CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 13144/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.02970/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del procuratore speciale , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta ti e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] di Meana (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ) , in v irtù di procurein calce al ricorso ; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA] S alvo ; rappresentat i e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione dellasentenza n. 2871/2020 del la CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 15 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 3 febbraio 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], magistrato in servizio presso il Tribunale di Napoli, citò in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Roma, per diffamazione a mezzo stampa,il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., il direttore responsabile del settimanale L’[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], e il giornalista [OSCURATO:PERSONA], redattore del detto periodico, con riferimento a due articoli a firma di quest’ultimo, pubblicati nelle date 8 e 15 settembre 2005 sul citato settimanale, da lui ritenuti diffamatori. 2.Gli articoli erano dedicati ad una indagine svolta dalla Procura di Roma per fatti di corruzione in atti giudiziari posti in essereda avvocati del Foro di Napoli e da magistrati della Procura e del Tribunale penale partenopeiper favorire la scarcerazione di soggetti di primo piano della camorra. Nel primo articolo, dopo essersi dato atto, nel titolo e nel sottotitolo,di un’indagine sulla « Giustizia in vendita » , della sussistenza di «denaro e favori per scarcerare i padrini della camorra», di «un intreccio di malaffare» e di un dossier dei C arabinieri che accusava «giudici e avvocati partenopei», si diceva che le informative dei A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Roma – oltre ad un presidente di una Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, ad un giudice delle indagini preliminari di detto Tribunale e ad un pubblico ministero della Procura presso lo stesso (ai quali, secondo quanto raccontato da un pentito,avrebbero dovuto essere consegnati centinaia di milioni di lire per il tramite di alcuniavvocati) – coinvolgevano, « in una posizione più defilata, anche il giudice [OSCURATO:PERSONA]». Nel secondo articolo, dopo essersi evidenziato che dell’inchiesta sui magistrati partenopei, nata dal racconto di un pentito, si sarebbe occupato il C onsiglio Superiore della Magistratura , si elencavano le intercettazioni riguardanti i diversi magistrati e, in particolare , quella delgiudice [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto ad uno degli avvocati convolti nell’inchiesta «una buona parola» per convincereun membro del CSM «a farlo nominare referente per l’informatica del CSMstesso». 3. La domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], rigettata dal Tribunale, è stata invece accolta dalla Corte d’appello di Roma, che ha condannato i convenuti-appellati, in solido tra loro, a pagare, in favore dell’attore-appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione, la somma di Euro 25.000,00, oltre accessori, nonché, il solo giornalista,alla riparazione pecuniaria ex art. 12 leggen. 47 del 1948, liquidata in Euro 5.000,00. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: -mentre non si ravvisava alcun elemento denigratorio nel secondo articolo, in cui era riportatoil contenuto di una telefonata privata tra il giudice [OSCURATO:PERSONA] e uno degli avvocati coinvolti nell’inchiesta, invece nel primo articolo il dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato indebitamente “accostato” all’indagine in corso sui fatti di corruzione condotta dalla P rocura di Roma, la quale non lo «riguardava in alcun modo»; A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. - si era dunque determinato un “forzato collegamento ” tra i fatti enfatizzati nel titolo e nel sottotitolo dell’articolo (concernenti un’indagine riguardante altri magistrati, oltre ad avvocati partenopei ) con la posizione personale del dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale era a tali fatti «del tutto estraneae non solo defilata»; - a ttraverso l’accostamento di una notizia ver a (l’indagine svo l ta dai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Roma nei confrontidi magistrati del Tribunale di Napoli e diavvocati del Foro partenopeo) ad una notizia non vera (il coinvolgimento del giudice [OSCURATO:PERSONA] , che aveva invece fornito la prova di non esserestato mai indagato) , si era prodotta una nuovanotizia, avente certa portata diffamatoria e lesiva dell’onore e della reputazione della persona; notizia non scriminata dal lecito eserciziodel diritto di cronaca, in quanto non rispettosa né del canone della verità né di quello della continenza, stante il carattere “insinuante”,“allusivo” e “suggestivo ” dell e espressioni utilizzate per qualificare la condotta del giudiceDi Salvo, «indicato falsamente come coinvolto nell’indagine, sia pure in posizionepiù defilata»; -quanto alle conseguenze pregiudizievoli della lesione dell’onore, dell’immagine e della reputazione – da ritenersi presuntivamente provate in ragione della «gravità degli insinuanti accostamenti» e del «risalto tipografico e redazionale» della notizia, pubblicata su un «periodico a diffusione nazionale»,destinato ad una «vasta platea di lettori» - esse potevano essere equitativamente liquidate nell’importo di Euro 25.000,00, tenuto conto dell’entità del «vulnus arrecato alla reputazione professionale» del diffamato e alla «qualità e diffusione del veicolo mediatico di informazione e divulgazione della notizia». 4.Propongono ricorso per cassazione, con un unico atto sorretto da otto motivi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Rispond ono con un unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle moredel giudizio di appello. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte. Sia i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La memoria dei controricorrenti è tardiva e, come tale, inammissibile, in quantodepositata in data 15 febbraio 2024. 1.Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],originario attore ed appellante , il quale è deceduto nelle more del giudizio di appello e di tale decesso hanno dato notizia i suoi eredi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], costituendosi con il controricorso nel giudizio di legittimità. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente, mentre, se l'impugnazione sia proposta nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 cod. proc. civ.(Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26279). Successivamente le stesse Sezioni Unite hanno precisato che, in caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tuttavia, tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta(Cass., Sez. Un., 4/07/2014, n. 15295) . Pertanto, in considerazione di tale costituzione –e avuto riguardo al principio di autonomia dei singoli gradi di giudizio, ilquale implica , che in costanza di unodegli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo, il giudizio di impugnazione debba essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati (Cass.4/04/2013, n.8194; Cass. 27/09/2018, n. 23189; Cass. 17/05/2022, n. 15826) – il ricorso proposto contro [OSCURATO:PERSONA] di S alvo va dichiarato inammissibile. 1.Venendo al merito del ricorso proposto contro gli eredi della parte originaria, con il primo motivoviene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47 , nonché «deiprincipi elaborati dalla giurisprudenza in tema di risarcimento dei danni da lamentata diffamazione a mezzo stampa». La sentenza d ’ appello è censurata per avere escluso l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, sul presupposto della ritenuta mancanza, nellanotizia pubblicata, del requisito della verità. A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. I ricorrenti reputanoche la Corte d’appello sarebbe caduta in errore nella ricostruzione dei fatti nel ri tenere che, avendo il dott. [OSCURATO:PERSONA] fornito la prova di non essere mai stato indagato, la notizia relativa al suo coinvolgimento in posizione più defilata nell’ambito dell’informativa dei Carabinieri fossenon vera. Osservano che, infatti, l’articolista, lungi dall’attribuire al giudice [OSCURATO:PERSONA] la qualità di indagato, si era limitato a riportare quanto emergente dall’informativa dei Carabinieri medesimi,da cui era emerso il «fatto concreto delle telefonate». Assumono che la circostanza che il giornalista avesse omesso di dare atto che il dott.[OSCURATO:PERSONA] non era indagato non assumeva rilievo, sia perché non era stato affermato il contrario,sia perché egli era stato comunque «lambito» dall’inchiesta come «interlocutore di uno degli indagati»e dunque, in tal senso, «coinvolto nell’attività di indagine». Reputano, sotto tale ultimo profilo, che il coinvolgimento nelle intercettazioni può,in astratto, riguardare, oltre agli indagati, anche la vittima o un terzo, purché «sussista, come nel caso in esame, un legame tra l’utenza da controllaree il reato per cui si procede». Sostengono che dall’informativa eraemerso che il magistrato « non si era fatto scrupoli» nel chiedere l’intercessionedel legale ai fini della sua nomina a referente per l’informatica , nonché il tono conf idenziale della conversazionetelefonica. 2.Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’ art. 360, n. 3, cod. proc.civ., degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47 , « in relazione ai principi elaborati della giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di critica»), la sentenza impugnata è censurata per avere omesso di considerare che l’articolo contestato, occupandosi di una A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. vicenda di evidente interesse pubblico nel rispetto della sostanziale veridicità dei fatti, non si limitava alla mera cronaca , ma trascende va nella valutazione critica con l'intento di fornire al lettore una riflessione sulle cause e sulle possibili evoluzioni dei fatti medesimi. I ricorrenti lamentano che la Corte di merito non abbia tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio del diritto di critica, alla stregua dei quali l’onere del rispetto della verità e della continenza sarebbe più attenuato rispetto all’ipotesi di mera cronaca giornalistica. 3. Con il terzo motivo ( violazione e/o falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. , degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ. , 51 e 595 cod. pen. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47 , « in relazione ai principi elaborati della giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa con particolare riferimento, nell’ambito del diritto di critica, al rispetto della continenza tanto in relazione al brano nel suo complesso quanto in relazione alle singole componenti dello stesso»),sviluppando ulteriormentele argomentazioni di cui al motivo precedente, i ricorrenti si dolgono del giudizio sul mancato rispetto del canone della continenza, formulato dalla Corte di m e rito in ordine alla notizia del “coinvolgimento” del dott. [OSCURATO:PERSONA], sia pure “in una posizione più defilata”,nell’informativa dei Carabinieri. Lamentano che tale giudizionon avrebbe tenuto conto, da un lato, del fatto che il detto inciso dell’articolo giornalistico era «ampiamente vero» e privo di «alcun accostamento suggestionante», stante l’effettivo coinvolgimento del magistrato; dall’altro, della circostanza che esso era espressione del legittimo esercizio del diritto di critica, nonché funzionale al soddisfacimento dell’interesse generale alla conoscenza di fatti di rilievo sociale. A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.Con il quarto motivo ( violazione e/o falsa applicazione , ai sensi dell’ art. 360, n. 3, cod. proc.civ., degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ. , 51 e 595 cod. pen.e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47, « con riferimento alla giurisprudenza elaborata in tema di modalità di valutazione di uno scritto lamentato come diffamatorio - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’intero contenuto del contesto e dell’articolo a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]», exart. 360, n. 5 cod. proc. civ. ), la sentenza impugnata è censurata per avere omesso la disamina dell’ « intero contenuto del brano in contestazione», da cui avrebbe potuto evincersi il « contesto di forte critica», diretta a «censurare duramente gli episodi che si erano verificati nella magistraturanapoletana». I ricorrenti ricordano il contenuto complessivo dell’articolo , nonché lachiave eminentemente critica della lettura della vi cenda da parte del giornalista ed evidenziano che nel paragrafo dedicato al dott. [OSCURATO:PERSONA], intitolato “Non ti scordar di me”, era riportato essenzialmente il contenuto di intercettazioni svolte nei confronti di uno degli avvocati indagati che aveva intrattenuto una serie di conversazioni con il magistrato: conversazioni nelle quali il magistrato aveva chiesto all’avvocato di interessarsi presso un membro laico del Consiglio Superiore della magistratura per garantirgli la nomina a referente distrettuale per l’informatica. 5.Con il quinto motivo ( violazione e/o falsa applicazione , ai sensi dell’ art. 360, n. 3, cod. proc.civ., degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51, 57e 595 cod. pen. e 11 legge 8 febbraio 1948 , n. 47 ) , i ricorrenti contestano il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine alla verificazione dell’evento di danno consistente nella lesione dell’onore e della reputazione del magistrato. A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Sostengono che tale evento sarebbe impedito dall’applicabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica, erroneamente esclusa dalla Corte d’appello. 5.1. Gli illustrati motivi – che devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione – sono inammissibili. 5.1.a.In via generale, occorre riaffermare il consolidato principio secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n. 80; Cass. 21/05/2014, n. 11268; Cass. 27/07/2015, n.15759; Cass. 30/05/2017, n. 13520). Il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , applicabile ratione temporis. Resta invece del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento. A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 5.1.b. Ebbene, nel caso di specie la portata diffamatoria dell’articolo dell’8 settembre 2005, in cui si dava la notizia del “coinvolgimento” del dott. [OSCURATO:PERSONA], sebbene “in posizione più defilata”, nell’informativa dei Carabinieri che conducevano l’indagine sui fatti di corruzione in atti giudiziari, è stata positivamente valutata dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha correttamente evidenziato che l’accostamento – realizzato con la generica espressione “coinvolgimento ”, sia pure “ in posizione più defilata” – del nome del giudice [OSCURATO:PERSONA] all’inchiesta sulle “Toghesporche”, sulla “Giustizia in vendita” e sul pagamento di somme di denaro in cambio di scarcerazioni di componenti della camorra, nell’ambito di un intreccio di malaffare tra magistrati del Tribunale di Napoli e avvocati del relativo foro, a fronte della totale estraneità del magistrato all’ind agine medesima, aveva un evidente portatadiffamatoria, poiché creava una nuova notizia (la notizia che anche [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto dall’indagine) priva del requisito della veridicità. In proposito,le doglianze formulate dai ricorrenti circa il fatto che l’articolistasi era limitato a riportare quanto emergente dall’informativa dei Carabinieri, nonché quelle dirette ad evocare il contenuto della conversazione telefonica registrata tra il magistrato e uno degli avvocati indagati , non sono pertinenti, poiché la Corte di m e rito non ha ritenuto diffamatorio l ’articolo p ubblicato il 15 settembre 2005 ma quello pubblicato una settimana prima, in cui non si dava atto della predetta conversazione, ma si accostavaindebitamenteil dott. Di salvo –attraverso l’evocazione di un suo generico coinvolgimento ( sia pure in posizione defilata) – ad una indagine su fatti di corruzione in atti giudiziari ai quali era del tutto estraneo. A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Né, contraria me nte a quanto sostenuto dai ricorrenti , può considerarsi irrilevante l’omissione della precisazione che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non fosse indagato, giacché tale precisazione, dopo averne predicato il coinvolgimento in un a informativa riguardante fatti di corruzione ascritti ad altre persone , sarebbe s tata invece necessaria , in funzione dell’indispensabile chiarimento che egli, lungi dall’ essere indicato come coautore di tali fatti penalmente rilevanti , era stato , appunto,soltanto “lambito” dalle attività di intercettazione telefonica , per avereavuto la ventura di intrattenere una o più con versazioni con uno degli indagati, peraltrosu un tema del tutto estraneo ai r e ati per i quali si procedeva. Si riscontra, pertanto, nella sentenza impugnata il puntuale esame degli elementi emergenti dagli atti e dei canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, attraverso il quale il giudice del merito ha motivatamente dedotto la violazione, nella fattispecie, dei limiti della verità e della continenza ed ha conseguentemente ritenuto la sussistenza dell’ipotesi diffamatoria e la non configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica. 5.1.c.Tanto rilevato in ordine al motivato accertamento della Corte di merito (e ribadito che in sede di legittimità il predetto accertamento non può essere rimesso in discussione), con specifico riguardo ai motivi di ricorso sopra illustrati, va evidenziato che essi, ad onta della loro formale intestazione, non denunciano errori di diritto né l ’omesso esame di un fatto decisivo ma invocano una rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dalla Corte territoriale. Essi vanno pertanto dichiarati inammissibili. A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 6.Con il sesto motivo, ( violazione e/o falsa applicazione , ai sensi dell’ art. 360, n. 3, cod. proc.civ., dell’art. 12 legge n. 47/1948), viene censurata la specifica statuizione di condanna del giornalista [OSCURATO:PERSONA] alla riparazione pecuniaria. i ricorrenti osservano che la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone necessariamente il preventivo accertamento della diffamazione e sostengono che, poiché nella fattispecie tale accertamento sarebbemancato – stante il pieno rispetto del r equisito dellaverità –, la condanna in questione dovrebbe essere caducata. 6.1. Il motivo è manifestamente infondato sol che si consideri quanto si è appena detto in o rd i ne alla incensurabilità dell’accertamentodi merito sulla diffamazione , motivatamente operato dalla Corte d’appello. Il sesto motivo va dunque rigettato. 7. Con il settimo motivo(violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. , degli artt. 1223, 2043 e 2059 cod. civ.«laddove la Corte di Appello ha ritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale in via presuntiva, pur in assenza di specifiche deduzioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] e senza svolgere alcuna indagine in ordine alla gravità del pregiudizio e della lesione subita della sussistenza del nesso di causalità con lo scritto censurato»), la sentenza impugnata è censurata per aver liquidato il danno da diffamazione sulla scorta del mero accertamento dell’evento lesivo, in mancanza di prove fornite dal danneggiato in ordine alle conseguenze non patrimoniali risarcibili causalmente collegate alla presunta condotta diffamatoria a mezzo stampa. 7.1. Il motivo è manifestamente infondato, giacché l a Corte d’appello ha ritenuto anzitutto integrato il danno - evento, consistente A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. nella lesione dei diritti all’onore , al la reputazione professionale e all’immagine del dott. [OSCURATO:PERSONA]; dopodiché, ha reputato sussistente , sulla base del notorio e in via presuntiva, anche la prova delle conseguenze dannose risarcibili di natura non patrimoniale , argomentandodalla gravità della lesione e dalla diffusività della notizia diffamatoria, avutoriguardo all a vasta platea dei lettori del settimanale e alla area socio-culturale di riferimento, comprensivadi appartenenti allamagistratura e al ceto forense . Ciò, in piena conformitàai principi sanciti da questa Corte, secondo cui, in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale –che non è un danno in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento – può tuttavia essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale(Cass. 25/05/2017, n. 13153). 8.Con l’ottavo motivo (violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. , degli artt. 2697, 2059, 2056, 1226 cod. civ. «e dei principi di giurisprudenza che regolano il ricorso alla valutazione equitativa nella liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa, in relazione all’avvenuto accertamento dell’esistenza del danno non patrimoniale ed alla quantificazione dello stesso operata dalla Corte romana»; nullità per «violazione dell'art. 118, disp. att. cod. proc. civ. nonché dei principi ex Cass. S.U. n. 8053/14», per «motivazione mancante anche perché meramente apparente e/o contraddittoria e/o obiettivamente A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. incomprensibile»), viene ce n surata la liquidazione equitativa sia del risarcimento del danno morale che della riparazione pecuniaria. La liquidazione sarebbe, per un verso, incongrua e violativa dei limiti tabellari, per altro versoimmotivata. 8.1.Il motivo è inammissibile. Con specifico riferimento al dedotto vizio motivazionale va osservato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza insé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n. 4 cod. proc. civ. , la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc.civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.,Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090). Con riguardo al vizio di violazione di legge, va ricordato che , in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile per cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto(Cass. 25/05/2017, n. 13153, cit.; Cass. 3/11/2021, n. 31358). Più in generale, può affermarsi che, anche dopo l’inserimento del danno non patrimoniale per diffamazione nelle previsioni tabellari, non è censurabile il ricorso al criterio equitativo puro allorché esso soddisfi le due esigenze poste a fondamento dell’equità liquidativa, consistenti, da un lato, nel giudizio di equo contemperamento di tutti i fattori di probabile i ncidenza sul danno nel caso concreto e, dall’altro, nell’osservanza dell’uniformità di giudizio in relazione a casi analoghi (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass. 02/07/2021, n. 18795) Nella fattispecie in esame, da un lato, non sussistono le ricordate gravi lacune motivazionali, atteso che, al contrario, come si è veduto, la decisione della Corte d’appello è stata corredata da un ampio, articolato e coerente apparato argomentativo; dall’altro, non sussiste la manifesta incongruità o contraddittorietà della liquidazione tale da rendere insoddisfatte le due fondamentali esigenze a cui deve rispondere l’equità liquidativa. 9.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] editoriale s.p.a., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 10.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti vittoriosi, dichiaratosi antistatario. 11.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei A.C. 23.02.2024 N. R.G. 2970/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoproposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesca DiSalvo. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare a i controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in