CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 37250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto 'relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, generiche e manifestamente infondate. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato la ricorrenza della recidiva apprezzando a carico dell'imputato la reiterazione di condotte illecite, evincibile dal certificato penale, quali elementi che, ragionevolmente, denotano la sua incapacità di controllare il proprio comportamento e, quindi, idonei a comprovare un giudizio di accresciuta pericolosità sociale in occasione del reato commesso e ostativi a formulare un giudizio di rnerítevolezza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con mero giudizio di equivalenza. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell'illecito come effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della ritenuta sussistenza della recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen., che impone la esposizione delle ragioni che legittimano l'aggravamento della pena e, nel caso, espresse con ragioni che si sottraggono a rilievi in sede di legittimità quando siano espressione di un giudizio complessivo ed esaustivo sulla personalità dell'imputato, senza che, necessariamente, tale giudizio debba involgere la disamina di tutti i singoli elementi e parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relator