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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1272/2020

ECLI:EU:T:2020:629
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0645_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] de Alquitranes / Commissione (causa T‑645/18) «Responsabilità extracontrattuale – Ambiente – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Classificazione della “pece, catrame di carbone, alta temperatura” tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 54, 55)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Metodo di classificazione delle miscele pericolose per l’ambiente acquatico – Esclusione (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dai regolamenti n. 286/2011 e n. 944/2013, allegato I, punto 4.1.3.5.5) (v. punti 58, 66-69)

3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma che comporta l’imposizione o l’aggravamento di obblighi a carico dei singoli atta ad incidere sulla loro situazione giuridica (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 70, 71)

4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Violazione da parte della Commissione di una norma che le conferisce un margine discrezionale nella classificazione di sostanze e miscele chimiche – Situazione caratterizzata da un’elevata complessità scientifica – Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dai regolamenti n. 286/2011 e n. 944/2013, allegato I, punto 4.1.3.5.5) (v. punti 80-116) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto come conseguenza dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( GU 2013, L 261, pag. 5 ), che ha classificato la «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] de Alquitranes, SA si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle loro proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0645_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] de Alquitranes / Commissione (causa T‑645/18) «Responsabilità extracontrattuale – Ambiente – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Classificazione della “pece, catrame di carbone, alta temperatura” tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli» 1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 54, 55) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Metodo di classificazione delle miscele pericolose per l’ambiente acquatico – Esclusione (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dai regolamenti n. 286/2011 e n. 944/2013, allegato I, punto 4.1.3.5.5) (v. punti 58, 66-69) 3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma che comporta l’imposizione o l’aggravamento di obblighi a carico dei singoli atta ad incidere sulla loro situazione giuridica (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 70, 71) 4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Violazione da parte della Commissione di una norma che le conferisce un margine discrezionale nella classificazione di sostanze e miscele chimiche – Situazione caratterizzata da un’elevata complessità scientifica – Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dai regolamenti n. 286/2011 e n. 944/2013, allegato I, punto 4.1.3.5.5) (v. punti 80-116) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto come conseguenza dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( GU 2013, L 261, pag. 5 ), che ha classificato la «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] de Alquitranes, SA si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle loro proprie spese.
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