Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31466/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] ELETTRICA dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 19 / 11/2025 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 12387 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12387del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), società con unico socio soggetta a dire- zione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del rap- presentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA]Ercole (C.F. : DRCSFN 47A15 E506G ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 03378110260 ) , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2351/2023, pubblicatain data 30 novembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti dell a sua fornitrice dell’energia elettrica, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,per ottenere il rimborso dell’importo di € 9.364,99, che questa le aveva addebitato a titolo di imposta addizionale Ric. n. 12387/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 provinciale all’accisa sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Venezia.

La Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di quattro motivi.

Non ha svolto attività difensiva nella presente sede la società intimata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memori a ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2033 c.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3per avere la Corte d’Appello di Venezia erroneamente confermato la ricorrenza nella specie dei presup- posti per l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione dell ’ art. 6 c.1.

D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2 in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3per avere la Corte d’Appello di Venezia erronea- mente affermato l’incompatibilità dell’addizionale provinciale all’accisa con il diritto unionale».

Con il terzo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c.1.

D.L. n. 511/1988, della Direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’art. 4 comma 3 del TUE, dell’art. 288 TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3per avere la Corte d’Appello di Venezia disatteso il prin- cipio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE».

Ric. n. 12387/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». 2.I primi tre motivi del ricorso possono essere esaminati con- giuntamente, in quanto connessi.

Essi sono infondati.

Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642, 17643, 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841 e 29055 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è suf- ficiente – ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. –fare integrale richiamo per giustificare il rigetto del ri- corso oggiesaminato, con opportuna correzione della motiva- zione della sentenza gravata, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

In particolare, va, quindi, ribadito il seguente principio di di- ritto: «In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale –se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di ri- valsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea – è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ri- petizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità co- stituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE Ric. n. 12387/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giu- stificatrice della prestazione» ( così risulta massimata Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 13740 del 22/05/2025).

Non rileva alcuna ulteriore questione –neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caduca- zione, con effettiex tunc, di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il ve- nir meno dell’oggetto stesso di quei dubbi. (cfr. la già richia- mata Cass. n. 13740/2025). 3.Il quarto motivo è solo enunciato nella premessa del ricorso manon viene sviluppato nella successiva esposizione.

In ogni caso, a soli fini di completezza, si osserva che la corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza della parte convenutasia stata integrale.

Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977; Sez. 3, Sen- tenza n. 1898 del 11/02/2002; Sez.

L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003; Sez. 3, Sentenza n.

Ric. n. 12387/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 6756 del 06/04/2004; successivamente: Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006;Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 26912 del 26/11/2020). 4.Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] ELETTRICA dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 19 / 11/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 12387 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12387del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), società con unico socio soggetta a dire- zione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del rap- presentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA]Ercole (C.F. : DRCSFN 47A15 E506G ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 03378110260 ) , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2351/2023, pubblicatain data 30 novembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti dell a sua fornitrice dell’energia elettrica, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,per ottenere il rimborso dell’importo di € 9.364,99, che questa le aveva addebitato a titolo di imposta addizionale Ric. n. 12387/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 provinciale all’accisa sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Venezia. La Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di quattro motivi. Non ha svolto attività difensiva nella presente sede la società intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memori a ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2033 c.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3per avere la Corte d’Appello di Venezia erroneamente confermato la ricorrenza nella specie dei presup- posti per l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione dell ’ art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2 in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3per avere la Corte d’Appello di Venezia erronea- mente affermato l’incompatibilità dell’addizionale provinciale all’accisa con il diritto unionale». Con il terzo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988, della Direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’art. 4 comma 3 del TUE, dell’art. 288 TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3per avere la Corte d’Appello di Venezia disatteso il prin- cipio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE». Ric. n. 12387/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». 2.I primi tre motivi del ricorso possono essere esaminati con- giuntamente, in quanto connessi. Essi sono infondati. Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642, 17643, 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841 e 29055 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è suf- ficiente – ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. –fare integrale richiamo per giustificare il rigetto del ri- corso oggiesaminato, con opportuna correzione della motiva- zione della sentenza gravata, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. In particolare, va, quindi, ribadito il seguente principio di di- ritto: «In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale –se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di ri- valsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea – è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ri- petizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità co- stituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE Ric. n. 12387/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giu- stificatrice della prestazione» ( così risulta massimata Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 13740 del 22/05/2025). Non rileva alcuna ulteriore questione –neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caduca- zione, con effettiex tunc, di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il ve- nir meno dell’oggetto stesso di quei dubbi. (cfr. la già richia- mata Cass. n. 13740/2025). 3.Il quarto motivo è solo enunciato nella premessa del ricorso manon viene sviluppato nella successiva esposizione. In ogni caso, a soli fini di completezza, si osserva che la corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza della parte convenutasia stata integrale. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977; Sez. 3, Sen- tenza n. 1898 del 11/02/2002; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003; Sez. 3, Sentenza n. Ric. n. 12387/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 6756 del 06/04/2004; successivamente: Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006;Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 26912 del 26/11/2020). 4.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso