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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07511/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26145/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE , ra ppresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, 21 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2248/2017 depositata il 11/05/2017.

Oggetto: Pubblico impiego -contratti a termine -risarcimento R.G.N. 26145/2017 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza n. 2248/2017 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale (che, accertata l’illegittimità dei contratti a termine stipulati tra il 2006 e il 2011 dalle odierne ricorrenti, insegnanti di asilo nido, con il Comune di Roma, aveva condannato il Comune al pagamento in favore di ciascuna di esse di una somma pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), respingeva l’azionata domanda;

2. riteneva la Corte territoriale che la disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie non fosse quella prevista per il comparto scuola ma, come ritenuto dal giudice di prime cure, quella di cui al d.lgs. n. 368/2001 che solo con le modifiche di cui al d.l. n. 54/2013 conv. in legge n. 85/2013, art. 10, comma 4 bis terzo periodo, ha introdotto deroghe alla disciplina ordinaria per il personale in causa; alla luce della disciplina applicabile riteneva che i contratti stipulati inter partes non contenessero alcuna indicazione delle ragioni giustificative delle assunzioni a termine e che pertanto gli stessi fossero illegittimi; rilevavache le insegnanti in questione erano state assunte a tempo indeterminato a far data dal 20.12.2012; riteneva che l’intervenuta stabilizzazione fosse satisfattiva di ogni pretesa anche risarcitoria e richiamava, sul punto, Cass. n. 22552/2016;

3. ricorronoper la cassazione della sentenza le lavoratrici con due motivi;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

5. le ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e della legge n. 249/2000 nonché della legge n. 107/2015 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; deducono che, come evidenziato dallo stesso giudice d’appello, la disciplina nella specie applicabilenon è quella del comparto scuola ma quella del d.lgs. n. 368/2001; aggiungono che la novella apportata con il d.l. n. 70/2011, conv. con modificazioni dalla legge n. 106/2011 che ha aggiunto (art. 9, comma 18) il comma 4 bisall’art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 è espressamente limitata al reclutamento nell’ambito del comparto scuola statale e pertanto è inapplicabile alla fattispecie; rilevano che solo con le modifiche di cui al d.l. n. 54/2013 conv. in legge n. 85/2013, art. 10, comma 4 bis terzo periodo, ha introdotto deroghe alla disciplina ordinaria per il R.G.N. 26145/2017 Pag.personale in causa senza contenere alcuna disposizione nel senso di una efficacia retroattiva della relativa previsione;

2. con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della legge n. 107/2015 e della giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n. 22552/2016) formatasi in materia in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; rilevano che la Corte territoriale, dopo la corretta premessa giuridica di cui al primo motivo di ricorso, ha errato nell’applicare al caso di specie la soluzione prospettata da questa Corte di legittimità conriferimento alla legge n. 107/2015, sulla buona scuola, relativa alle sole scuole statali e non anche alle scuole comunali; rilevano che il piano di stabilizzazione previsto dalla legge n. 107/2015 non riguarda il personale delle scuole comunali; aggiungono che l’assunzione avvenuta nel 2012 (da parte di [OSCURATO:PERSONA] e non del Ministero) non rientra nell’ambito della fattispecie ritenuta da questa Corte di legittimità per escludere la sussistenza di un danno;

3. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono fondati;

4. come da questa Corte già affermato (v.

Cass. n. 35269/2021) il d.lgs. n. 297/1994, richiamato dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, quanto al reclutamento si riferisce alle scuole statali e al personale incluso nei ruoli (statali e provinciali) di cui agli artt. 398 e 543, così come al solo personale statale è applicabile la disciplina dettata per il conferimento delle supplenze, annuali e temporanee, dalla legge n. 124/1999; parimenti non è estensibile alla scuola comunale l’art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, che ha aggiunto nell’art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 il comma 4 bissecondo cui «Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.

In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto»; l’inapplicabilità della disposizione è indirettamente confermata dall’art. 4 comma 11 del d.l.n. 101 del 31 agosto 2013 che ha inserito nell’art. 10, comma 4 bis, un ulteriore inciso, prevedendo che all’articolo 10, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all’educazione, R.G.N. 26145/2017 Pag.negli asili nidi e nelle scuole dell’infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico»; solo a partire dal 10 settembre 2013, dunque, il personale scolastico addetto agli asili nido e alle scuole dell’infanzia gestite dagli enti locali è stato esonerato dal rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 165/2001, ma è rimasta ferma la necessaria ricorrenza delle condizioni richieste dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare la possibilità di ricorrere al contratto a termine in presenza di esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali; il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dal legislatore con il d.lgs. n. 75/2017 che ha inserito nell’art. 36 il comma 5 quinquies secondo cui: « II presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali...»; sino all’entrata in vigore della norma di esclusione, la legittimità del ricorso al contratto a tempo determinato da parte dell’ente locale andava, quindi, verificata tenendo conto dei principi enunciati nei commi 1 e 2 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, a partire dalle modifiche apportate dal d.l. n. 4/2006, convertito dalla legge n. 80/2006, ha fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di soddisfare le esigenze connesse al fabbisogno ordinario mediante assunzioni a tempo indeterminato, consentendo il ricorso alle forme contrattuali flessibili per ragioni temporanee e eccezionali;

5. ciò detto, corretta è la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha valutato la legittimità del termine alla luce della disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001;

6. tuttavia il giudice d’appello ha errato nel non esaminare le caratteristiche della intervenuta stabilizzazione (risalente al 2012) e nel considerare la stessa al pari di quella di cui alla legge n. 107/2015 (relativa solo al personale docente ed educativo delle scuole statali); l’inapplicabilità, quanto al regime delle assunzioni ed alla disciplina dei rapporti a termine, alla scuola comunale della legge n. 107/2015 è stata confermata dal d.l. n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, che, all’art. 17, ha dettato una disciplina speciale delle assunzioni del personale assegnato alle scuole dell’infanzia ed agli asili nido degli enti locali «in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107» (art. 17, comma 1);

7. sul punto andava fatta applicazione del principio già affermato da questa Corte con la sentenza n. 15240/2021 che ha esaminato una fattispecie analoga a quella R.G.N. 26145/2017 Pag.oggetto di causa ed ha cassato la pronuncia della Corte d’appello di Bologna che, anche in quel caso, aveva ritenuto sufficiente a ristorare il danno subito per effetto della reiterazione del contratto a termine l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato; con la richiamata pronuncia, alla cui motivazione si rinvia exart. 118 disp. att. cod. proc. sono stati ulteriormente sviluppati principi già affermati da Cass. n. 7061/2018, Cass. n. 773/2020 e Cass. n. 6315/2021 e si è precisato che, nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente; detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso; tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine;

8. la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto da ultimo richiamato sicché sotto tale profilo la pronuncia deveessere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi a quanto enunciato al punto sub

7. che precede e provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità;

9. la fondatezza del ricorso rende inapplicabile il disposto dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26145/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE , ra ppresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, 21 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2248/2017 depositata il 11/05/2017. Oggetto: Pubblico impiego -contratti a termine -risarcimento R.G.N. 26145/2017 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 2248/2017 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale (che, accertata l’illegittimità dei contratti a termine stipulati tra il 2006 e il 2011 dalle odierne ricorrenti, insegnanti di asilo nido, con il Comune di Roma, aveva condannato il Comune al pagamento in favore di ciascuna di esse di una somma pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), respingeva l’azionata domanda; 2. riteneva la Corte territoriale che la disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie non fosse quella prevista per il comparto scuola ma, come ritenuto dal giudice di prime cure, quella di cui al d.lgs. n. 368/2001 che solo con le modifiche di cui al d.l. n. 54/2013 conv. in legge n. 85/2013, art. 10, comma 4 bis terzo periodo, ha introdotto deroghe alla disciplina ordinaria per il personale in causa; alla luce della disciplina applicabile riteneva che i contratti stipulati inter partes non contenessero alcuna indicazione delle ragioni giustificative delle assunzioni a termine e che pertanto gli stessi fossero illegittimi; rilevavache le insegnanti in questione erano state assunte a tempo indeterminato a far data dal 20.12.2012; riteneva che l’intervenuta stabilizzazione fosse satisfattiva di ogni pretesa anche risarcitoria e richiamava, sul punto, Cass. n. 22552/2016; 3. ricorronoper la cassazione della sentenza le lavoratrici con due motivi; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. le ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e della legge n. 249/2000 nonché della legge n. 107/2015 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; deducono che, come evidenziato dallo stesso giudice d’appello, la disciplina nella specie applicabilenon è quella del comparto scuola ma quella del d.lgs. n. 368/2001; aggiungono che la novella apportata con il d.l. n. 70/2011, conv. con modificazioni dalla legge n. 106/2011 che ha aggiunto (art. 9, comma 18) il comma 4 bisall’art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 è espressamente limitata al reclutamento nell’ambito del comparto scuola statale e pertanto è inapplicabile alla fattispecie; rilevano che solo con le modifiche di cui al d.l. n. 54/2013 conv. in legge n. 85/2013, art. 10, comma 4 bis terzo periodo, ha introdotto deroghe alla disciplina ordinaria per il R.G.N. 26145/2017 Pag.personale in causa senza contenere alcuna disposizione nel senso di una efficacia retroattiva della relativa previsione; 2. con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della legge n. 107/2015 e della giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n. 22552/2016) formatasi in materia in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; rilevano che la Corte territoriale, dopo la corretta premessa giuridica di cui al primo motivo di ricorso, ha errato nell’applicare al caso di specie la soluzione prospettata da questa Corte di legittimità conriferimento alla legge n. 107/2015, sulla buona scuola, relativa alle sole scuole statali e non anche alle scuole comunali; rilevano che il piano di stabilizzazione previsto dalla legge n. 107/2015 non riguarda il personale delle scuole comunali; aggiungono che l’assunzione avvenuta nel 2012 (da parte di [OSCURATO:PERSONA] e non del Ministero) non rientra nell’ambito della fattispecie ritenuta da questa Corte di legittimità per escludere la sussistenza di un danno; 3. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono fondati; 4. come da questa Corte già affermato (v. Cass. n. 35269/2021) il d.lgs. n. 297/1994, richiamato dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, quanto al reclutamento si riferisce alle scuole statali e al personale incluso nei ruoli (statali e provinciali) di cui agli artt. 398 e 543, così come al solo personale statale è applicabile la disciplina dettata per il conferimento delle supplenze, annuali e temporanee, dalla legge n. 124/1999; parimenti non è estensibile alla scuola comunale l’art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, che ha aggiunto nell’art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 il comma 4 bissecondo cui «Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto»; l’inapplicabilità della disposizione è indirettamente confermata dall’art. 4 comma 11 del d.l.n. 101 del 31 agosto 2013 che ha inserito nell’art. 10, comma 4 bis, un ulteriore inciso, prevedendo che all’articolo 10, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all’educazione, R.G.N. 26145/2017 Pag.negli asili nidi e nelle scuole dell’infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico»; solo a partire dal 10 settembre 2013, dunque, il personale scolastico addetto agli asili nido e alle scuole dell’infanzia gestite dagli enti locali è stato esonerato dal rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 165/2001, ma è rimasta ferma la necessaria ricorrenza delle condizioni richieste dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare la possibilità di ricorrere al contratto a termine in presenza di esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali; il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dal legislatore con il d.lgs. n. 75/2017 che ha inserito nell’art. 36 il comma 5 quinquies secondo cui: « II presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali...»; sino all’entrata in vigore della norma di esclusione, la legittimità del ricorso al contratto a tempo determinato da parte dell’ente locale andava, quindi, verificata tenendo conto dei principi enunciati nei commi 1 e 2 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, a partire dalle modifiche apportate dal d.l. n. 4/2006, convertito dalla legge n. 80/2006, ha fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di soddisfare le esigenze connesse al fabbisogno ordinario mediante assunzioni a tempo indeterminato, consentendo il ricorso alle forme contrattuali flessibili per ragioni temporanee e eccezionali; 5. ciò detto, corretta è la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha valutato la legittimità del termine alla luce della disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001; 6. tuttavia il giudice d’appello ha errato nel non esaminare le caratteristiche della intervenuta stabilizzazione (risalente al 2012) e nel considerare la stessa al pari di quella di cui alla legge n. 107/2015 (relativa solo al personale docente ed educativo delle scuole statali); l’inapplicabilità, quanto al regime delle assunzioni ed alla disciplina dei rapporti a termine, alla scuola comunale della legge n. 107/2015 è stata confermata dal d.l. n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, che, all’art. 17, ha dettato una disciplina speciale delle assunzioni del personale assegnato alle scuole dell’infanzia ed agli asili nido degli enti locali «in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107» (art. 17, comma 1); 7. sul punto andava fatta applicazione del principio già affermato da questa Corte con la sentenza n. 15240/2021 che ha esaminato una fattispecie analoga a quella R.G.N. 26145/2017 Pag.oggetto di causa ed ha cassato la pronuncia della Corte d’appello di Bologna che, anche in quel caso, aveva ritenuto sufficiente a ristorare il danno subito per effetto della reiterazione del contratto a termine l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato; con la richiamata pronuncia, alla cui motivazione si rinvia exart. 118 disp. att. cod. proc. sono stati ulteriormente sviluppati principi già affermati da Cass. n. 7061/2018, Cass. n. 773/2020 e Cass. n. 6315/2021 e si è precisato che, nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente; detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso; tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine; 8. la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto da ultimo richiamato sicché sotto tale profilo la pronuncia deveessere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi a quanto enunciato al punto sub 7. che precede e provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità; 9. la fondatezza del ricorso rende inapplicabile il disposto dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il
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