CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 01436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla negazione dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L'attenuante in parola presuppone l'integrale risarcimento del danno, che deve essere volontario e non deve dipendere da circostanze esterne. Invero, per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si richiede che la riparazione dei danno, tanto nella forma specifica della restituzione, quanto in quella del risarcimento, sia effettiva, integrale e volontaria. La detta circostanza, pertanto, non può trovare applicazione in tema di furto, allorché la cosa sottratta sia stata restituita per effetto dell'intervento della forza pubblica ed indipendentemente dalla volontà del colpevole, e cioè senza la sua partecipazione, a nulla rilevando che il medesimo abbia risarcito, successivamente, gli eventuali danni residui (cass., n. 1789 del 7/7/1988). Nella specie, la restituzione della refurtiva non è stata operata dagli imputati, ma è stata conseguenza dell'intervento della Polizia, messa sulla strada giusta dalla persona offesa. Corretta è, pertanto, la conclusione del giudicante; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna Al ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore (An(onirSbt