Biokal s.r.I., di cui era contemporaneamente fornitore, cliente e dipendente; rispetto all'anno oggetto di imputazione, risulta che Messina ha emesso sei fatture, per un totale di 338.214 euro, con conseguente evasione Iva per 69.916 euro, avendo i giudici di appello precisato al riguardo che, pur non essendo state rinvenute due delle sei fatture, la n. 121 e la n. 62 del 2011, le stesse sono state registrate il 27 e il 29 luglio 2011 (la contraria affermazione difensiva è rimasta meramente assertiva, stante la mancata allegazione di elementi probatori idonei a smentire l'assunto della Corte di appello) e lo stesso Messina ne ha confermato l'effettività, negando che fossero sottese a operazioni inesistenti, ef I t fermo restandorcorrettamente la sentenza impugnata ha ricordato che, ove pur a voler sostenere la falsità delle fatture, ciò non inciderebbe comunque sulla configurabilità del reato contestato: questa Corte ha infatti chiarito (cfr. Sez. 3, n. 32500 del 06/06/2018, Rv. 273697) che, in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione a fini Iva è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versameni:o della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 4,111, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 giugno 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso il 30 dicembre 2012 in [OSCURATO:PERSONA]. Veniva altresì disposta la confisca del profitto del reato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale, sotto il duplice profilo dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, si censura la conferma del giudizio di colpevolezza, con particolare riferimento al quantum dell'imposta evasa, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'attenta ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina del materiale probatorio e di un adeguato confronto con le obiezioni difensive, hanno valorizzato gli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che Messina, titolare dell'omonima ditta individuale, ha omesso la presentazione delle dichiarazioni Iva sin dal 2006, pur avendo avuto rapporti con la società Biokal s.r.I., di cui era contemporaneamente fornitore, cliente e dipendente; rispetto all'anno oggetto di imputazione, risulta che Messina ha emesso sei fatture, per un totale di 338.214 euro, con conseguente evasione Iva per 69.916 euro, avendo i giudici di appello precisato al riguardo che, pur non essendo state rinvenute due delle sei fatture, la n. 121 e la n. 62 del 2011, le stesse sono state registrate il 27 e il 29 luglio 2011 (la contraria affermazione difensiva è rimasta meramente assertiva, stante la mancata allegazione di elementi probatori idonei a smentire l'assunto della Corte di appello) e lo stesso Messina ne ha confermato l'effettività, negando che fossero sottese a operazioni inesistenti, ef I t fermo restandorcorrettamente la sentenza impugnata ha ricordato che, ove pur a voler sostenere la falsità delle fatture, ciò non inciderebbe comunque sulla configurabilità del reato contestato: questa Corte ha infatti chiarito (cfr. Sez. 3, n. 32500 del 06/06/2018, Rv. 273697) che, in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione a fini Iva è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versameni:o della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 4,111, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma