CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 21511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i due motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, connessi e congiuntamente esaminabili, risultano manifestamente infondati, perché lo stato rave infermità, rilevante ai fini degli artt. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., è stato escluso dal Tribunale di sorveglianza alla stregua di valutazione logica, autonoma ed esaustiva, nonché aderente al dato normativo, anche sotto il profilo della pericolosità sociale ostativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] yggi npi . aiA [OSCURATO:PERSONA] t