CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 28319/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 1°-8 marzo 2021 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stato ristretto agli arresti domiciliari per sei mesi, dal 26 marzo al 24 settembre 2015, in esecuzione di ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Taranto del 26 marzo 2015, siccome indagato di tentata estorsione, rapina e lesioni in danno di un'anziana signora, fatto contestato come commesso il 24 marzo 2015, prima di essere rimesso in libertà dal G.i.p. per decorrenza dei termini massimi di fase di carcerazione preventiva: l'imputato è stato, infine, assolto dal Tribunale di Taranto con sentenza del 9 settembre 2019, irrevocabile il 25 gennaio 2020, per non avere commesso il fatto. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.), per insussistenza del requisito della colpa grave, e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittorie e manifestamente illogica. I due motivi possono essere unitariamente così sintetizzati: si lamenta travisamento della prova ed avere fatto affidamento i Giudici di merito su meri dati congetturali, poichè, a parte le dichiarazioni della persona offesa, non assunte in contraddittorio, nessun elemento di riscontro è stato acquisito; né - sottolinea il ricorrente - sarebbe legittima la valorizzazione da parte della Corte territoriale dell'essersi l'imputato avvalso del diritto al silenzio. 3. L'Avvocatura dello Stato con memoria del 13 maggio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese. 4. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 20 maggio 2022 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1..Posto che l'unico elemento tenuto in considerazione dai Giudici di merito è non avere [OSCURATO:PERSONA] fornito le proprie discolpe ed i chiarimenti che avrebbe potuto/dovuto dare, essendo invece rimasto in silenzio, il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni efficacemente rappresentate dal P.G. e già esposte dalla S.C. (Sez. 4, n. 8616 del 08/02/2022, ric. [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Infatti, l'orientamento richiamato dalla Corte di appello (e di cui sono espressione, tra le altre, Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760, e Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, Rv. 242757, secondo cui il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini della valutazione sulla equa riparazione nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia) deve oggi ritenersi superato per effetto dell'entrata in vigore (il 14 dicembre 2021) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali") il cui art. 4, tra l'altro, ha aggiunto al comma 1 dell'art.314 cod. proc. pen. il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 (v. i "considerato" nn. 10 e 24) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati. Donde la neutralità, oggi, al fine che in questa sede rileva, del silenzio serbato dall'imputato. 2. Discende, in definitiva, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, cui va demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per ques