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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 38455/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Penne (Pe) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 295/21 Corte di Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito il difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente (7( confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Pescara del 29 novembre 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per l'ipotesi di reato di concorso in tentata concussione, diversamente qualificando la condotta in termini di concorso in tentata induzione indebita (art. 56, 110, 319- quater cod. pen.) e di conseguenza rideterminando la pena, condizionalmente sospesa, nella misura dieci mesi e venti giorni di reclusione, con eliminazione di quella accessoria originariamente irrogata.

La fattispecie verte sullo svolgimento da parte dall'imputato di un ruolo di intermediario tra un testimone, concorrente nel reato e la persona offesa, a sua volta imputata in un processo penale al fine di ottenere da quest'ultimo il pagamento della somma di € 50.000,00 in cambio della ritrattazione o dell'ammorbidimento in sede dibattimentale delle dichiarazioni accusatorie rese in istruttoria, tentativo non riuscito per la mancata adesione della vittima alla richiesta.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce due motivi di censura.

Violazione di legge in relazione agli artt. 319-quater cod. pen. e 125, 533, 535, 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al dedotto mancato accertamento della sussistenza del reato nonché della rilevanza penale della condotta ascrittagli.

Vizi congiunti di motivazione e violazione del principio devolutivo dell'appello, per avere la Corte di merito sostenuto da un lato la mancata acquisizione al fascicolo del procedimento (celebrato in primo grado con rito abbreviato) delle dichiarazioni rese da tale [OSCURATO:PERSONA] e dall'altra la sostanziale irrilevanza ai fini della ricostruzione dei fatti e della decisione delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio di garanzia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo si svolge in linea di fatto e consiste sostanzialmente nella riproposizione della tesi difensiva della insussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Per quanto il difensore del ricorrente premetta di non voler "ripercorrere il merito della questione" (pag. 2 ricorso), è proprio una differente valutazione del merito della vicenda processuale che si chiede a questa Corte di legittimità, oltre tutto sulla base di una ricostruzione in fatto diversa da quella accolta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, secondo cui l'iniziativa illecita sarebbe partita dalla parte offesa, imputato nel diverso processo penale, [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente si sarebbe prestato unicamente a fornire al predetto la risposta fornitagli da [OSCURATO:PERSONA], come anzidetto figurante, invece, quale correo nel reato in addebito.

Trattasi della tesi difensiva costantemente sostenuta nei gradi di merito ma che, come tale, non può trovare ingresso sotto mentite spoglie nel presente giudizio di legittimità.

Il secondo motivo è di meno agevole interpretazione, ancorché del pari inammissibile.

A prescindere dal fatto che ciò che si richiede alla Corte di Cassazione è di interpretare diversamente alcuni elementi di prova (tra cui rientrano a pieno titolo le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio di garanzia), non si comprende a sufficienza né il ricorrente si perita oltre modo di spiegare quale sarebbe il contenuto dirimente di tali atti processuali.

Sembra di arguire da altri passi del ricorso che il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riferire che era stato in realtà [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare il teste d'accusa Marrone a modificare la propria deposizione in cambio di un compenso.

Anche in questo caso, però, la prospettazione della censura postula una ricostruzione degli eventi diversa ed alternativa rispetto a quella accolta in sentenza, che ovviamente non è possibile avallare in sede di legittimità.

La giurisprudenza di questa Corte di cassazione costantemente afferma, infatti che "la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata" (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).( P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 28 settembre 2021 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Penne (Pe) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 295/21 Corte di Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito il difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente (7( confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Pescara del 29 novembre 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per l'ipotesi di reato di concorso in tentata concussione, diversamente qualificando la condotta in termini di concorso in tentata induzione indebita (art. 56, 110, 319- quater cod. pen.) e di conseguenza rideterminando la pena, condizionalmente sospesa, nella misura dieci mesi e venti giorni di reclusione, con eliminazione di quella accessoria originariamente irrogata. La fattispecie verte sullo svolgimento da parte dall'imputato di un ruolo di intermediario tra un testimone, concorrente nel reato e la persona offesa, a sua volta imputata in un processo penale al fine di ottenere da quest'ultimo il pagamento della somma di € 50.000,00 in cambio della ritrattazione o dell'ammorbidimento in sede dibattimentale delle dichiarazioni accusatorie rese in istruttoria, tentativo non riuscito per la mancata adesione della vittima alla richiesta. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce due motivi di censura. Violazione di legge in relazione agli artt. 319-quater cod. pen. e 125, 533, 535, 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al dedotto mancato accertamento della sussistenza del reato nonché della rilevanza penale della condotta ascrittagli. Vizi congiunti di motivazione e violazione del principio devolutivo dell'appello, per avere la Corte di merito sostenuto da un lato la mancata acquisizione al fascicolo del procedimento (celebrato in primo grado con rito abbreviato) delle dichiarazioni rese da tale [OSCURATO:PERSONA] e dall'altra la sostanziale irrilevanza ai fini della ricostruzione dei fatti e della decisione delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo si svolge in linea di fatto e consiste sostanzialmente nella riproposizione della tesi difensiva della insussistenza degli elementi costitutivi del reato. Per quanto il difensore del ricorrente premetta di non voler "ripercorrere il merito della questione" (pag. 2 ricorso), è proprio una differente valutazione del merito della vicenda processuale che si chiede a questa Corte di legittimità, oltre tutto sulla base di una ricostruzione in fatto diversa da quella accolta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, secondo cui l'iniziativa illecita sarebbe partita dalla parte offesa, imputato nel diverso processo penale, [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente si sarebbe prestato unicamente a fornire al predetto la risposta fornitagli da [OSCURATO:PERSONA], come anzidetto figurante, invece, quale correo nel reato in addebito. Trattasi della tesi difensiva costantemente sostenuta nei gradi di merito ma che, come tale, non può trovare ingresso sotto mentite spoglie nel presente giudizio di legittimità. Il secondo motivo è di meno agevole interpretazione, ancorché del pari inammissibile. A prescindere dal fatto che ciò che si richiede alla Corte di Cassazione è di interpretare diversamente alcuni elementi di prova (tra cui rientrano a pieno titolo le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio di garanzia), non si comprende a sufficienza né il ricorrente si perita oltre modo di spiegare quale sarebbe il contenuto dirimente di tali atti processuali. Sembra di arguire da altri passi del ricorso che il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riferire che era stato in realtà [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare il teste d'accusa Marrone a modificare la propria deposizione in cambio di un compenso. Anche in questo caso, però, la prospettazione della censura postula una ricostruzione degli eventi diversa ed alternativa rispetto a quella accolta in sentenza, che ovviamente non è possibile avallare in sede di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione costantemente afferma, infatti che "la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata" (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).( P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 28 settembre 2021 Il co
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