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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 14649/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.231/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 720/2017depositata il 16/05/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Dalla sentenza in epigrafe emerge che CIRILLO [OSCURATO:PERSONA] era attinto da svariate intimazioni di pagamento, che impugnava dinanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA].

2. Questa, con sentenza n. 1354 del 08.08-07.12.2015, dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo alle intimazioni fondate su cartelle relative a violazioni del Codice della strada.

Nel merito delle altre intimazioni, rilevava che le cartelle prodromiche erano state tutte ritualmente notificate e si erano rese definitive per mancata impugnazione, mentre l’eccezione di compensazione opposta dal contribuente non poteva essere accolta, mancando il requisito della certezza del controcredito e non essendo stata comunque emanata la normativa regolamentare di attuazione dell’art. 8 st. contr.: sicché, rispetto a dette residue intimazioni, rigettava il ricorso.

3. Proponeva appello il contribuente, respinto dalla CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: - circa il primo motivo (assenza di attività istruttoria sulla ritualità della notificazione e violazione degli artt. 6 e 7 st. contr.), esso è generico: quanto alla ritualità della notificazione, non è chiaro a quale vizio ed a quali atti si faccia riferimento; quanto alla violazione degli artt. 6 e 7 st. contr., sulla premessa che gli atti rilevanti “dovrebbero essere le ingiunzioni di pagamento”, “non si riesce a comprendere quali sarebbero le indicazioni mancanti”; -circa il secondo motivo (violazione dell’art. 26 DPR n. 602 del 1973), Equitalia ha proceduto direttamente alla notifica delle cartelle; - circa il terzo motivo (difetto di relata di notifica), “la prova della notificazione è data dall’avviso di ricevimento della raccomandata”; - circa il quarto motivo (prescrizione o decadenza delle cartelle), esso è generico; - circa il quinto motivo (erroneo rigetto dell’eccezione di compensazione), manca la normazione secondaria prevista dall’art. 8 st. contr. e comunque, anche a voler ritenere applicabili direttamente gli artt. 1241 ss. cod. civ., “nel caso, sono proprio i tradizionali presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità ad essere carenti”, né il contribuente ha mai attivato il “complesso procedimento” di cui all’art. 28-ter DPR n. 602 del 1973.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con cinque motivi (cfr. in part. pp. 20 e 21 ric.); resistono l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - Riscossione con unico controricorsoa ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato che:

1. Primo motivo.

Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata è nulla per aver ritenuto non applicabile al caso specifico la richiesta compensazione, essendo il contribuente creditore dell’Agenzia delle entrate di oltre euro 60.000.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Esso non individua le norme violate e non deduce alcuna violazione o falsa applicazione di quelle ricavabili dall’illustrazione del “punto 4” del ricorso, cui rinvia.

Incorre in difetto di precisione ed autosufficienza perché - senza confrontarsi con l’affermazione in fatto della CTR secondo cui il controcredito vantato dal contribuente comunque non possiede i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari ai sensi dell’art. 1241 ss. cod. civ. (a causa di svariate dichiarazioni integrative sovrappostesi alla dichiarazione dell’anno di riferimento) - non indica donde, invece, agli atti dei fascicoli di merito, risulti il contrario.

Inoltre -laddove sostiene che la CTR avrebbe ignorato l’art. 28 - ter DPR n. 602 del 1973 - misconosce l’espresso accertamento della CTR circa il non avere il contribuente attivato la procedura di cui al ridetto articolo.

Esso è comunque manifestamente infondato, non considerando che “l'art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000 (cd. statuto del contribuente), che impone all'Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle fideiussioni richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha natura immediatamente precettiva, attribuendo al contribuente un diritto soggettivo perfetto a tutela della sua integrità patrimoniale, a prescindere dell'emanazione dei decreti ministeriali d'attuazione, e ricomprende anche i costi delle fideiussioni stipulate prima della sua entrata in vigore” (Cass. n. 10207 del 2016; 17001 del 2013; 12262 del 2007).

2. Secondo motivo.

Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata è nulla per violazione degli artt. 6 e 7 st. contr., giacché (a mente del punto 1 cui il motivo rinvia) “l’atto impugnato è […] assolutamente privo di elementi ritenuti indispensabili”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, non riproduce le intimazioni di pagamento, non consentendo per l’effetto di materialmente apprezzare la censura, viepiù a fronte dell’affermazione della CTR secondo cui “non si riesce a comprendere quali sarebbero le indicazioni mancanti”.

3. Terzo motivo.

Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata è nulla perché fondata su “atti inesistenti per le ragioni di cui al precedente punto 2)”, volto a denunciare “nullità per violazione e falsa applicazione della normativa speciale sulla notifica degli atti tributari e dell’esecuzione, quindi D.Lgs. 112/1999 e, conseguentemente, [art.] 26, 1° comma, del DPR 602/1973”; “l’avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale e [le] allegate intimazioni di pagamento in questa sede impugnate[,] essendo fondat[i] su prodromiche cartelle di pagamento inesistenti in quanto notificate (meglio comunicate) a mezzo [di] posta raccomandata, in maniera assolutamente impersonale da ‘Equitalia […]’[,] sono parimenti insistenti”.

4. Quarto motivo.

Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata è nulla perché fondata su “atti inesistenti per le ragioni di cui al precedente punto 3)”, volto a denunciare “nullità per violazione e falsa applicazione della normativa sulla relata di notifica-Art. 65 D.Lgs. 112/1999-Art. 60 DPR 600/1973-Legge 890/1982, in particolare art. 14-Artt. 137 e seguenti c.p.c.”; “è palese che l’avviso di notifica impugnato, così come le intimazioni di pagamento allegate e pure impugnate, fondandosi sulle prodromiche cartelle di pagamento notificate direttamente da Equitalia senza l’intervento degli ufficiali della riscossione e, quindi, prive della relata di notifica e, quindi[,] per ciò stesso inesistenti, sono parimenti inesistenti”.

5. I motivi, congiuntamente scrutinabili per sovrapponibilità delle censure, sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.

5.1. Sono inammissibili perché non deducono alcun “error in procedendo”.

5.2. Ad ogni buon conto, pur volendo riguardare i motivi “sub specie” del paradigma di cui all’art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essi sarebbero manifestamente infondati.

Corrisponde a ricevuto principio di diritto l’insegnamento per cui, “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ‘ratione temporis’, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso ‘da parte dell'esattore’, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass. n. 35822 del 2023).

Inoltre, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma ‘semplificata’ di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. n. 28872 del 2018); ancora, “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. n. 19270 del 2018).

6. Quinto motivo.

Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata è illegittima per omesso esame di fatto decisivo e controverso, “di cui al precedente punto 5)”, volto a denunciare “difetto assoluto di istruttoria relativamente alla ritualità della notifica mediante deposito nella casa comunale ed alla legittimità delle intimazioni di pagamento mediante deposito nella casa comunale-Nullità per violazione [degli] artt. 6 e 7 dello statuto del contribuente”.

Al “punto 5”, di cui si tratta, non segue ulteriore illustrazione.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Incorre nel divieto derivante dalla cd. doppia conforme di merito di cui all’allora art. 348-ter cod. proc. civ., né, comunque, prospetta alcun fatto storico decisivo per il giudizio di cui la CTR avrebbe omesso l’esame.

Sotto altro profilo, non rende conto delle notificazioni che assume illegittime, riproducendole.

Neppure esplicita quale “attività istruttoria” sarebbe stata sollecitata ed in relazione a quale fine, dimostrandone la decisività.

7. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate ed all’Agenzia delle entrate-Riscossione le spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.231/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 720/2017depositata il 16/05/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Dalla sentenza in epigrafe emerge che CIRILLO [OSCURATO:PERSONA] era attinto da svariate intimazioni di pagamento, che impugnava dinanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Questa, con sentenza n. 1354 del 08.08-07.12.2015, dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo alle intimazioni fondate su cartelle relative a violazioni del Codice della strada. Nel merito delle altre intimazioni, rilevava che le cartelle prodromiche erano state tutte ritualmente notificate e si erano rese definitive per mancata impugnazione, mentre l’eccezione di compensazione opposta dal contribuente non poteva essere accolta, mancando il requisito della certezza del controcredito e non essendo stata comunque emanata la normativa regolamentare di attuazione dell’art. 8 st. contr.: sicché, rispetto a dette residue intimazioni, rigettava il ricorso. 3. Proponeva appello il contribuente, respinto dalla CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: - circa il primo motivo (assenza di attività istruttoria sulla ritualità della notificazione e violazione degli artt. 6 e 7 st. contr.), esso è generico: quanto alla ritualità della notificazione, non è chiaro a quale vizio ed a quali atti si faccia riferimento; quanto alla violazione degli artt. 6 e 7 st. contr., sulla premessa che gli atti rilevanti “dovrebbero essere le ingiunzioni di pagamento”, “non si riesce a comprendere quali sarebbero le indicazioni mancanti”; -circa il secondo motivo (violazione dell’art. 26 DPR n. 602 del 1973), Equitalia ha proceduto direttamente alla notifica delle cartelle; - circa il terzo motivo (difetto di relata di notifica), “la prova della notificazione è data dall’avviso di ricevimento della raccomandata”; - circa il quarto motivo (prescrizione o decadenza delle cartelle), esso è generico; - circa il quinto motivo (erroneo rigetto dell’eccezione di compensazione), manca la normazione secondaria prevista dall’art. 8 st. contr. e comunque, anche a voler ritenere applicabili direttamente gli artt. 1241 ss. cod. civ., “nel caso, sono proprio i tradizionali presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità ad essere carenti”, né il contribuente ha mai attivato il “complesso procedimento” di cui all’art. 28-ter DPR n. 602 del 1973. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con cinque motivi (cfr. in part. pp. 20 e 21 ric.); resistono l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - Riscossione con unico controricorsoa ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato. Considerato che: 1. Primo motivo. Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata è nulla per aver ritenuto non applicabile al caso specifico la richiesta compensazione, essendo il contribuente creditore dell’Agenzia delle entrate di oltre euro 60.000. 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso non individua le norme violate e non deduce alcuna violazione o falsa applicazione di quelle ricavabili dall’illustrazione del “punto 4” del ricorso, cui rinvia. Incorre in difetto di precisione ed autosufficienza perché - senza confrontarsi con l’affermazione in fatto della CTR secondo cui il controcredito vantato dal contribuente comunque non possiede i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari ai sensi dell’art. 1241 ss. cod. civ. (a causa di svariate dichiarazioni integrative sovrappostesi alla dichiarazione dell’anno di riferimento) - non indica donde, invece, agli atti dei fascicoli di merito, risulti il contrario. Inoltre -laddove sostiene che la CTR avrebbe ignorato l’art. 28 - ter DPR n. 602 del 1973 - misconosce l’espresso accertamento della CTR circa il non avere il contribuente attivato la procedura di cui al ridetto articolo. Esso è comunque manifestamente infondato, non considerando che “l'art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000 (cd. statuto del contribuente), che impone all'Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle fideiussioni richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha natura immediatamente precettiva, attribuendo al contribuente un diritto soggettivo perfetto a tutela della sua integrità patrimoniale, a prescindere dell'emanazione dei decreti ministeriali d'attuazione, e ricomprende anche i costi delle fideiussioni stipulate prima della sua entrata in vigore” (Cass. n. 10207 del 2016; 17001 del 2013; 12262 del 2007). 2. Secondo motivo. Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata è nulla per violazione degli artt. 6 e 7 st. contr., giacché (a mente del punto 1 cui il motivo rinvia) “l’atto impugnato è […] assolutamente privo di elementi ritenuti indispensabili”. 2.1. Il motivo è inammissibile. Invero, non riproduce le intimazioni di pagamento, non consentendo per l’effetto di materialmente apprezzare la censura, viepiù a fronte dell’affermazione della CTR secondo cui “non si riesce a comprendere quali sarebbero le indicazioni mancanti”. 3. Terzo motivo. Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata è nulla perché fondata su “atti inesistenti per le ragioni di cui al precedente punto 2)”, volto a denunciare “nullità per violazione e falsa applicazione della normativa speciale sulla notifica degli atti tributari e dell’esecuzione, quindi D.Lgs. 112/1999 e, conseguentemente, [art.] 26, 1° comma, del DPR 602/1973”; “l’avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale e [le] allegate intimazioni di pagamento in questa sede impugnate[,] essendo fondat[i] su prodromiche cartelle di pagamento inesistenti in quanto notificate (meglio comunicate) a mezzo [di] posta raccomandata, in maniera assolutamente impersonale da ‘Equitalia […]’[,] sono parimenti insistenti”. 4. Quarto motivo. Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata è nulla perché fondata su “atti inesistenti per le ragioni di cui al precedente punto 3)”, volto a denunciare “nullità per violazione e falsa applicazione della normativa sulla relata di notifica-Art. 65 D.Lgs. 112/1999-Art. 60 DPR 600/1973-Legge 890/1982, in particolare art. 14-Artt. 137 e seguenti c.p.c.”; “è palese che l’avviso di notifica impugnato, così come le intimazioni di pagamento allegate e pure impugnate, fondandosi sulle prodromiche cartelle di pagamento notificate direttamente da Equitalia senza l’intervento degli ufficiali della riscossione e, quindi, prive della relata di notifica e, quindi[,] per ciò stesso inesistenti, sono parimenti inesistenti”. 5. I motivi, congiuntamente scrutinabili per sovrapponibilità delle censure, sono inammissibili e comunque manifestamente infondati. 5.1. Sono inammissibili perché non deducono alcun “error in procedendo”. 5.2. Ad ogni buon conto, pur volendo riguardare i motivi “sub specie” del paradigma di cui all’art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essi sarebbero manifestamente infondati. Corrisponde a ricevuto principio di diritto l’insegnamento per cui, “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ‘ratione temporis’, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso ‘da parte dell'esattore’, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass. n. 35822 del 2023). Inoltre, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma ‘semplificata’ di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. n. 28872 del 2018); ancora, “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. n. 19270 del 2018). 6. Quinto motivo. Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata è illegittima per omesso esame di fatto decisivo e controverso, “di cui al precedente punto 5)”, volto a denunciare “difetto assoluto di istruttoria relativamente alla ritualità della notifica mediante deposito nella casa comunale ed alla legittimità delle intimazioni di pagamento mediante deposito nella casa comunale-Nullità per violazione [degli] artt. 6 e 7 dello statuto del contribuente”. Al “punto 5”, di cui si tratta, non segue ulteriore illustrazione. 6.1. Il motivo è inammissibile. Incorre nel divieto derivante dalla cd. doppia conforme di merito di cui all’allora art. 348-ter cod. proc. civ., né, comunque, prospetta alcun fatto storico decisivo per il giudizio di cui la CTR avrebbe omesso l’esame. Sotto altro profilo, non rende conto delle notificazioni che assume illegittime, riproducendole. Neppure esplicita quale “attività istruttoria” sarebbe stata sollecitata ed in relazione a quale fine, dimostrandone la decisività. 7. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate ed all’Agenzia delle entrate-Riscossione le spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual
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