CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2025
Cassazione n. 26022/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1863/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10997/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'assise d'appello di Catania udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2025 la Corte di assise d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto le istanze del condannato [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare in 30 anni di reclusione la pena in espiazione, indicata, invece, nell’ergastolo nel cumulo del 20 maggio 2024 della Procura generale di Catania, o di unire in continuazione le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge perché, agli effetti di cui all’art. 73, comma 2, cod. pen. la sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta del 1° marzo 2013 non poteva essere considerata, perché la relativa pena era già stata interamente espiata. Con il secondo motivo deduce che la risposta del giudice dell’esecuzione all’istanza di continuazione è incompleta, perché valuta soltanto la unicità del disegno criminoso tra i due omicidi per cui è stato condannato il ricorrente, ma l’istanza riguardava anche gli altri reati per cui lo stesso è stato condannato, ed è comunque illogica perché i due omicidi sono collegati dall’esser parte di una guerra di mafia tra [OSCURATO:PERSONA] e Stidda che si verificò in quegli anni a Gela. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, ha rilevato che lo stesso non ha preso posizione sul secondo motivo e ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26022/2025 Roma, lì, 15/07/2025 1. Il primo motivo riguarda la corretta determinazione della pena complessiva nel provvedimento con cui sono state poste in esecuzione la sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta del 1° marzo 2013, che ha inflitto al condannato la pena di 30 anni di reclusione per reato commesso il 7 ottobre 1990, e la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 20 giugno 2018, che ha inflitto al condannato la pena di 30 anni di reclusione per reato commesso il 23 ottobre 1990. Il provvedimento impugnato ha ritenuto non vi fossero violazioni di legge nel provvedimento del pubblico ministero che ha rideterminato la pena complessiva nell’ergastolo, a norma dell’art. 73, comma 2, cod. pen., che dispone che “quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo”. Il ricorso deduce che la norma in questione non sarebbe applicabile al caso in esame, perché, a tal fine, devono essere considerate soltanto le pene ancora in esecuzione, e la pena della sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta del 1° marzo 2013 sarebbe stata già scontata nelle more. Il motivo è infondato. Come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l’art. 73, comma 2, cod. pen., prevede, infatti, un criterio legale di determinazione della pena, destinato a regolamentare la fattispecie già in sede di giudizio di cognizione, o comunque - qualora le pene concorrenti siano state inflitte in sentenze diverse - in sede esecutiva, su cui non incide quale sia la pena residua da espiare, e con riferimento al quale, pertanto, non hanno alcuna rilevanza né i periodi di liberazione anticipata già concessi nè l'entità del presofferto (Sez. 1, n. 5784 del 21/10/2015, dep. 2016, Ficara, Rv. 266036 – 01, in motivazione). Nello stesso senso si è espressa anche Sez. 1, n. 41641 del 15/04/2019, Pg c. Farinella, Rv. 276878 – 01, secondo cui “la disposizione in esame esprime piuttosto un criterio legale inderogabile di determinazione della pena, sottratto a valutazione discrezionale del giudice, tenuto ad osservarlo, tanto in fase di cognizione, quanto in quella esecutiva”. Come è stato rilevato nella pronuncia Ficara, la commutazione nella pena perpetua delle due precedenti condanne alla reclusione ad anni trenta è, pertanto, un effetto legale derivante da quanto previsto dall'art. 73, comma 2, cod. pen., che è soltanto «dichiarato» dal pubblico ministero nel momento in cui emette l’ordine di esecuzione. Il ricorso deduce che ai fini dell’applicazione della norma dell’art. 73, comma 2, cod. pen. non possano essere incluse le pene che non siano suscettibili di essere messe in esecuzione, ma l’argomento, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, è infondato. La sentenza di legittimità citata in ricorso (Sez. 1, Sentenza n. 6935 del 08/02/2022, Barbagallo, n.m.) riguarda, infatti, una ipotesi molto diversa, che è quella della pena estinta per indulto, e, con riferimento, ad essa, ha affermato che “in tema di esecuzione di concorrenti pene detentive temporanee, ai fini dell'applicazione della regola di cui all'art. 73, comma secondo, cod. pen. o del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'entità delle pene inflitte con più sentenze di condanna e l'eventuale superamento della soglia di ventiquattro anni di reclusione prevista dall'art. 73, comma secondo, cod. pen., non deve considerare le porzioni di pena eventualmente estinte, ma la pena che deve essere concretamente espiata dal condannato”. Anche la pronuncia Sez. 1, n. 41641 del 15/04/2019, Pg c. Farinella, Rv. 276878 – 01, pure citata in ricorso, riguarda sempre un caso di pena estinta per indulto. Si tratta di situazione molto diversa da quella oggetto del presente giudizio, perché, a differenza della mera espiazione della pena, l'indulto, quale causa estintiva della pena, opera effetti ablativi automatici sin dal momento dell'entrata in vigore della disposizione di legge che lo introduce, discendendo direttamente dal testo normativo clemenziale. Non è, invece, in alcun modo pertinente al caso in esame l’ulteriore precedente di legittimità citato in ricorso (Sez. 1, n. 13042 del 09/01/2015, Farina, Rv. 263093 – 01), perché la motivazione della sentenza in questione attiene al principio di specialità sottostante la concessione dell’estradizione. Il primo motivo è, pertanto, infondato. 2. E’ infondato anche il secondo motivo dedicato al rigetto dell’istanza di continuazione. Il ricorso deduce che la motivazione del rigetto è illogica, perché i due omicidi, maturati a poche settimane di distanza, avevano la medesima origine nella faida tra organizzazioni mafiose che si contendevano il territorio di Gela nel periodo in cui avvennero i reati. L’argomento è inammissibile per difetto di specificità (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato che le causali dei due omicidi sono diverse, perché l’omicidio Attardi nasce da una iniziativa estemporanea di una vittima di estorsione che aveva indicato in Attardi il suo protettore per evitare di subire le richieste estorsive e che lo aveva in questo modo esposto alla vendetta del clan, laddove l’omicidio Bonnici era avvenuto nell’ambito della faida tra Stidda e [OSCURATO:PERSONA] che ha portato all’eliminazione fisica di esponenti del clan rivale. Il ricorso deduce anche che la risposta all’istanza di continuazione sarebbe incompleta, perché essa motiva soltanto sull’inesistenza del medesimo disegno criminoso tra i due reati di omicidio, ma l’istanza era più ampia e riguardava tutte le condanne citate nell’atto con cui era stato incardinato originariamente l’incidente di esecuzione. L’argomento è infondato. L’istanza originaria di incidente di esecuzione, presentata per iscritto dal difensore, non conteneva una richiesta di continuazione. L’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. è contenuta nel verbale dell’udienza camerale del 30 ottobre 2023 ed è formulata in questi termini: “ove permanga il cumulo tra le due pene, il difensore chiede ritenersi l’unicità del disegno criminoso tra tutte le condotte e conseguentemente la sostituzione dell’ergastolo con la pena di trenta anni”. Per come era formulata, l’istanza si prestava ad essere interpretata nel senso che essa si riferisse ai due reati di omicidio oggetto delle sentenze di condanna alla reclusione per anni 30 che avevano originato l’incidente di esecuzione. In ogni caso, come rilevato già dal giudice dell’esecuzione, una istanza quale quella messa a verbale dal difensore era inammissibile a monte, perché non consentiva di comprendere in che cosa il ricorrente individuasse l’unicità del disegno criminoso, atteso che, in caso di richiesta di continuazione, a carico dell’istante esiste un onere di allegazione delle circostanze che devono indurre all’accoglimento dell’istanza (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico: Rv. 267580 – 01). Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 28/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]