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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32881/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CASSINOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione pena per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, enuncia gli elementi che, in fatti, rinviano al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; che, con riferimento al motivo di ricorso che denuncia la illegalità della pena proposto da [OSCURATO:PERSONA], si tratta di motivo indeducibile non essendo ravvisabile nella pena inflitta alcuna illegalità; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CASSINOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione pena per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, enuncia gli elementi che, in fatti, rinviano al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; che, con riferimento al motivo di ricorso che denuncia la illegalità della pena proposto da [OSCURATO:PERSONA], si tratta di motivo indeducibile non essendo ravvisabile nella pena inflitta alcuna illegalità; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 202
Sentenza Cassazione n. 32881/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris