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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 01187/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] oppure Joseph nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 07/04/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto • l'inammissibilità dei ricorsi. (vc [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato agli imputati la pena concordata dalle parti in ordine ai reati di cui agli artt. 74, comma 6,e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificate le originarie imputazioni e, per il solo Kryeziu, anche in ordine al reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen. 2.Avverso la sentenza ricorre Dashannir, a mezzo del difensore di fiducia denunciando la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Avverso la sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81, quarto comma, cod. pen. 4.

Avverso la sentenza ricorre Kroni, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per i motivi di seguito indicati.

2. Quanto al ricorso [OSCURATO:PERSONA], la sentenza è sufficientemente motivata con riferimento alla presenza di elementi ostativi per poter giungere ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

L'obbligo della motivazione della sentenza non può che essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento e, quindi, lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di dimostrare i fatti dedotti nell'imputazione; ciò comporta che la sentenza che recepisce l'accordo sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).

3. Anche i rimanenti ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. poiché deducono motivi concernenti, non l'illegalità della `; i pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 4.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] oppure Joseph nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 07/04/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto • l'inammissibilità dei ricorsi. (vc [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato agli imputati la pena concordata dalle parti in ordine ai reati di cui agli artt. 74, comma 6,e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificate le originarie imputazioni e, per il solo Kryeziu, anche in ordine al reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen. 2.Avverso la sentenza ricorre Dashannir, a mezzo del difensore di fiducia denunciando la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Avverso la sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81, quarto comma, cod. pen. 4. Avverso la sentenza ricorre Kroni, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per i motivi di seguito indicati. 2. Quanto al ricorso [OSCURATO:PERSONA], la sentenza è sufficientemente motivata con riferimento alla presenza di elementi ostativi per poter giungere ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. L'obbligo della motivazione della sentenza non può che essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento e, quindi, lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di dimostrare i fatti dedotti nell'imputazione; ciò comporta che la sentenza che recepisce l'accordo sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824). 3. Anche i rimanenti ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. poiché deducono motivi concernenti, non l'illegalità della `; i pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
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