CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 23430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori presenti: 1) Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; 2) Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale del riesame di Trani ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione personale e locale, e con- seguente sequestro probatorio, emesso dal PM presso il medesimo tribunale in data 8.09.2021 ed eseguito dalla GdF di Bari il 12.10.2021, procedendosi nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di dichiarazione fraudo- lenta mediante altri artifici ex art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000 nei confronti' del Cam- pana e di altro soggetto qui non ricorrente, ossia il I.r. della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., segnatamente per aver quest'ultimo, quale I.r. della "[OSCURATO:PERSONA]- pana S.r.l.", in relazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] è persona di riferimento - socio al 90%, indicato nella dichiarazione annuale relativa all'anno 2018, al fine di evadere le imposte sui redditi, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo tali da superare il 5% di quelli indicati in dichiarazione, da comportare un'evasione di imposta superiore a 30.000,00 euro, avvalendosi di mezzi fraudolenti, quali il software gestionale denominato [OSCURATO:PERSONA], e da ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. 2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione, è utile riportare per sintesi la vicenda sottesa al disposto sequestro. In particolare, la vicenda scaturisce dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Bari, all'esito delle quali si riscontrava un'incongruenza tra quanto di- chiarato nell'anno 2018 e quanto effettivamente percepito, rilevandosi l'omessa indicazione, al fine di evadere l'imposta sui redditi, di elementi attivi tali da com- portare un'evasione di imposta superiore a 30.000,00 euro. Secondo la ricostru- zione della Guardia di Finanza, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che vedeva come rappresentante legale all'epoca dei fatti il padre del ricorrente, mentre quest'ul- timo è socio al 90% nonché "persona di riferimento", si avvaleva del software gestionale denominato [OSCURATO:PERSONA]! Gold, creato e fornito dal legale rappresen- tante e socio unico della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], ai fini di tenere una contabilità parallela, protetta da password e archiviata su sopporti esterni facilmente occultabili in modo tale da non esservi traccia nel computer deputato alla contabilità ufficiale. Tale ultima circostanza è stata oggetto di verifica con il sequestro del materiale informatico del Carbone, all'interno del quale sono stati rinvenuti dei file di database con la medesima estensione di quelli costituenti gli archivi utilizzati dal software gestionale "[OSCURATO:PERSONA]! Gold". Le prestazioni estratte dal gestionale occulto sono state comparate con i dati contabili contenuti nelle dichiarazioni fiscali, consentendo di formulare una stima attendibile dei compensi percepiti e non fatturati pari a 590,362.26 euro con conseguente evasione di imposta pari a 141.686,94 euro. Sulla base dei fatti ap- pena descritti, il PM ha emesso il decreto di perquisizione locale e personale al quale fa seguito il decreto di sequestro probatorio impugnato dinanzi al tribunale del riesame di Bari, oggetto del ricorso odierno. 3. Avverso la ordinanza impugnata nel presente procedimento, il difensore fiduciario ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di se- guito sinteticamente illustrato. 3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 125 co. 3 ed all'art. 253 c.p.p. per mancanza di motivazione o, al più, per motivazione soltanto apparente. In sintesi, con il predetto motivo di ricorso, la difesa ritiene il provvedi- mento impugnato meritevole di annullamento in quanto, per come strutturato e formulato, viola gli artt. 125 co. 3 e 253 c.p.p. A parere del ricorrente sarebbe insussistente il fumus delicti perché nel decreto di perquisizione il PM non avrebbe individuato la condotta materiale costituente reato, nemmeno nei suoi tratti es- senziali e rudimentali, non osservando così le norme poste a tutela e garanzia e i principi individuati dalla Corte di cassazione. Medesime considerazioni devono es- sere svolte con riferimento al sequestro probatorio: anche in questo caso il PM, in violazione delle prescrizioni sul punto, non ha descritto la condotta incriminata e la relazione intercorrente tra la stessa e i beni sottoposti a vincolo. Tale vulnus non è stato nemmeno sanato dall'ordinanza oggetto di gra- vame, poiché il giudice adito non ha motivato - o ha motivato in maniera del tutto apparente- sulle censure articolate dalla difesa, riproponendo esclusivamente la formula dell'accusa non individuando alcun fatto concreto da poter ricondurre al reato contestato e non potendo ritenere sufficiente la qualità di socio, data l'irrile- vanza penale della formula "persona di riferimento" utilizzata per descrivere la posizione del ricorrente o la circostanza per cui nell'imputazione sia contestato il concorso ex art. 110 c.p. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 5.04.2022, cui si è riportato in sede di udienza camerale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ed invero, ricorda il PG che, come costantemente affermato da questa Corte, "in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a veri- ficare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti"' in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria”(Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007 -01). Nel caso in esame, l'ordinanza di rigetto del ricorso per riesame ha espres- samente preso in considerazione la doglianza evidenziando come la riferibilità del fatto alla posizione del Campana fosse chiaramente riconducibile al suo ruolo all'in- terno della società, in quanto socio al 90%, nonché titolare di una ditta indivi- duale esercente la medesima attività in luogo coincidente con quello della Odon- toiatrica Campana. Alla luce dei richiamati insegnamenti di legittimità, pertanto, l'ordinanza impugnata risulta per il PG adeguatamente motivata con l'indicazione degli elementi utili a legittimare la configurazione dei reati prospettati nel decreto impugnato e con una valutazione di ragionevolezza dell'ipotesi di per- tinenza probatoria del materiale documentale ed informatico sequestrato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato in presenza a seguito di istanza, accolta, ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, è inammissibile. 2. È anzitutto, inammissibile, perché, a dispetto della formale intestazione, le censure attengono al vizio di motivazione, atteso che avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è possibile apporre soltanto il vizio di violazione di legge. Invero, la specificità dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità 'per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c) dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998 - dep. 26/01/1999, Rv. 212248). Inoltre, quanto ai profili di ammissibilità, deve altresì rilevarsi che, per giu- risprudenza ormai consolidata di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto man- cante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione sem- plice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012 - dep. 21/02/2012, Rv. 252430; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2019, Rv. 245093). 3. Non si ravvisa, peraltro, alcuna ipotesi di motivazione assente o fittizia. Infatti, il provvedimento impugnato, analizza tutte le doglianze formulate ponendo particolare attenzione al fumus, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa. Rileva sul punto il giudice del riesame, attraverso un'attività di consentita motivazione per relationem agli atti del procedimento svolti dalla polizia giudiziaria (ben potendosi l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari ritenersi as- solto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi, come nel caso di specie, abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione; tra le tante: Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019 - dep. 31/05/2019, Rv. 276770 - 01) - come "nello specifico depongono chiaramente nel senso della sussistenza di un quadro indizia- rio denotante la commissione del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza di Bari sopra indicati espressamente richiamati e posti a fondamento del decreto impugnato". In sintesi, la violazione di legge attinente alla motivazione può essere de- dotta in sede di legittimità solo qualora vi sia una totale omissione della motiva- zione ovvero una motivazione fittizia o contraddittoria, come l'utilizzo da parte del giudice di espressioni di stile o stereotipate oppure la presenza di un argomentare fondato sulla contrapposizione di ragionamenti decisivi di segno opposto. In particolare, è meramente apparente la motivazione dell'ordinanza con- fermativa del decreto di sequestro probatorio, quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge quando le argomentazioni in ordine al fumus del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (tra le tante: Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014 - dep. 17/10/2014, Rv. 260314). Circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso in esame. 4. Il ricorso è inoltre inammissibile perché generico per aspecificità, ripro- ponendo le medesime censure, già oggetto di puntuale esame da parte dei giudici del riesame. È invero pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile •il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeter- minati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Rv. 253849 - 01). Ed invero, si rileva nel caso di specie che la censura, in questa sede pre- sentata, era già stata proposta dinanzi al Tribunale del riesame, il quale ha for- mulato compiuta risposta sul punto, facendo buon governo dei principi vigenti e non incorrendo in alcuna violazione. 5. Per quanto poi concerne specificatamente il ruolo del ricorrente, il giudice ha ritenuto sussistente la sua responsabilità sulla base della documentazione in atti dalla quale è emersa la quota di socio pari al 90% della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., nonché la titolarità di una ditta individuale avente [OSCURATO:PARTITA_IVA] esercente l'attività di studi odontoiatrici con luogo di esercizio coin- cidente con la sede legale della società di cui è socio e di cui è divenuto anche legale rappresentante dal 4.11.2020. L'individuazione del ricorrente quale soggetto "concorrente" nel reato in esame, del resto, è resa evidente dalla stessa imputazione a titolo di concorso ex art. 110, c.p. nel reato oggetto di contestazione, unitamente al I.r. (all'epoca dei fatti), della società predetta, il che, in questa sede, unitamente alla descrizione dell'interessenza societaria in quota di maggioranza sostanzialmente assoluta nella società in esame (cui si accompagna il dato, dotato di notevole valenza indi- ziaria, costituito dalla identità della sede sociale con quella della ditta individuale intestata al ricorrente), costituisce elemento sufficiente al fine di valutare le legit- timità del disposto sequestro. E' invero pacifico nella giurisprudenza di questa /) Corte che in sede di convalida di un sequestro probatorio, è sufficiente la indica- zione degli elementi che giustificano la possibilità che quanto sequestrato possa essere qualificato come corpo di reato o cosa ad esso pertinente, ossia la sussi- stenza del "fumus" circa il rapporto di immediatezza con il reato, dovendo esclu- dersi ogni dimostrazione circa la sua provenienza o appartenenza, riservata a mo- menti successivi, quali il sub-procedimento instaurato con la richiesta di restitu- zione o l'accertamento della responsabilità degli imputati in relazione ai reati con- testati (v., ad es., Sez. 6, n. 23777 del 25/03/2003 - dep. 29/05/2003, Rv. 225680 - 01). 6. Conclusivamente, sulla base di quanto sopra, il Tribunale di Bari ha rite- nuto il decreto di perquisizione e sequestro probatorio disposto dal PM legittimo perché ha trovato giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita e in presenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato. Il provvedimento, in conclusione, non si limita ad affermare con un'espres- sione apodittica l'esistenza del fumus, ma descrive le circostanze per cui si giunge a questa conclusione partendo dal quadro indiziario a carico del ricorrente dal quale emerge il fatto per cui è perseguito. In presenza del fumus, come sopra ricordato, il sequestro si presenta legittimo. Ed anche tale ultima circostanza è stata evidenziata dal giudice del riesame il quale sottolinea la necessità del vincolo in funzione dell'accertamento dei fatti perché sarebbe impossibile perseguire le finalità probatorie senza il sequestro con- siderando che i beni sequestrati (documenti relativi a prestazioni professionali, documenti contabili non inseriti nella contabilità ufficiale e non indicati nella di- chiarazione dei redditi, documenti inerenti la fornitura del software [OSCURATO:PERSONA] o dispositivi elettronici e informatici su cui sia installato o comunque presente il software indicato) sono pertinenti al reato ipotizzando e pertanto idonei a dimo- strare la realtà contabile della società nonché il meccanismo evasivo. Integrazione, quest'ultima, operata dal Tribunale del riesame, assoluta- mente legittima, come del resto riconosciuto da questa stessa sezione, che ha infatti affermato come la motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evin- cano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specifica- zione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016 - dep. 20/07/2016, Rv. 267329 - 01).7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p