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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31119/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena inflittagli per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte dell'operazione con la quale, ferme restando le statuzioni in punto di pena della sentenza del emessa il 6 novembre 2015 divenuta sul punto irrevocabile a seguito della decisione di questa Corte del. 17 novembre 2017, la Corte di merito si è limitata, a seguito di annullamento con rinvio, a determinare la pena per il reato per il quale era intervenuta dichiarazione di prescrizione.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena inflittagli per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte dell'operazione con la quale, ferme restando le statuzioni in punto di pena della sentenza del emessa il 6 novembre 2015 divenuta sul punto irrevocabile a seguito della decisione di questa Corte del. 17 novembre 2017, la Corte di merito si è limitata, a seguito di annullamento con rinvio, a determinare la pena per il reato per il quale era intervenuta dichiarazione di prescrizione. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31119/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris