CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che il ricorso è indeducibile, afferendo, nella sua parte motiva, a fattispecie differente (riferita a tale "Gorani") rispetto a quella oggetto della sentenza impugnata - che, comunque, anche a voler ritenere tale dato un mero refuso, l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 1 1 089 26 Composta da: -[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3123/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38167/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che il ricorso è indeducibile, afferendo, nella sua parte motiva, a fattispecie differente (riferita a tale "Gorani") rispetto a quella oggetto della sentenza impugnata - che, comunque, anche a voler ritenere tale dato un mero refuso, l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M