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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 35093/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6267/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52T25 H570Z) e GALLI Gianandrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B28 E463S), rappresentati e difesi, in virtù di separate procure in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, piazza Adriana n. 11, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di costituzione in giudizio depositato in data 8 aprile 2022, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Pisa, via S. Martino n. 51, ha eletto domicilio; -resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2342/2017, pubblicata il 24 ottobre 2017, asseritamente notificata il 12 gennaio 2018; R.G.N. 6267/18 Cron.

Rep.

C.C.2/11/2022 Cessione quote sociali – Pagamento del corrispettivo residuo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Livorno (Sezione distaccata di Piombino), la [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedevano che fosse pronunciata la risoluzione, per inadempimento della società convenuta, dei due contratti di “prenotazione di alloggio e/o preliminare di compravendita”, da esse sottoscritti, in qualità di promissari acquirenti, in data 10 dicembre 2006, con la conseguente condanna della promittente alienante al pagamento della penale prevista in detti contratti, che – con successiva scrittura privata del 19 aprile 2008 – era stata ridotta nella misura di euro 65.000,00 per ciascun contratto.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , la quale resisteva alla domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.

In proposito, deduceva: che detti contratti erano simulati; che l’operazione ad essi sottesa era riconducibile agli accordi intervenuti tra la R.D., da una parte, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, in ordine alla cessione in data 14 dicembre 2006 delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui quest’ultimi erano soci; che la sottoscrizione dei preliminari di vendita simulati, a cura della Padrini – quale coniuge del Galli – e della Pistolesi – quale suocera dell’Aversa – , era avvenuta a garanzia del pagamento della parte di prezzo della cessione delle partecipazioni sociali, che doveva essere corrisposta “in nero”.

Con memoria integrativa, depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., le attrici riconoscevano che i contratti erano simulati, chiedendo che fosse accertata la simulazione di tali contratti, con la connessa verifica che il reale rapporto sottostante era intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA], da una parte, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra.

Quindi, nel corso del giudizio, spiegavano intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata al pagamento dell’importo di euro 65.000,00 per ciascuno, assumendo che la R.D. – giuste le dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione –aveva riconosciuto tale debito.

Con successiva memoria integrativa, la [OSCURATO:SOCIETA] contestava la domanda proposta dagli intervenienti, rilevando che l’importo dovuto “in nero” per la cessione delle quote della Tai era stato già corrisposto.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 81/2011, depositata il 25 maggio 2011, dichiarava la simulazione dei contratti denominati di “prenotazione di alloggio e/o preliminare di compravendita” e condannava la R.D. al pagamento della somma di euro 65.000,00 ciascuno, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di residuo del prezzo dovuto per la cessione delle partecipazioni sociali della Tai, compensando integralmente le spese di lite tra le attrici e la convenuta e condannando quest’ultima alla refusione delle spese di lite in favore degli intervenienti.

In particolare, la pronuncia di prime cure sosteneva che le deduzioni della società convenuta, in ordine agli avvenuti versamenti successivi alla sottoscrizione dei contratti e al conseguente saldo del debito contratto a titolo di pagamento del residuo della cessione delle quote sociali, erano rimaste prive di riscontro probatorio. 2.– Proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lamentava: a ) l’inammissibilità dell’intervento spiegato nel giudizio di primo grado, in quanto fondato su un titolo diverso da quello azionato dalle attrici; b ) l’indebito accoglimento della domanda proposta dagli intervenienti, in difetto di alcuna prova del loro asserito credito, non rilevando, a tal fine, le argomentazioni esposte nella propria comparsa di costituzione.

Decidendo sul gravame interposto, cui resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, confermava l’accertamento della simulazione dei contratti stipulati tra le parti attrici e la società convenuta e rigettava la domanda di condanna al pagamento della somma pretesa dagli intervenienti per il titolo indicato.

A sostegno della pronuncia il Giudice del gravame rilevava: a) che si era formato il giudicato interno in ordine al capo della sentenza impugnata che, decidendo sulla controversia instaurata dalle attrici contro la [OSCURATO:SOCIETA], aveva accertato la simulazione dei contratti emarginati; b) che la sentenza di primo grado aveva errato, laddove aveva accolto la domanda degli intervenienti sulla scorta delle sole dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione di R.D., sottoscritta esclusivamente dal suo difensore, ma non anche dalla parte personalmente, peraltro prima che venisse spiegato l’atto di intervento, fondato su un titolo diverso (recte la cessione delle partecipazioni sociali) rispetto a quello azionato dalle attrici (recte il preliminare di compravendita); c ) che, per l’effetto, in mancanza di alcun riscontro probatorio in ordine ai rapporti intercorsi tra gli intervenienti e la [OSCURATO:SOCIETA] e sull’ammontare del residuo corrispettivo “in nero” ancora dovuto, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell’esistenza del credito fatto valere. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si è costituita senza notificare controricorso, al solo fine di avere comunicazione dell’esito decisorio, l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–In primis, si evidenzia che l’atto di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. – non notificato – , non può essere qualificato come controricorso ed è, pertanto, inammissibile (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20996 del 22/07/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019; Sez.

U, Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019), benché nel corpo di tale atto si precisi, dopo avere concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, che la costituzione vale semplicemente ai fini della comunicazione, a cura della cancelleria, dell’esito del procedimento (posto che l’art. 370, primo comma, ultima parte, c.p.c. consente alla parte costituita senza notificazione del controricorso la sola facoltà di partecipare alla discussione orale, attività processuale non contemplata dal procedimento camerale di specie). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prova degli intercorsi rapporti tra gli intervenienti e la [OSCURATO:SOCIETA] e dell’ammontare del residuo corrispettivo “in nero” ancora dovuto incombesse sugli intervenienti, benché il gravame fossestato interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] solo limitatamente alla mancata dimostrazione del quantum debeature non dell’an debeatur. 3.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che la comparsa di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] non avesse valenza confessoria, mentre in realtà le conclusioni cui il Giudice di prime cure era pervenuto si sarebbero fondate sul principio di non contestazione.

Sostengono che, in ogni caso, la posizione assunta dal difensore sui fatti di causa con l’atto di costituzione, benché esso non fosse stato sottoscritto dalla parte personalmente, avesse valenza indiziaria. 4.–Preliminarmente, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione – a dire dei ricorrenti –avvenuta, a mezzo PEC, il 12 gennaio 2018.

Tale carenza, all’esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria.

In esito alla mancata presentazione di un controricorso, non vi è stata contestazione, a cura dei resistenti, del fatto che la sentenza sia stata notificata, né è stata depositata, a loro cura, la copia autentica della pronuncia impugnata, con la relata di notifica. 5.– In conseguenza della rilevata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile.

E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021).

A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019).

Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della de cisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si èpronunciato.

Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti.

Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni.

Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez.

L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014).

La mancata produzione, nel termine di cui all’art.369 c.p.c., della relata di notifica comporta –escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013), cosa che non è nella specie – la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dall’ipotetica circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez.

L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020).

Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez.

U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez.

U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009), ipotesi che non ricorre nel caso in esame. 6.–Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni per la declaratoria di improcedibilità ricorrono nella fattispecie, posto che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 ottobre 2017; b) i ricorrenti hanno dato atto, nel corpo del ricorso, che la medesima sentenza impugnata è stata notificata, a mezzo PEC, il 12 gennaio 2018; c) il ricorso per cassazione è stato notificato il 12/14 febbraio 2018; d) l’intimata resistente non ha contestato l’avvenuta notifica nella data indicata; e) né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio, è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. 7.–All’esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

L’improcedibilità assorbe l’esame dei motivi di ricorso.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite, in ragione dell’irrituale costituzione della resistente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6267/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52T25 H570Z) e GALLI Gianandrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B28 E463S), rappresentati e difesi, in virtù di separate procure in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, piazza Adriana n. 11, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di costituzione in giudizio depositato in data 8 aprile 2022, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Pisa, via S. Martino n. 51, ha eletto domicilio; -resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2342/2017, pubblicata il 24 ottobre 2017, asseritamente notificata il 12 gennaio 2018; R.G.N. 6267/18 Cron. Rep. C.C.2/11/2022 Cessione quote sociali – Pagamento del corrispettivo residuo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Livorno (Sezione distaccata di Piombino), la [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedevano che fosse pronunciata la risoluzione, per inadempimento della società convenuta, dei due contratti di “prenotazione di alloggio e/o preliminare di compravendita”, da esse sottoscritti, in qualità di promissari acquirenti, in data 10 dicembre 2006, con la conseguente condanna della promittente alienante al pagamento della penale prevista in detti contratti, che – con successiva scrittura privata del 19 aprile 2008 – era stata ridotta nella misura di euro 65.000,00 per ciascun contratto. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , la quale resisteva alla domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto. In proposito, deduceva: che detti contratti erano simulati; che l’operazione ad essi sottesa era riconducibile agli accordi intervenuti tra la R.D., da una parte, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, in ordine alla cessione in data 14 dicembre 2006 delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui quest’ultimi erano soci; che la sottoscrizione dei preliminari di vendita simulati, a cura della Padrini – quale coniuge del Galli – e della Pistolesi – quale suocera dell’Aversa – , era avvenuta a garanzia del pagamento della parte di prezzo della cessione delle partecipazioni sociali, che doveva essere corrisposta “in nero”. Con memoria integrativa, depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., le attrici riconoscevano che i contratti erano simulati, chiedendo che fosse accertata la simulazione di tali contratti, con la connessa verifica che il reale rapporto sottostante era intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA], da una parte, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra. Quindi, nel corso del giudizio, spiegavano intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata al pagamento dell’importo di euro 65.000,00 per ciascuno, assumendo che la R.D. – giuste le dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione –aveva riconosciuto tale debito. Con successiva memoria integrativa, la [OSCURATO:SOCIETA] contestava la domanda proposta dagli intervenienti, rilevando che l’importo dovuto “in nero” per la cessione delle quote della Tai era stato già corrisposto. Il Tribunale adito, con sentenza n. 81/2011, depositata il 25 maggio 2011, dichiarava la simulazione dei contratti denominati di “prenotazione di alloggio e/o preliminare di compravendita” e condannava la R.D. al pagamento della somma di euro 65.000,00 ciascuno, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di residuo del prezzo dovuto per la cessione delle partecipazioni sociali della Tai, compensando integralmente le spese di lite tra le attrici e la convenuta e condannando quest’ultima alla refusione delle spese di lite in favore degli intervenienti. In particolare, la pronuncia di prime cure sosteneva che le deduzioni della società convenuta, in ordine agli avvenuti versamenti successivi alla sottoscrizione dei contratti e al conseguente saldo del debito contratto a titolo di pagamento del residuo della cessione delle quote sociali, erano rimaste prive di riscontro probatorio. 2.– Proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lamentava: a ) l’inammissibilità dell’intervento spiegato nel giudizio di primo grado, in quanto fondato su un titolo diverso da quello azionato dalle attrici; b ) l’indebito accoglimento della domanda proposta dagli intervenienti, in difetto di alcuna prova del loro asserito credito, non rilevando, a tal fine, le argomentazioni esposte nella propria comparsa di costituzione. Decidendo sul gravame interposto, cui resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, confermava l’accertamento della simulazione dei contratti stipulati tra le parti attrici e la società convenuta e rigettava la domanda di condanna al pagamento della somma pretesa dagli intervenienti per il titolo indicato. A sostegno della pronuncia il Giudice del gravame rilevava: a) che si era formato il giudicato interno in ordine al capo della sentenza impugnata che, decidendo sulla controversia instaurata dalle attrici contro la [OSCURATO:SOCIETA], aveva accertato la simulazione dei contratti emarginati; b) che la sentenza di primo grado aveva errato, laddove aveva accolto la domanda degli intervenienti sulla scorta delle sole dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione di R.D., sottoscritta esclusivamente dal suo difensore, ma non anche dalla parte personalmente, peraltro prima che venisse spiegato l’atto di intervento, fondato su un titolo diverso (recte la cessione delle partecipazioni sociali) rispetto a quello azionato dalle attrici (recte il preliminare di compravendita); c ) che, per l’effetto, in mancanza di alcun riscontro probatorio in ordine ai rapporti intercorsi tra gli intervenienti e la [OSCURATO:SOCIETA] e sull’ammontare del residuo corrispettivo “in nero” ancora dovuto, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell’esistenza del credito fatto valere. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituita senza notificare controricorso, al solo fine di avere comunicazione dell’esito decisorio, l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–In primis, si evidenzia che l’atto di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. – non notificato – , non può essere qualificato come controricorso ed è, pertanto, inammissibile (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20996 del 22/07/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019; Sez. U, Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019), benché nel corpo di tale atto si precisi, dopo avere concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, che la costituzione vale semplicemente ai fini della comunicazione, a cura della cancelleria, dell’esito del procedimento (posto che l’art. 370, primo comma, ultima parte, c.p.c. consente alla parte costituita senza notificazione del controricorso la sola facoltà di partecipare alla discussione orale, attività processuale non contemplata dal procedimento camerale di specie). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prova degli intercorsi rapporti tra gli intervenienti e la [OSCURATO:SOCIETA] e dell’ammontare del residuo corrispettivo “in nero” ancora dovuto incombesse sugli intervenienti, benché il gravame fossestato interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] solo limitatamente alla mancata dimostrazione del quantum debeature non dell’an debeatur. 3.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che la comparsa di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] non avesse valenza confessoria, mentre in realtà le conclusioni cui il Giudice di prime cure era pervenuto si sarebbero fondate sul principio di non contestazione. Sostengono che, in ogni caso, la posizione assunta dal difensore sui fatti di causa con l’atto di costituzione, benché esso non fosse stato sottoscritto dalla parte personalmente, avesse valenza indiziaria. 4.–Preliminarmente, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione – a dire dei ricorrenti –avvenuta, a mezzo PEC, il 12 gennaio 2018. Tale carenza, all’esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria. In esito alla mancata presentazione di un controricorso, non vi è stata contestazione, a cura dei resistenti, del fatto che la sentenza sia stata notificata, né è stata depositata, a loro cura, la copia autentica della pronuncia impugnata, con la relata di notifica. 5.– In conseguenza della rilevata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile. E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021). A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019). Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della de cisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si èpronunciato. Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti. Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni. Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014). La mancata produzione, nel termine di cui all’art.369 c.p.c., della relata di notifica comporta –escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013), cosa che non è nella specie – la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dall’ipotetica circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020). Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez. U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009), ipotesi che non ricorre nel caso in esame. 6.–Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni per la declaratoria di improcedibilità ricorrono nella fattispecie, posto che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 ottobre 2017; b) i ricorrenti hanno dato atto, nel corpo del ricorso, che la medesima sentenza impugnata è stata notificata, a mezzo PEC, il 12 gennaio 2018; c) il ricorso per cassazione è stato notificato il 12/14 febbraio 2018; d) l’intimata resistente non ha contestato l’avvenuta notifica nella data indicata; e) né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio, è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. 7.–All’esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. L’improcedibilità assorbe l’esame dei motivi di ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite, in ragione dell’irrituale costituzione della resistente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i
Sentenza Cassazione n. 35093/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris