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CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 24617/2023

Testo disponibile della fonte

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95-2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, è elettivamente domiciliato – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1926 del 20 21 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 14 luglio 2021 (R.G.N. 707 /20 20 ).

R.G.N.1495/2022 Cron.

Rep.

C.C. 23/03/2023 giurisdizione Pensione di vecchiaia anticipata e differimento dell’erogazione della pensione -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 3 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Velletri il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, prevista dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 6 aprile 2018, giorno successivo alla cessazione «di ogni attività lavorativa».

Il giudice di prime cure ha accertato una invalidità pari all’80%, a partire dal mese di agosto 2016, e ha dichiarato il diritto del ricorrente di percepire la pensione di vecchiaia «con decorrenza posticipata di 12 mesi rispetto alla maturazione del diritto, avvenuta in data 05/04/2018». 2.– La sentenza è stata appellata dal signor Pallucca, che ha rilevato il possesso di tutti i requisiti, anagrafico, contributivo e sanitario, sin dall’agosto 2016, e ha rivendicato l’operatività della «finestra mobile di 12 mesi» a far tempo dall’agosto 2016.

Il diritto a pensione, a dire dell’appellante, matura dal 6 aprile 2018, «primo giorno successivo alla cessazione dell’attività lavorativa». 3.–Con sentenza n. 1926 del 2021, depositata il 14 luglio 2021, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che «la cessazione dell’attività lavorativa» si configura come «un “requisito” per il pensionamento».

La “finestra mobile”, pertanto, decorre dalla maturazione di tutti i requisiti, che contemplanoanche la cessazione dell’attività lavorativa. 4.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il 13 gennaio 2022 e illustrato da memoria. 5.–L’INPS resiste con controricorso. -3 - 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in conformità all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione dettata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, eapplicabile ratione temporis in virtù della normativa transitoria dell’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato. 7.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 503 del 1992, in combinato disposto con l’art. 12, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Avrebbe errato la Corte territoriale nel condizionare il diritto di beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata al decorso di un anno dalla cessazione dell’attività lavorativa.

Si negherebbe così «il diritto dell’assicurato invalido di continuare a lavorare durante l’anno di attesa dell’apertura della finestra mobile, di fatto imponendogli di rimanere per tale periodo senza stipendio esenza pensione».

La legge subordinerebbe il diritto al pensionamento di vecchiaia ai soli requisiti contributivi, anagrafici e sanitari.

Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe richiesta «al solo fine di conseguire “il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico”». 2.–Il ricorso è fondato. 3.–L’art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 così dispone: «I soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uominie a 60 anni per -4 - le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti[…]».

Questa Corte è costante nell’affermare che il differimento dell’erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e teleologico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791).

Ne discende che anche la pensione di vecchiaia anticipata, riconducibile a pieno titolo al novero de i trattamenti di vecchiaia , è assoggettata alla disciplina sulle “ finestre ” .

Si tratta, difatti, di « una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento» (Cass., sez.

VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001). 4.–In questa sede, l’applicabilità del regime delle “finestre” anche alla pensione di vecchiaia anticipata spettante al ricorrente non è in discussione.

La disputa verte sulle concrete modalità di tale applicazione, alla stregua dell’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992, che disciplina «[i]l conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia»e lo subordina «alla cessazione del rapporto di lavoro».

L’odierno ricorso interpelladunque questa Corte sul coordinamento tra il congegno delle “finestre”, delineato dall’art. 12, comma 1, del d.l. -5 - n. 78 del 2010, e la cessazione del rapporto di lavoro, prevista come condizione per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992). 5.–La Corte territoriale, secondo una ricostruzione recepita anche dalla parte controricorrente,evidenzia che il trattamento pensionistico decorre al compimento dei dodici mesi dalla maturazione di tutti i requisiti, che, per tutti i trattamenti di vecchiaia, includono anche la cessazione del rapporto di lavoro.

All’inquadramento propugnato dalla sentenza d’appello il ricorrente oppone, dal canto suo,che il futuro pensionato sarebbe così costretto ad attendere «il trascorrere dei tempi previsti dalla finestra mobile prima di ricevere il vitale trattamento pensionistico», in contrasto con i principi del diritto e della logica(pagina 13). 6.–Le censure del ricorrente colgono nel segno, per le ragioni di seguito esposte. 7.–Soccorre, anzitutto, il dato letterale.

L’art. 12, comma 1, del d.l.n. 78 del 2010 dispone che i beneficiari di pensione di vecchiaia conseguano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, «trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti». 7.1.–L’art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 esordisce con un richiamo ai soggetti che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, a determinate età, e pone così l’accento su tale requisito.

Alla luce del senso proprio delle parole e della loro connessione (art. 12 delle preleggi), i requisiti “previsti”, pertanto, non possono che correlarsi all’età, di cui discorre l’incipit del citato art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010. 7.2.– Sempre sul piano testuale, si deve rimarcare che la cessazione del rapporto di lavoro non s’identifica, in senso stretto, con un requisito che “matura”.

Tale espressione denota un progredire, un -6 - perfezionarsi nel tempo e si attaglia al presupposto dell’età, non alla cessazione del rapporto di lavoro, che interviene uno actu. 7.3.–Non è senza significato che lo stesso legislatore riservi alla cessazione del rapporto di lavoro una disciplina autonoma, racchiusa nel comma 7 dell’art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992.

Se il comma 1 del citato art. 1 pone in risalto gli elementi costitutivi del diritto, che hanno nell’età il dato saliente, il comma 7 polarizza l’attenzione sul concreto conseguimento di un diritto, che è già completo in tutti i suoi elementi.

Nel dipanarsi della disciplina delle pensioni di vecchiaia, l’età riveste da sempre un ruolo cruciale, come si desume anche dall’art. 6 della legge n. 155 del 1981, che annette rilievo primario all’età pensionabile e ai requisiti assicurativi e contributivi.

La cessazione del rapporto di lavoro è un quid pluris che il legislatore ha introdotto in seconda battuta e che non definisce il nucleo della fattispecie costitutiva del diritto. 7.4.–La cessazione del rapporto di lavoro, nella disciplina dettata dall’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992,assurge piuttosto al rango diuna condizione.

A tale condizioneil legislatore, una volta che si siano perfezionati i requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi,ha scelto di subordina re il concreto «conseguimento del diritto alla pensione», in una prospettiva di razionalizzazione e contenimento della spesa previdenziale.

La cessazione del rapporto di lavoro esuladunque dai requisiti che devono coesistere perché poi decorra quell’ulteriore tempo d’attesa, che a sua volta si atteggia come elemento costitutivo del diritto a pensione. 8.–Tali conclusioni sono avvalorate anche da elementi sistematici. 8.1.–Questa Corte, a tale riguardo, ha già svolto considerazioni che orientano l’interpretazione del dato normativo, sulla base di rilievi -7 - non efficacemente confutati dalla parte controricorrente: «10.– [L] o stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa dell’apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l’assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa» (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191; negli stessi termini, Cass., sez.

VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382, punto 7 del “Ritenuto”). 8.2.–Che si possa conseguire un reddito durante il periodo della “finestra”e che la “finestra” dunque non decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro, si evince anche dalla giurisprudenza costituzionale, pur concernente la peculiare disciplina dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS.

Il giudice delle leggi ha puntualizzato che il reddito conseguito durante questo periodo d’attesa non può pregiudicare il lavoratore che possa giàvantare tutti i requisiti contributivi per accedere a lla pensione (sentenza n. 177 del 2019, punto

3.3. del Considerato in diritto). 8.3.–Si deve poi avere riguardo alla ratio ispiratrice della disciplina delle “finestre”, che si prefigge di limitare la spesa previdenziale , dilazionando i tempi di erogazione del trattamento pensionistico, senza innalzare l’età pensionabile.

Rispetto a tale finalità sarebbe irragionevole e sproporzionata una normativa che, fino al compiersi del periodo di attesa imposto dal legislatore, precludesse di lavoraree di procurarsi le fonti di sostentamento necessarie per un’esistenza libera e dignitosa.

È proprio la possibilità di lavorare nelle more del compiersi del periodo prescritto dalla legge a rende re ragionevole il complessivo bilanciamento e sostenibile il sacrificio imposto con il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico. -8 - 9.– Il ricorso, in conclusione, dev’essere accolto e la pronuncia d’appello vadunque cassata.

La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa e si uniformerà al seguente principio di diritto: «Peri soggetti indicati dall’art. 12, comma 1,lettera a), del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il differimento dell’accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativie contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992 , subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa (“finestra”), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione».

Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese dell’odierno giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
95-2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, è elettivamente domiciliato – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1926 del 20 21 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 14 luglio 2021 (R.G.N. 707 /20 20 ). R.G.N.1495/2022 Cron. Rep. C.C. 23/03/2023 giurisdizione Pensione di vecchiaia anticipata e differimento dell’erogazione della pensione -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 3 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Velletri il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, prevista dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 6 aprile 2018, giorno successivo alla cessazione «di ogni attività lavorativa». Il giudice di prime cure ha accertato una invalidità pari all’80%, a partire dal mese di agosto 2016, e ha dichiarato il diritto del ricorrente di percepire la pensione di vecchiaia «con decorrenza posticipata di 12 mesi rispetto alla maturazione del diritto, avvenuta in data 05/04/2018». 2.– La sentenza è stata appellata dal signor Pallucca, che ha rilevato il possesso di tutti i requisiti, anagrafico, contributivo e sanitario, sin dall’agosto 2016, e ha rivendicato l’operatività della «finestra mobile di 12 mesi» a far tempo dall’agosto 2016. Il diritto a pensione, a dire dell’appellante, matura dal 6 aprile 2018, «primo giorno successivo alla cessazione dell’attività lavorativa». 3.–Con sentenza n. 1926 del 2021, depositata il 14 luglio 2021, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame. A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che «la cessazione dell’attività lavorativa» si configura come «un “requisito” per il pensionamento». La “finestra mobile”, pertanto, decorre dalla maturazione di tutti i requisiti, che contemplanoanche la cessazione dell’attività lavorativa. 4.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il 13 gennaio 2022 e illustrato da memoria. 5.–L’INPS resiste con controricorso. -3 - 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in conformità all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione dettata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, eapplicabile ratione temporis in virtù della normativa transitoria dell’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato. 7.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 503 del 1992, in combinato disposto con l’art. 12, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Avrebbe errato la Corte territoriale nel condizionare il diritto di beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata al decorso di un anno dalla cessazione dell’attività lavorativa. Si negherebbe così «il diritto dell’assicurato invalido di continuare a lavorare durante l’anno di attesa dell’apertura della finestra mobile, di fatto imponendogli di rimanere per tale periodo senza stipendio esenza pensione». La legge subordinerebbe il diritto al pensionamento di vecchiaia ai soli requisiti contributivi, anagrafici e sanitari. Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe richiesta «al solo fine di conseguire “il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico”». 2.–Il ricorso è fondato. 3.–L’art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 così dispone: «I soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uominie a 60 anni per -4 - le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti[…]». Questa Corte è costante nell’affermare che il differimento dell’erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e teleologico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791). Ne discende che anche la pensione di vecchiaia anticipata, riconducibile a pieno titolo al novero de i trattamenti di vecchiaia , è assoggettata alla disciplina sulle “ finestre ” . Si tratta, difatti, di « una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento» (Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001). 4.–In questa sede, l’applicabilità del regime delle “finestre” anche alla pensione di vecchiaia anticipata spettante al ricorrente non è in discussione. La disputa verte sulle concrete modalità di tale applicazione, alla stregua dell’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992, che disciplina «[i]l conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia»e lo subordina «alla cessazione del rapporto di lavoro». L’odierno ricorso interpelladunque questa Corte sul coordinamento tra il congegno delle “finestre”, delineato dall’art. 12, comma 1, del d.l. -5 - n. 78 del 2010, e la cessazione del rapporto di lavoro, prevista come condizione per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992). 5.–La Corte territoriale, secondo una ricostruzione recepita anche dalla parte controricorrente,evidenzia che il trattamento pensionistico decorre al compimento dei dodici mesi dalla maturazione di tutti i requisiti, che, per tutti i trattamenti di vecchiaia, includono anche la cessazione del rapporto di lavoro. All’inquadramento propugnato dalla sentenza d’appello il ricorrente oppone, dal canto suo,che il futuro pensionato sarebbe così costretto ad attendere «il trascorrere dei tempi previsti dalla finestra mobile prima di ricevere il vitale trattamento pensionistico», in contrasto con i principi del diritto e della logica(pagina 13). 6.–Le censure del ricorrente colgono nel segno, per le ragioni di seguito esposte. 7.–Soccorre, anzitutto, il dato letterale. L’art. 12, comma 1, del d.l.n. 78 del 2010 dispone che i beneficiari di pensione di vecchiaia conseguano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, «trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti». 7.1.–L’art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 esordisce con un richiamo ai soggetti che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, a determinate età, e pone così l’accento su tale requisito. Alla luce del senso proprio delle parole e della loro connessione (art. 12 delle preleggi), i requisiti “previsti”, pertanto, non possono che correlarsi all’età, di cui discorre l’incipit del citato art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010. 7.2.– Sempre sul piano testuale, si deve rimarcare che la cessazione del rapporto di lavoro non s’identifica, in senso stretto, con un requisito che “matura”. Tale espressione denota un progredire, un -6 - perfezionarsi nel tempo e si attaglia al presupposto dell’età, non alla cessazione del rapporto di lavoro, che interviene uno actu. 7.3.–Non è senza significato che lo stesso legislatore riservi alla cessazione del rapporto di lavoro una disciplina autonoma, racchiusa nel comma 7 dell’art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992. Se il comma 1 del citato art. 1 pone in risalto gli elementi costitutivi del diritto, che hanno nell’età il dato saliente, il comma 7 polarizza l’attenzione sul concreto conseguimento di un diritto, che è già completo in tutti i suoi elementi. Nel dipanarsi della disciplina delle pensioni di vecchiaia, l’età riveste da sempre un ruolo cruciale, come si desume anche dall’art. 6 della legge n. 155 del 1981, che annette rilievo primario all’età pensionabile e ai requisiti assicurativi e contributivi. La cessazione del rapporto di lavoro è un quid pluris che il legislatore ha introdotto in seconda battuta e che non definisce il nucleo della fattispecie costitutiva del diritto. 7.4.–La cessazione del rapporto di lavoro, nella disciplina dettata dall’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992,assurge piuttosto al rango diuna condizione. A tale condizioneil legislatore, una volta che si siano perfezionati i requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi,ha scelto di subordina re il concreto «conseguimento del diritto alla pensione», in una prospettiva di razionalizzazione e contenimento della spesa previdenziale. La cessazione del rapporto di lavoro esuladunque dai requisiti che devono coesistere perché poi decorra quell’ulteriore tempo d’attesa, che a sua volta si atteggia come elemento costitutivo del diritto a pensione. 8.–Tali conclusioni sono avvalorate anche da elementi sistematici. 8.1.–Questa Corte, a tale riguardo, ha già svolto considerazioni che orientano l’interpretazione del dato normativo, sulla base di rilievi -7 - non efficacemente confutati dalla parte controricorrente: «10.– [L] o stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa dell’apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l’assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa» (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382, punto 7 del “Ritenuto”). 8.2.–Che si possa conseguire un reddito durante il periodo della “finestra”e che la “finestra” dunque non decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro, si evince anche dalla giurisprudenza costituzionale, pur concernente la peculiare disciplina dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS. Il giudice delle leggi ha puntualizzato che il reddito conseguito durante questo periodo d’attesa non può pregiudicare il lavoratore che possa giàvantare tutti i requisiti contributivi per accedere a lla pensione (sentenza n. 177 del 2019, punto 3.3. del Considerato in diritto). 8.3.–Si deve poi avere riguardo alla ratio ispiratrice della disciplina delle “finestre”, che si prefigge di limitare la spesa previdenziale , dilazionando i tempi di erogazione del trattamento pensionistico, senza innalzare l’età pensionabile. Rispetto a tale finalità sarebbe irragionevole e sproporzionata una normativa che, fino al compiersi del periodo di attesa imposto dal legislatore, precludesse di lavoraree di procurarsi le fonti di sostentamento necessarie per un’esistenza libera e dignitosa. È proprio la possibilità di lavorare nelle more del compiersi del periodo prescritto dalla legge a rende re ragionevole il complessivo bilanciamento e sostenibile il sacrificio imposto con il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico. -8 - 9.– Il ricorso, in conclusione, dev’essere accolto e la pronuncia d’appello vadunque cassata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa e si uniformerà al seguente principio di diritto: «Peri soggetti indicati dall’art. 12, comma 1,lettera a), del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il differimento dell’accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativie contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992 , subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa (“finestra”), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione». Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese dell’odierno giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, a
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