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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18631/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata il 13 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina (tre tentate e due consumate), detenzione illegale di armi e ricettazione, con recidiva reiterata, lo ha assolto dal reato di ricettazione di cui al capo G perché il fatto non costituisce reato, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n. 3-bis cod. pen. in relazione al reato di cui al capo A, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente e congrua motivazione, come avvenuto nella specie a pagina 5, ove la Corte territoriale ha puntualmente motivato il calcolo della pena inflitta e la sua congruità, anche in conseguenza dell'assoluzione dal delitto satellite di ricettazione e dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n. 3-bis cod. pen. ed ha correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 12150 del 24/03/2021, Bedoui, Rv. 280778) per giustificare l'adeguatezza dell'aumento complessivo per continuazione, conforme al limite minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escluderne l'applicazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie, ove il Giudice ne ha motivato il diniego alla luce dell'allarmante pericolosità e della costante propensione a delinquere dell'imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata il 13 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina (tre tentate e due consumate), detenzione illegale di armi e ricettazione, con recidiva reiterata, lo ha assolto dal reato di ricettazione di cui al capo G perché il fatto non costituisce reato, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n. 3-bis cod. pen. in relazione al reato di cui al capo A, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente e congrua motivazione, come avvenuto nella specie a pagina 5, ove la Corte territoriale ha puntualmente motivato il calcolo della pena inflitta e la sua congruità, anche in conseguenza dell'assoluzione dal delitto satellite di ricettazione e dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n. 3-bis cod. pen. ed ha correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 12150 del 24/03/2021, Bedoui, Rv. 280778) per giustificare l'adeguatezza dell'aumento complessivo per continuazione, conforme al limite minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escluderne l'applicazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie, ove il Giudice ne ha motivato il diniego alla luce dell'allarmante pericolosità e della costante propensione a delinquere dell'imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18631/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris