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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 05586/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile, perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato il mancato suo proscioglimento e il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di concessione della pena sostitutiva breve della detenzione domiciliare, sono non consentiti — con riguardo al mancato proscioglimento e manifestamente infondati quanto alla residua censura; considerato, infatti, che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; ritenuto che la deduzione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non rientra tra quelle proponibili; rilevato che al ricorrente è stata applicata una pena superiore a quattro anni di reclusione, ostativa alla concessione della pena sostitutiva innanzi indicata e non oggetto dell'accordo delle parti; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile, perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato il mancato suo proscioglimento e il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di concessione della pena sostitutiva breve della detenzione domiciliare, sono non consentiti — con riguardo al mancato proscioglimento e manifestamente infondati quanto alla residua censura; considerato, infatti, che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; ritenuto che la deduzione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non rientra tra quelle proponibili; rilevato che al ricorrente è stata applicata una pena superiore a quattro anni di reclusione, ostativa alla concessione della pena sostitutiva innanzi indicata e non oggetto dell'accordo delle parti; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05586/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris