CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avv. [OSCURATO:PERSONA]Cangiano e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inRoma, via degli Avignonesi 5, in virtù di procura speciale in atti;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, in persona del DirettoreGenerale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via F. S. Nitti 11, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2095/2024, pub-blicata il 13/05/2024.Numero registro generale 25879/2024Numero sezionale 4097/2025Numero di raccolta generale 12685/2026Data pubblicazione 05/05/2026Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa Giunta regionale della Campania con delibera n. 1270 del 28marzo 2003 definiva le procedure che le [OSCURATO:PERSONA] dove-vano seguire per la rideterminazione della [OSCURATO:PERSONA] massima(COM) dei presidi riabilitativi provvisoriamente accreditati.Successivamente, presso [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro(di seguito, anche ASL) veniva istituita una Commissione per verificarela conformità a detti criteri dei pagamenti effettuati in favore dellestrutture in accreditamento provvisorio dal 1998 al 2002.All'esito dei lavori di tale Commissione, il Direttore dell'ASL, conpropria Delibera n. 1342 del 27 dicembre 2004, accertava che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, anche CRS) doveva resti-tuire € 4.613.470,27 per prestazioni erogate dal 1998 al 2002 in ec-cesso rispetto alla COM.Il CRS agiva, quindi, in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, chie-dendo di accertare che l'indebito arricchimento dell'ASL ex art. 2041c.c. con condanna di quest'ultima al pagamento delle prestazioni resein esubero e, comunque, con assoluzione dell'attrice da ogni pretesa direstituzione delle somme erogate in eccesso e condanna della conve-nuta a restituire quanto eventualmente indebitamente trattenuto sualtri importi dovuti. In via subordinata, il CRS chiedeva al Tribunale diaccertare che le somme relative a prestazioni rese dal 1998 al 2002,pagate dall'ASL convenuta in forza di provvedimenti giudiziari definitivi,non potessero formare oggetto di restituzione.Le domande venivano rigettate dal Tribunale e la Corte d'appello,adita dal CRS in base a due motivi, confermava la decisione.2 di 9Numero registro generale 25879/2024Numero sezionale 4097/2025Numero di raccolta generale 12685/2026Data pubblicazione 05/05/2026Avverso tale statuizione il CRS ha proposto ricorso per cassazione,affidato a tre motivi di doglianza.L'intimata si è difesa con controricorso.Con decreto comunicato il 27/03/2025 il Consigliere delegato dellaPrima Sezione Civile – Area 4 – ha formulato proposta di definizioneanticipata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.In data 02/05/2025, il ricorrente ha depositato istanza di decisionedella causa.È stata quindi fissata udienza in camera di consiglio per l'esame delricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di unpunto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti e la ca-renza motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonavendo la Corte d'appello preso in considerazione le sentenza del Con-siglio di Stato, evidenziate dal CRS in sede di gravame (n. 5278, 5290e 5291 del 2012) che, in contenziosi riguardanti strutture private di-verse dalla ricorrente, avevano revocato le precedenti statuizioni di ap-pello, procedendo poi a confermare la decisione del TAR, che avevaritenuto illegittima la delibera dell'ASL n. 1342 del 2004, con la qualeerano stati individuati gli importi a debito di tali strutture.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Com'è noto, in caso di sentenza confermativa della pronunciadi primo grado, il ricorrente per cassazione – nel dedurre la violazionedell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – è tenuto ad indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione del primo giudice edella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono traloro divergenti (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024;3 di 9Numero registro generale 25879/2024Numero sezionale 4097/2025Numero di raccolta generale 12685/2026Data pubblicazione 05/05/2026Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Cass., Sez. 1, Sen-tenza n. 26774 del 22/12/2016), mentre nella specie tale adempi-mento è stato del tutto omesso.2.2. Inoltre, il mezzo non deduce l'esistenza di un fatto storico ri-sultante dalla decisione impugnata, che avrebbe avuto rilievo decisivo,ove fosse stato tenuto presente dal giudice di merito, ma lamenta lamancata considerazione delle sentenze del Consiglio di Stato, rese ingiudizi nei quali la CRS non aveva partecipato, a supporto della ritenutaillegittimità della delibera con la quale è stato accertato l'obbligo resti-tutorio della ricorrente.Così inteso, il motivo non fa che censurare il mancato esame dialcune argomentazioni difensive, e non l'omesso esame di fatti storici,intesi come eventi naturalistici.Né emerge la decisività di tali pronunce, le quali non hanno efficaciadi giudicato tra le parti di questo giudizio ed, anzi, si pongono in con-trasto con il giudicato formatosi a seguito della decisione del Consigliodi Stato n. 6329 del 2008, che ha, invece, respinto l'impugnazione delladelibera sopra menzionata proposta dal CRS.3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 115 c.p.c., con conseguente nullità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché il corretto esame di tutta ladocumentazione prodotta (la Convenzione dell'11 ottobre 1990; l'ac-cordo del 20 dicembre 1994; la Delibera della giunta regionale n. 377del 1998; la Nota n. 5314 del 22 giugno 1998 del Direttore generaledell'ASL Napoli; le Note n. 32 del 26 ottobre 1998 e n. 36 del 5 novem-bre 1998 del Direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell'ASL Napoli1; la Lettera CRS del 9 giugno 1999; il Verbale 6 luglio 1999 del Dipar-timento riabilitazione; l'Autocertificazione 22 dicembre 1999; la Notaprot. n. 8 del 10 gennaio 2000) avrebbe dovuto condurre la Corte ter-ritoriale a ritenere che, per le prestazioni erogate dal Centro negli anni4 di 9Numero registro generale 25879/2024Numero sezionale 4097/2025Numero di raccolta generale 12685/2026Data pubblicazione 05/05/20261998-2002, non solo vi era formale istanza di revisione della COM, maanche espresso provvedimento autorizzativo della ASL, e perciò, uni-formandosi all'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato sopra ri-portato, avrebbe dovuto ritenere ingiustificata l'azione di recupero daparte della ASL e, comunque, ammissibile l'azione di ingiustificato ar-ricchimento proposta dal Centro.4. Il mezzo è inammissibile, in quanto tende ad ottenere da questaCorte una nuova valutazione del materiale istruttorio.Com'è noto, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativaalla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. non può porsiper una ritenuta erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere in discus-sione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione dispo-nibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il me-rito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico for-male e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio con-vincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrarei fatti in discussione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023).5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 115 c.p.c., con conseguente nullità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello rigettatola domanda ex art. 2041 c.c. sull'ulteriore rilievo della mancata dimo-strazione dell'ammontare dell'indennizzo.5 di 9Numero registro generale 25879/2024Numero sezionale 4097/2025Numero di raccolta generale 12685/2026Data pubblicazione 05/05/2026Nel corpo del motivo, la ricorrente deduce, inoltre, che nel periodo1998-2002 essa aveva fatturato alla ASL prestazioni per l'importo di €20.141.246,90, aggiungendo che una parte di tale importo era statopagato spontaneamente dall'ASL, mentre il restante importo, pari ad €3.002.831,02, era stato incassato in forza di titoli giudiziari, alcuni deiquali passati in giudicato (per complessivi € 1.829.351,37), con la con-seguenza che l'esistenza di giudicati e di titoli giudiziari che cristalliz-zavano il credito del Centro rendeva l'azione di recupero evidente-mente illegittima, senza alcun onere per la ricorrente di precisare nelgiudizio di merito gli importi relativi al solo danno emergente.6. Anche tale motivo di doglianza è inammissibile.6.1. L'argomento della mancata dimostrazione dell'ammontare delpregiudizio subito e, dunque, dell'indennizzo ottenibile dalla PA è statoutilizzato dalla Corte territoriale ad abundantiam, come si desume dallouso della locuzione «in ogni caso…», contenuta nella penultima riga dipagina 11 della sentenza.6.2. Inoltre, la questione del giudicato implicito sul diritto della CRSdi ottenere i pagamenti delle prestazioni 1998-2002 è questione chenon risulta trattata nella decisione impugnata, con la conseguenza cheil ricorrente – per evitare una statuizione di inammissibilità, per novitàdella censura – avrebbe dovuto allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di au-tosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giu-dizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Corte di control-lare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nelmerito la questione stessa (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18018 del 1/07/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass., Sez.6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018), adempimento, anche que-sto, del tutto omesso dalla ricorrente.6 di 9Numero registro generale 25879/2024Numero sezionale 4097/2025Numero di raccolta generale 12685/2026Data pubblicazione 05/05/20267. Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile per le stesseragioni già illustrate nella proposta di definizione comunicata il 27/03/2025.8. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.9. Ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., deve applicarsi il di-sposto dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., poiché la parte ha chiesto ladecisione del ricorso, dopo la comunicazione della proposta di defini-zione anticipata, e la causa è stata decisa in conformità alla propostastessa.Secondo questa Corte, infatti, la novità normativa, introdotta dald.lgs. n. 149 del 2022 a decorrere dal 18/10/2022, contiene, nei casidi conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legaletipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per lacondanna al pagamento di una ulteriore somma di denaro, non infe-riore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, in favore della Cassadelle ammende (art. 96, comma 4, c.p.c.).Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltroda iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistemaprocessuale, tant'è che la opzione interpretativa, sulla disciplina inter-temporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generalecontenuta nell'art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi in-trodotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali nonera stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio;anche ai fini della reattività ordinamentale, l'istituto integra il corredodi incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame(che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustra-tiva al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, es-sendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nono-stante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)»(Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez. Un.,7 di 9Numero registro generale 25879/2024Numero sezionale 4097/2025Numero di raccolta generale 12685/2026Data pubblicazione 05/05/2026Sentenza n. 28540 del 13/10/2023; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 11346del 29/04/2024).Di siffatta ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistemaprocessuale, va, comunque, esclusa una interpretazione che conducaad automatismi, non in linea con una lettura costituzionalmente orien-tata del nuovo istituto, sicché l'applicazione in concreto delle predettesanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristichedel caso di specie (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023).Nondimeno, nell'ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione perdiscostarsi dalla suddetta previsione legale, essendo evidente la com-plessiva conferma della proposta di definizione anticipata rispetto allamotivazione necessaria per confermare l'inammissibilità del ricorso.10. La parte ricorrente deve quindi essere condannata al paga-mento, a favore della controparte, ex art. 96, comma 3, c.p.c. di unasomma equitativamente determinata in misura pari all'importo dellespese processuali, nonché, ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento,in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00.11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorredar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con-tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dellacontroricorrente, liquidate nella somma di € 25.000,00 per compenso,8 di 9Numero registro generale 25879/2024Numero sezionale 4097/2025Numero di raccolta generale 12685/2026Data pubblicazione 05/05/2026€ 200,00 per esposti, oltre accessori di legge, nonché al pagamentosempre in favore della controricorrente della ulteriore somma di €25.000,00 ex art.96, comma 3, c.p.c.;condanna altresì parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00 ex art. 96, comma4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-serito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sus-sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2025.Il PresidenteGuido Mercolino9 di 9