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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32909/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letti/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip che aveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura del divieto di dimora in Roma, per i reati di cui agli artt. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 (capo 1) e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi 3,10,11) - sostituito l'anzidetta misura con la custodia cautelare in carcere.

2. Indagini svolte dalla Compagnia CC [OSCURATO:PERSONA] consentivano di individuare l'esistenza di un sodalizio organizzato, dedito stabilmente allo smercio di stupefacente del tipo cocaina, operante nella zona di [OSCURATO:PERSONA] e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato, nell'illecito commercio, dai suoi familiari.

Del sodalizio facevano parte anche altri due soggetti, non appartenenti al medesimo contesto familiare ma ritenute persone "di fiducia" dei fratelli Bianchini: [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno ricorrente.

Quest'ultimo, in particolare, pur ritenuto partecipe, operava in sinergia con il capo, [OSCURATO:PERSONA], tanto che i due "si passavano" la medesima utenza e discutevano sull'individuazione della "retta" più affidabile e conveniente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre il difensore dell'indagato che, con un unico motivo, lamenta contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione in merito alla mancata applicazione degli arresti domiciliari.

La contestata associazione operava in un ambito territoriale ben definito, risultando acclarata l'insussistenza di collegamenti con contesti delinquenziali ben più strutturati e operanti in ambiti di più ampia portata.

Il Tribunale motiva solo apparentemente e in modo illogico sulla inidoneità degli arresti domiciliari, non tenendo conto che, nel periodo in oggetto, il prevenuto, sempre vissuto a casa con la madre, non ha mai messo in atto condotte finalizzate al perseguimento degli scopi del sodalizio.

Costituisce affermazione apodittica quella secondo cui il ricorrente, anche dall'interno della propria abitazione, potrebbe "contare su una rete di contatti da sfruttare". 4.11 Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In termini peraltro generici, il ricorrente si duole dell'aggravamento della misura ritenendo adeguato, per fronteggiare la ravvisata esigenza cautelare, l'originario divieto di dimora in Roma, considerato che la contestata attività illecita sarebbe inquadrabile nell'ambito di uno "spaccio di quartiere".

Deve, tuttavia, osservarsi che, con riguardo all'adeguatezza della misura in corso, l'ordinanza impugnata si rivela esente dalle sollevate censure.

Occorre, invero, rammentare che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

3. Con riguardo al reato di cui al capo 1), il Tribunale ha fornito una precisa motivazione, con cui il ricorrente non sì confronta affatto.

In essa si condividono le valutazioni del pubblico ministero appellante in ordine alla assoluta inidoneità della misura applicata ai sensi dell'ad 283 cod. proc. pen., «atteso che la stessa non assicura alcuna possibilità di controllo sui movimenti ed i contatti dell'indagato né preclude al Benvenuto di proseguire l'illecito commercio con un contenutissimo spostamento, nei contatti con gli ignoti fornitori ed i clienti, nei territori limitrofi alla Capitale».

Evidenzia la «elevatissima propensione specifica all'illecito del Benvenuto (da cui evidentemente trae fonti di sostentamento attesa l'assenza di fonti lecite di reddito) come visto non dissuasa dall'arresto e dalla condanna di poco precedente rispetto ai fatti né da sequestri e controlli nel corso della presente indagine».

Sulla base delle anzidette considerazioni, congruamente il Tribunale capitolino ha stimato che unicamente un presidio cautelare di natura detentiva si riveli idoneo a recidere ì contatti con gli ambienti del traffico di stupefacenti e a limitare i movimenti del prevenuto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec‘ cod. proc. pen.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letti/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip che aveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura del divieto di dimora in Roma, per i reati di cui agli artt. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 (capo 1) e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi 3,10,11) - sostituito l'anzidetta misura con la custodia cautelare in carcere. 2. Indagini svolte dalla Compagnia CC [OSCURATO:PERSONA] consentivano di individuare l'esistenza di un sodalizio organizzato, dedito stabilmente allo smercio di stupefacente del tipo cocaina, operante nella zona di [OSCURATO:PERSONA] e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato, nell'illecito commercio, dai suoi familiari. Del sodalizio facevano parte anche altri due soggetti, non appartenenti al medesimo contesto familiare ma ritenute persone "di fiducia" dei fratelli Bianchini: [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno ricorrente. Quest'ultimo, in particolare, pur ritenuto partecipe, operava in sinergia con il capo, [OSCURATO:PERSONA], tanto che i due "si passavano" la medesima utenza e discutevano sull'individuazione della "retta" più affidabile e conveniente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre il difensore dell'indagato che, con un unico motivo, lamenta contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione in merito alla mancata applicazione degli arresti domiciliari. La contestata associazione operava in un ambito territoriale ben definito, risultando acclarata l'insussistenza di collegamenti con contesti delinquenziali ben più strutturati e operanti in ambiti di più ampia portata. Il Tribunale motiva solo apparentemente e in modo illogico sulla inidoneità degli arresti domiciliari, non tenendo conto che, nel periodo in oggetto, il prevenuto, sempre vissuto a casa con la madre, non ha mai messo in atto condotte finalizzate al perseguimento degli scopi del sodalizio. Costituisce affermazione apodittica quella secondo cui il ricorrente, anche dall'interno della propria abitazione, potrebbe "contare su una rete di contatti da sfruttare". 4.11 Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In termini peraltro generici, il ricorrente si duole dell'aggravamento della misura ritenendo adeguato, per fronteggiare la ravvisata esigenza cautelare, l'originario divieto di dimora in Roma, considerato che la contestata attività illecita sarebbe inquadrabile nell'ambito di uno "spaccio di quartiere". Deve, tuttavia, osservarsi che, con riguardo all'adeguatezza della misura in corso, l'ordinanza impugnata si rivela esente dalle sollevate censure. Occorre, invero, rammentare che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 3. Con riguardo al reato di cui al capo 1), il Tribunale ha fornito una precisa motivazione, con cui il ricorrente non sì confronta affatto. In essa si condividono le valutazioni del pubblico ministero appellante in ordine alla assoluta inidoneità della misura applicata ai sensi dell'ad 283 cod. proc. pen., «atteso che la stessa non assicura alcuna possibilità di controllo sui movimenti ed i contatti dell'indagato né preclude al Benvenuto di proseguire l'illecito commercio con un contenutissimo spostamento, nei contatti con gli ignoti fornitori ed i clienti, nei territori limitrofi alla Capitale». Evidenzia la «elevatissima propensione specifica all'illecito del Benvenuto (da cui evidentemente trae fonti di sostentamento attesa l'assenza di fonti lecite di reddito) come visto non dissuasa dall'arresto e dalla condanna di poco precedente rispetto ai fatti né da sequestri e controlli nel corso della presente indagine». Sulla base delle anzidette considerazioni, congruamente il Tribunale capitolino ha stimato che unicamente un presidio cautelare di natura detentiva si riveli idoneo a recidere ì contatti con gli ambienti del traffico di stupefacenti e a limitare i movimenti del prevenuto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec‘ cod. proc. pen. Così deci
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