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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26785/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso in punto diaccertamento della responsabilità, corretta qualificazione della condottaimputata, sussistenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del delitto ascritto,oltre che quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., risultanoprivi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confrontocon le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendonoquindi a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativaricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata dell’agire del ricorrente, la piena ed evidenteintenzionalità, i danni concretamente conseguenti alla sua condotta per comeriscontrati dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], confermate dalle dichiarazionidello stesso [OSCURATO:PERSONA] (pag.3);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla possibile applicazione del disposto di cui all’art. 131-biscod. pen. sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzionigeneriche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti ilricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, inassenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di appello, che sicaratterizza per logicità argomentativa in assenza di aporie;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso in punto diaccertamento della responsabilità, corretta qualificazione della condottaimputata, sussistenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del delitto ascritto,oltre che quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., risultanoprivi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confrontocon le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendonoquindi a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativaricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata dell’agire del ricorrente, la piena ed evidenteintenzionalità, i danni concretamente conseguenti alla sua condotta per comeriscontrati dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], confermate dalle dichiarazionidello stesso [OSCURATO:PERSONA] (pag.3);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla possibile applicazione del disposto di cui all’art. 131-biscod. pen. sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzionigeneriche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti ilricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, inassenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di appello, che sicaratterizza per logicità argomentativa in assenza di aporie;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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