CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45486/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, ha rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa, ma ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 cod.pen. La ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 125 cod.proc.pen., in quanto carente di ogni motivazione in ordine alle deduzioni difensive sull'insussistenza della prova della consumazione del reato e sulla inconfigurabilità del reato e sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale superato in modo esaustivo e logico le deduzioni difensive dell'appellante. In particolare indizi gravi precisi e concordanti in ordine alla responsabilità dell'imputata per furto di energia elettrica sono stati desunti dalle circostanze che la stessa era l'unica intestataria ed utilizzatrice della fornitura elettrica e che ha beneficiato della sotto-fatturazione, di cui, pertanto, era consapevole, dovendo, peraltro, rispondere della aggravante di natura oggettiva del mezzo fraudolento in virtù del criterio di cui all'art. 59, corna 2, cod.pen.; il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante è stato giustificato dalla circostanza che la condotta illecita si è protratta per molti anni. Del resto, la ricorrente neppure si è confrontata con le argomentazioni della Corte territoriale relative al criterio di attribuzione delle aggravanti. In ordine, invece, al bilanciamento di circostanze eterogenee, deve ricordarsi che per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA]