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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23269/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. . avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riguardo alla erronea valutazione degli elementi probatori prospettati con i motivi di gravame che avrebbero consentito la riqualificazione del fatto nella fattispecie di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati contestati all'imputato (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come gli evidenti segni di manomissione al blocco di accensione del motoveicolo e la mancanza di disponibilità da parte dell'imputato di strumenti atti alla relativa forzatura, non consentissero di ritenere che lo stesso fosse l'autore del furto, anche in ragione della circostanza che il prevenuto non ebbe a fornire indicazioni in tal senso all'autorità giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, né tale alternativa ricostruzione difensiva trovava riscontro nelle risultanze istruttorie); che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto che devono svolgersi le medesime considerazioni anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in relazione al rigetto del motivo di gravame con il quale era richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti e la rideterminazione in me/ius della pena irrogata, dovendo inoltre ribadirsi come, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01);che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano sia la gravità del reato, desunta dalle modalità della condotta, commessa in piena notte e in compagnia di un complice datosi alla fuga, sia la capacità a delinquere dell'imputato, valutata alla luce dei gravi precedenti penali a suo carico, oltre a rilevarsi come la misura della pena non potesse essere ulteriormente contenuta in ragione della sussistenza della recidiva, essendo stata già rideterminata la misura della pena base pari a quella minima edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] zy / 'C/1,Zre.

DEPOSITATA fRo CMCCULERIA A 2 2026 GiudizíatiO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. . avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riguardo alla erronea valutazione degli elementi probatori prospettati con i motivi di gravame che avrebbero consentito la riqualificazione del fatto nella fattispecie di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati contestati all'imputato (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come gli evidenti segni di manomissione al blocco di accensione del motoveicolo e la mancanza di disponibilità da parte dell'imputato di strumenti atti alla relativa forzatura, non consentissero di ritenere che lo stesso fosse l'autore del furto, anche in ragione della circostanza che il prevenuto non ebbe a fornire indicazioni in tal senso all'autorità giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, né tale alternativa ricostruzione difensiva trovava riscontro nelle risultanze istruttorie); che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto che devono svolgersi le medesime considerazioni anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in relazione al rigetto del motivo di gravame con il quale era richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti e la rideterminazione in me/ius della pena irrogata, dovendo inoltre ribadirsi come, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01);che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano sia la gravità del reato, desunta dalle modalità della condotta, commessa in piena notte e in compagnia di un complice datosi alla fuga, sia la capacità a delinquere dell'imputato, valutata alla luce dei gravi precedenti penali a suo carico, oltre a rilevarsi come la misura della pena non potesse essere ulteriormente contenuta in ragione della sussistenza della recidiva, essendo stata già rideterminata la misura della pena base pari a quella minima edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] zy / 'C/1,Zre. DEPOSITATA fRo CMCCULERIA A 2 2026 GiudizíatiO [OSCURATO:PERSONA]
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